Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 10/05/2024
Oggetto:
tributi
–
giudizio
di
rinvio
–
mancata
riassunzione
–
cartella – prescrizione –
decadenza – decorrenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10051/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale (PEC)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore
-intimati –
–
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5973/02/16, depositata in data 13 ottobre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato una cartella di pagamento notificata in data 4 luglio 2014 (come risulta dalla sentenza impugnata), relativa a tributi dei periodi di imposta 1997 e 1998; la cartella era stata emessa a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata riassunzione di un giudizio di rinvio, disposto da una sentenza di questa Corte (Cass., n. 23541/2012), con conseguente definitività degli avvisi di accertamento originariamente impugnati. Il contribuente ha dedotto la prescrizione dei crediti e la decadenza dall’azione di riscossione.
La CTP di Viterbo ha rigettato il ricorso.
La CTR del Lazio, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che l’omessa riassunzione del giudizio di rinvio comporta la definitività RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva per effetto RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del giudizio tributario. La sentenza impugnata ha ritenuto, inoltre, che non vi fosse stata decadenza dall’azione di riscossione, dovendosi avere riguardo al termine di riassunzione del giudizio di rinvio. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva l’emissione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 , comma 1, lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avuto riguardo al deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza del giudizio rescindente in data 20 dicembre 2012. Quanto alla prescrizione, il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella in data 4 luglio 2014, avuto riguardo alla originaria notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta in data 5 ottobre 2005, nel termine ordinario di prescrizione. Quanto alle sanzioni il giudice di appello ha ritenuto che
il termine non sarebbe decorso sino alla definitività del provvedimento di contestazione e ha, inoltre, ritenuto che la decorrenza del termine prescrizionale è interrotta dall’impugnazione del provvedimento.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo; l’amministrazione e il concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione intimati non si sono costituiti in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 d.P.R. n. 602/1973, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 cod. civ. , RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato le eccezioni di decadenza e di prescrizione. Osserva parte ricorrente che, in caso di mancata riassunzione, le sentenze di merito « sopravvivono nella sola parte non toccata dalle successive impugnazioni »; il tal caso, sopravvivrebbero alla mancata riassunzione i capi autonomi non oggetto di specifica impugnazione. Deduce, inoltre, parte ricorrente che in caso di estinzione non si verifica durante il processo l’effetto sospensivo del termine di prescrizione, circostanza che inciderebbe anche sul termine di decadenza dalla riscossione , potendo l’Ufficio procedere alla riscossione mediante ruolo anche in pendenza di giudizio. Invoca, infine, la prescrizione quinquennale per tributi, nonché per interessi e sanzioni.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE posto che, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e RAGIONE_SOCIALEe competenze, in precedenza facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il RAGIONE_SOCIALE non è più legittimato nei processi pendenti riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie fiscali (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5556),
spettando sia la legittimazione ad causam , sia quella ad processum alle suddette agenzie, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda azionata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. V, 15 marzo 2021, n. 7159; Cass., Sez. V, 29 maggio 2020, n. 10240; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33809; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2006, n. 22889).
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui il ricorrente deduce la sopravvivenza all’estinzione dei capi autonomi RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito non oggetto di impugnazione, non avendo il ricorrente trascritto, né indicato quali sarebbero i suddetti capi autonomi.
Il ricorso è infondato nella parte in cui deduce la prescrizione dei crediti tributari, posto che in caso di estinzione del processo tributario dovuta all’omessa riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2945, terzo comma, cod. civ. non trova applicazione e il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione (Cass., Sez. V, 16 settembre 2021, n. 25014). Le ragioni RAGIONE_SOCIALEa mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa predetta regola generale sono fondate sulla natura impugnatoria del processo tributario e sulla natura amministrativa, e non processuale, RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo impugnato, con la conseguente definitività di questo per effetto RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente.
E’, poi, stata evidenziata l’irrazionalità RAGIONE_SOCIALEa soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo; ciò ingenererebbe la paradossale conseguenza che il titolo RAGIONE_SOCIALE‘imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima che lo stesso fosse divenuto definitivo. Per effetto di tali
considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha fatto propria la soluzione RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza, nel processo tributario, RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 2945, terzo comma, cod. civ., atteso che, stante la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l’atto impositivo per effetto RAGIONE_SOCIALE‘estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione del giudizio (Cass., Sez. V, 22 dicembre 2023, n. 35907; Cass., Sez. V, 22 aprile 2022, n. 12838; Cass., Sez. VI, 12 aprile 2017, n. 9521; Cass., Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23502; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2016, n. 556).
6. Infondato, è inoltre, il ricorso in punto di decadenza, posto che in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi i termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 iniziano a decorrere anch’essi da quando la pretesa tributaria è oramai divenuta definitiva. Ne consegue che, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività RAGIONE_SOCIALE‘accertamento consegua alla mancata riassunzione del giudizio a opera di una RAGIONE_SOCIALEe parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si sarà estinto, essendosi esaurito a tale data il tempo utile ai fini di provvedere alla riassunzione del giudizio. Nel qual caso deve ritenersi, sotto questo profilo, irrilevante il potere RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria (ove ne sussistano i presupposti) di procedere a esecuzione parziale provvisoria in corso di causa, così come deve ritenersi irrilevante la disciplina RAGIONE_SOCIALEe cause di sospensione e interruzione, proprie non RAGIONE_SOCIALEa decadenza, bensì RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (Cass., V, 8 marzo 2022, n. 7444).
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione degli enti intimati; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e rigetta nel resto il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2024