Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
Oggetto:
Tributi – IVA –
Prestazioni accessorie
ordinanza
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO sul ricorso iscritto al n. 20754/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa Portoghesi n. 12;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 200/03/2016, depositata l’11.02.2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto dall a RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l’ atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale erano state irrogate
sanzioni ex art. 6, comma 8, lett. b) del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’anno d’imposta 2005, per omessa regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dall’appaltatore RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria con aliquota IVA agevolata al 4%, in luogo di quella del 10%, ritenuta corretta dall’Ufficio, e per omessa autofatturazione di prestazioni che avrebbero indebitamente fruito RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste dalla cd. legge Tupini, pur non avendone i requisiti;
dalla sentenza impugnata si evince che:
-le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, eseguite dall’impresa RAGIONE_SOCIALE e consistenti nella realizzazione di opere, quali la strada di collegamento alla via pubblica, fognatura e illuminazione pubblica, dovevano considerarsi accessorie rispetto all’opera principale, per cui la loro fatturazione sottostava alla medesima aliquota IVA di quest’ultima ;
-per quanto riguardava l’opera principale, poi, i due blocchi del complesso immobiliare appaltato alla RAGIONE_SOCIALE erano stati sempre considerati nei vari progetti come edifici distinti e strutturalmente separati sia con riferimento alle volumetrie che nelle varie prescrizioni, sicché risultavano rispettati i requisiti della cd. legge Tupini per beneficiare della tassazione ai fini IVA con aliquota agevolata;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
la contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e del punto 127 -quinquies della Tabella A parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione primaria e secondaria la medesima aliquota agevolata al 4%, prevista per la realizzazione del complesso immobiliare, considerandole accessorie, sebbene si trattasse di opere che potevano rispondere a finalità proprie e ulteriori rispetto alla costruzione di edifici abitativi e commerciali e per le quali si doveva applicare in ogni caso la disciplina speciale di cui al n. 127 -quinquies della Tabella A Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota IVA del 10%;
il motivo è fondato;
la questione prospettata dalla ricorrente riguarda il riconoscimento, ai fini tributari, del carattere dell’accessorietà RAGIONE_SOCIALE prestazioni;
-l’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che (comma 1); ‘Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.’ (comma 2) ‘Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile’ ;
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricomprese nella Tab A parte III n. 127-quinquies), allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, sono assoggettate ad aliquota IVA del 10%;
al fine di stabilire se alle opere di urbanizzazione, realizzate in occasione della costruzione del complesso edilizio di cui si discute, doveva applicarsi l’aliquota del 10% di cui al citato n. 127 -quinquies o
quella agevolata del 4%, a cui era stata assoggettata la realizzazione di detto edificio, occorreva verificare se la realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione si ponesse in posizione di accessorietà rispetto alla prestazione principale (realizzazione del complesso immobiliare) oppure, se le prestazioni oggetto del contratto d’appalto fossero due e autonome, come sostiene l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-secondo la giurisprudenza unionale, ai fini dell’IVA, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall’art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA (Corte giust. C-42/14, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie , punto 30);
in alcuni casi, tuttavia, ‘una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore’ (CGUE, sentenza 11 gennaio 2001, in causa C-76/99; 25 febbraio 1999, in causa C-349/96; 22 ottobre 1998, in cause riunite C-308/96, C-94/97; 8 dicembre 2016, in C-208/15; 4 settembre 2019, in causa C-71/18; 19 dicembre 2020, in causa C-801/19);
si è, infatti, rilevato, anche in sede di legittimità, che ‘Per decidere, ai fini dell’IVA, se una prestazione di servizi che è composta da più elementi debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente, si deve tener conto della duplice circostanza che, da un lato, dall’art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388 discende che ciascuna prestazione dì servizi dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall’altro, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. A questo proposito, si
configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale’ (CGUE, C-349/96, cit.; Cass 30 agosto 2022, n. 25485 e 29 novembre 2022, n. 35135);
– sulla scia della giurisprudenza unionale, quindi, questa Corte ha avuto modo di precisare che ‘ In sintesi, per la giurisprudenza comunitaria, la prestazione accessoria deve essere dunque strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè, con altre parole, l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale (così anche in dottrina)’ (Cass, 30 settembre 2011, n. 20029 e Cass. 20 dicembre 2021, n. 40725;
– ancora più recentemente è stato affermato che ‘In tema di IVA, e conformemente alla giurisprudenza unionale, la circostanza che più prestazioni formalmente distinte devono essere considerate come operazione unitaria, qualora due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo siano connessi, al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, con obbligazioni di dare o di fare costituite da una prestazione principale ed altre accessorie, atte a garantire la migliore fruizione del servizio principale, impone che il concetto di accessorietà rifugga da astratta predeterminazione, non sia vincolato al significato meramente formale del negozio giuridico cui sottende il rapporto economico assoggettato all’imposta e, rispetto ai contratti cd. misti, l’unitarietà dell’obbligazione sia dedotta dal concreto atteggiarsi degli interessi effettivamente coinvolti,
identificandosi non già nel motivo che induce il contraente alla stipula del negozio, ma alla causa del contratto medesimo, con la conseguenza che quella unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti del contratto e non rispetto a soggetti terzi, estranei a quel contratto, ancorché parti di un distinto rapporto con uno solo dei soggetti del predetto negozio, cui pur possono essere finalisticamente indirizzati nell’insieme quei beni o quei servizi oggetto del contratto misto’ (Cass. n. 3893 del 9/02/2023);
la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, essendosi limitata ad affermare che l’accessorietà RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione realizzate andava desunta dal fatto che si trattava di opere, ‘quali strada di collegamento alla via pubblica, fognatura, illuminazione pubblica, che sono stre ttamente collegate alla costruzione dell’edificio’ , senza esprimersi sulla loro eventuale autonoma utilità e sulla indispensabilità di dette opere per la realizzazione dell’opera principale, con esclusivo riguardo alle parti del contratto;
alla luce dei principi sopra richiamati, infatti, va ribadito che il carattere accessorio o meno di una prestazione ad altra deve essere verificato non già con riferimento a colui che, in concreto e sul piano meramente materiale, si riveli il fruitore finale di una prestazione (nella specie, gli acquirenti RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari realizzate nell’ambito del contratto di appalto stipulato dalla contribuente), ma esclusivamente con riguardo alle parti del contratto;
-con il secondo motivo, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile ai lavori di realizzazione degli immobili costituenti l’opera principale l’aliquota IVA agevolata del 4%, prevista dall’art. 13 della l. n. 408 del 1949, considerandoli come due corpi distinti, anziché un unico edificio, senza valutare la dichiarazione resa
dalla stessa contribuente nel PVC del 1.07.2010, nella quale si dava atto che al piano terra del complesso immobiliare vi era un supermercato che occupava l’intera superficie del blocco A e una porzione del blocco B e che fin dalla fase di progettazione era previsto che la superficie commerciale relativa a detto supermercato fosse localizzata in entrambi i blocchi;
anche questo motivo è fondato;
occorre premettere che ai sensi del punto 39 della tabella A del d.P.R. n. 633 del 1972 sono soggette all’aliquota del 4% «le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 l. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le RAGIONE_SOCIALE e loro RAGIONE_SOCIALE, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)»;
-l’art. 13 della l. n. 408 del 1949 (c.d. Legge Tupini) identifica il fabbricato in «case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso (…)»; l’art. 1 della legge n. 1493 del 1962, tuttavia, stabilisce che «(…) le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, (…) sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra (…)»;
-la legge n. 1212 del 1967 ha poi fornito, con un unico articolo, l’interpretazione autentica del predetto articolo 1, disponendo che, ai fini della concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali in esame, è necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a)
almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; b) non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi;
orbene, la previsione dell’aliquota IVA agevolata del 4% di cui al punto 39 della tabella A del d.P.R. n. 633 del 1972, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati di cui all’art. 13 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni, subordina l’applicabilità dell’agevolazione tributaria al ricorrere di due presupposti, uno di carattere oggettivo (costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408) e l’altro di carattere soggettivo (destinazione della prestazione di servizi nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le RAGIONE_SOCIALE e loro RAGIONE_SOCIALE, ovvero di soggetti per i quali i fabbricati non di lusso costituiscono la “prima casa”). La ratio di detta norma è quella di favorire l’incremento RAGIONE_SOCIALE costruzioni RAGIONE_SOCIALE con riguardo agli edifici che, complessivamente considerati, abbiano come destinazione funzionale prevalente quella abitativa, essendo l’agevolazione fiscale subordinata alla prevalente ed effettiva vocazione residenziale dell’edificio, la cui costruzione sia oggetto di contratto di appalto (Cass. 27.04.2018, n. 10213);
n e deriva che, la nozione di ‘fabbricato’, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% di cui al punto 39 della tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, riguarda la costruzione del singolo fabbricato (o della porzione di esso) che, sebbene composto da più unità, abbia come destinazione funzionale prevalente quella abitativa, secondo il rapporto fissato dall’art. 13 della l. n. 408 del 1949 (Cass. n. 28070 del 31/10/2019);
ciò premesso, nel valutare la c omposizione dell’immobile , al fine di verificare la sua destinazione prevalente, la CTR ha ritenuto che lo
stesso fosse costituito da due blocchi distinti, senza esaminare, tuttavia, la decisiva circostanza desumibile dalla dichiarazione resa dalla stessa parte nel PVC dell’1.07.2010, dalle quale risulta che il blocco A e il blocco B costituivano due edifici attigui, ma al piano terra vi era un supermercato che occupava tutta la superficie del blocco A e una porzione del blocco B, senza una separazione muraria;
la CTR dovrà, quindi, procedere in sede di rinvio ad un nuovo esame, considerando anche la circostanza omessa, al fine di verificare, di conseguenza, se l’edificio rientri o meno nei parametri previsti per beneficiale dell’aliquota agevolata;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023