Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22196 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13049/2024 proposto da:
Consorzio RAGIONE_SOCIALE Valdarno (C.F.: P_IVA), con sede in Firenze, al INDIRIZZO in persona del suo Presidente NOME COGNOME, autorizzato con Determina del Direttore Generale n. 168 del 13/08/2024, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricors o, dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede legale a Monteriggioni (SI), INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del suo amministratore unico e quindi legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE;
TENUTA NOME COGNOME
Cartelle pagamento contributi consortili -Approvazione piano classifica -Presunzione relativa beneficio
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale a Siena (SI), INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del suo amministratore e quindi legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; rappresentate e difese, in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Siena ( C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo di P.E.C.:
COGNOMEEMAILpec.ordineavvocatisiena.it);
-controricorrenti –
e
Agenzia delle Entrate Riscossione;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 324/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in data 12/03/2024 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La Tenuta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano alcune cartelle di pagamento emesse nei loro confronti a titolo di contributi di bonifica relativamente agli anni 2015 e 2016, con riferimento ai beni immobili ubicati nei Comuni di Casole d’Elsa (SI) e Mo nteriggioni (SI).
La CTP di Firenze, dopo aver disposto l’estromissione dal giudizio dell’agente della riscossione (a sua volta, chiamato in causa dal consorzio di bonifica), nel merito rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione delle contribuenti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva per quanto di ragione il gravame, affermando che prima del dicembre 2016 non vi era in atti alcun piano di classifica e perimetro di contribuenza espressamente approvati dalla competente Autorità Provinciale e/o Regionale, in violazione dell’art. 29 l. r. Toscana n. 34/1994, che non poteva essere applicata la l. r. Toscana n.
34/1994 con ultravigenza del relativo piano di classifica n. 50/2009, che nessuna efficacia retroattiva (all’1.1.2015) poteva riconoscersi nel caso in esame, ragion per cui non ricorreva alcuna presunzione di beneficio e,
consequenzialmente, alcuna inversione dell’onere probatorio, laddove l’ente appellato non aveva dato prova di effettiva realizzazione di opere di bonifica a beneficio degli immobili in questione.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sulla base di cinque motivi. La Tenuta RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.
Considerato che
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 16 e 29 della l.r. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, 37, comma 3, della l.r. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado considerato che i contributi di bonifica dell’anno 2015 erano stati ap plicati in conformità al Piano di Classifica ed il Perimetro di contribuenza vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 79/12, così come prescritto dall’art. 37, comma 3, della medesima legge.
1.1. Il motivo è fondato.
Il consorzio ricorrente ha documentalmente dimostrato di aver fatto applicazione, nel caso di specie, del Piano di Classifica adottato dall’ex Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale (cui il consorzio è succeduto ex lege ) con provvedimento commissariale n. 50 del 22 aprile 2009.
Il detto piano era da ritenersi vigente anche per l’annualità 2015, in conformità all’art. 37, comma 3, della citata legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 79.
Del resto, una volta provato che lo stesso era stato trasmesso alle Province di Firenze e Siena, ai sensi dell’art. 29, comma 3, della cit. legge regionale n. 34/1994, doveva ritenersi approvato una volta trascorso il termine di trenta giorni dalla sua ricezione senza che la Provincia avesse deliberato di non aver riscontrato vizi.
A tal punto che il comma 5 dell’art. 29 citato prevede espressamente che <>.
Né risulta, o è stato almeno dedotto, che il piano sia stato annullato dalla Provincia con provvedimento motivato.
In base dall’art. 37, comma 3, ultima parte della legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, <>
Non è revocabile in dubbio che si sia in presenza di documenti decisivi di cui la CTR ha omesso l’esame.
Da ultimo, risultano allegati alle controdeduzioni dinanzi alla CTP del 3 luglio 2019 (e, dunque, tempestivamente prodotti) il Piano di Classifica adottato con delibera del 22 aprile 2009 n. 50, le note di trasmissione alla Provincia di Firenze e di Siena ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2, l. r. n. 34/1994, il Perimetro di contribuenza del Consorzio ed il provvedimento del Presidente della Provincia di Firenze n. 2 del 10.01.2008.
2. Con il secondo motivo il ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 28, 29 e 37 della legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado considerato che aveva dimostrato che per i contributi dell’anno 2016 era stato applicato il Piano di Classifica, contenente anche la delimitazione del Perimetro di Contribuenza, approvato con la DGRT n. 1293 del 12 dicembre 2016.
2.1. Il motivo è fondato.
E’ incontestato che per i contributi dell’anno 2016 sia stato applicato il Piano di Classifica, contenente anche la delimitazione del Perimetro di Contribuenza, approvato con la DGRT n. 1293 del 12 dicembre 2016.
Orbene, è vero che l’art. 37 della legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, al comma 3, prevedeva espressamente che <>.
Ma è altrettanto vero che lo stesso art. 37, al comma 3 bis, stabilisce che <> (cfr. Cass., ord. n. 23175 del 20.08.2021).
Pertanto, va rilevato, da un lato, che l’indicazione temporale dei centottanta giorni non è prevista come perentoria e, quindi, a pena di decadenza e, dall’altro, che la disposizione di legge da ultimo riportata costituisce una espressa deroga al principio di irretroattività dell’efficacia degli atti amministrativi.
Senza tralasciare che l’affermazione resa dalla Corte di merito comunque si sarebbe rivelata erronea, se solo si considera che, in base al comma 3, ultima parte, dell’art. 37, <>, ragion per cui, a tutto concedere, avrebbero trovato applicazione il Piano di Classifica ed il Perimetro di Contribuenza in vigore precedentemente all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2012 n. 79. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 e 2697 c.c., 10 e 11 R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, 115 e 116 c.p.c., 7 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, 4, 28, 29 e 37 della legge regionale Toscana 27 dice mbre 2012, n. 79, nonché dei principi sull’onere della prova nella specifica materia della contribuenza di bonifica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, in materia di contribuenza consortile di bonifica, grava a carico del consorziato, e non del Consorzio, l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio fondiario ove il Consorzio di Bonifica abbia dedotto e provato che l’imposizione contributiva si fondava su Piani di Classifica per il riparto della contribuenza, regolarmente adottati dal Consorzio ed approvati,
unitamente al Perimetro di contribuenza, dalla Provincia e dalla Giunta Regionale Toscana.
3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei primi, pur risultando opportuno evidenziare che, come è noto, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l ‘ immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell ‘ avvenuta approvazione del piano di classifica e dell ‘ inclusione dell ‘ immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l ‘ onere di provare l ‘ inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l ‘ onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022).
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, nonché della violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4), c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’omessa pronuncia e della motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che aveva comunque prodotto una specifica relazione tecnica atta a comprovare la sussistenza di un beneficio di tipo fondiario in favore dei beni immobili delle contribuenti, quale conseguenza diretta della propria attività.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato la Relazione Tecnica consortile e i documenti cartografici e planimetrici ad essa allegati.
Il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti nell’accoglimento de i primi due.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente
rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.6.2025.