Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4612 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4612 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1794/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
Contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
Comune Di RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE n. 1772/2022 depositata il 23/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2769/8/2017, depositata il 24/10/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata ai sensi dell’art. 50, comma 2,
d.P.R. 602/1973 in data 30/09/2016, relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 01420070027069742000 dell’importo complessivo di euro 14.031,81, asseritamente notificata in data 29/08/2007, per l’omesso pagamento della TARSU relativa agli anni di imposta 2001-2002-20032004-2005.
Il giudice di prime cure rilevava l’assenza di prova della notifica della cartella di pagamento, nonché della notifica dell’intimazione di pagamento asseritamente effettuata in data 27/4/2012, quale atto interruttivo della prescrizione eccepita dalla contribuente e dichiarava il difetto di legittimazione passiva del comune di RAGIONE_SOCIALE, essendo tenuto alla notifica della cartella di pagamento l’Agente della RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 1772/2022, depositata il 23.6.2022, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello avverso la suddetta sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE, proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ribadendo la fondatezza dell’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, ritenendo la documentazione prodotta in appello dall’RAGIONE_SOCIALE inidonea a provare l’esistenza e la validità della notificazione di atti interruttivi della prescrizione ed affermando che, ove pure si fossero ritenute ‘ provate le notifiche che sarebbero state eseguite il 30.7.2010 e il 30.9.2016’ , sarebbe comunque maturata la prescrizione, stante il decorso del termine breve quinquennale, da applicarsi nel caso di specie sulla scorta della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 23397/16, ‘ in base al rilievo che la definitività dell’accertamento in cartella non è equiparabile alla definitività di una sentenza di condanna, con la conseguenza che solo in quest’ultimo caso trova applicazione il disposto di cui all’art. 2953 c.c. che prevede la sostituzione del termine breve di prescrizione con quello decennale ‘.
Avverso la sentenza n. 1772/2022 proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME resisteva con controricorso, mentre il Comune di RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato che preliminarmente l’RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato che l’importo residuo dei debiti al 24/10/2018, data di entrata in vigore del d.l. 119/2018, è stato oggetto di provvedimento di discarico amministrativo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l., relativamente alle partite di ruolo n. 2007/313355 e n. 2007/319423, di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con conseguente estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, rimanendo il contenzioso in essere ‘relativamente alle partite di ruolo nn 2007/313451, 2007/313615, 2007/313815, 2007/314075 di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, per un corrispondente importo intimato nell’atto impugnato pari ad € 12.387,53 ‘.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle suddette due partite oggetto di provvedimento di discarico (vedi sulla operatività automatica, ipso iure , ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 118/2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, dell’annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, in presenza dei presupposti di legge, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo ai crediti litigiosi, tra le altre, Cass., n. 13344/2025; Cass., n. 22018/2020).
Con unico motivo la ricorrente denuncia ‘ violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. per travisamento della prova da parte della C.T.R. circa la rituale notifica dell’intimazione di pagamento n. 01420129017525217000 avvenuta in data 27.04.2012 ‘, travisamento ritenuto decisivo, atteso che, valutando il suddetto atto interruttivo, non risulterebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale dei tributi locali, in ragione RAGIONE_SOCIALE notifiche della cartella di
pagamento n. 01420070027069742000 in data 29/08/2007, nonché RAGIONE_SOCIALE successive intimazioni di pagamento n. 01420109004861580000 in data 4/08/2010, n. 01420129017525217000 in data 27/04/2012 e di quella impugnata n. 01420199010129419000 in data 30/09/2016, tutti validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
2.1. Premesso che l’inesatta indicazione numerica del motivo di censura, ove sia inequivocamente riconducibile ad una RAGIONE_SOCIALE cinque ragioni previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., non è causa di inammissibilità del ricorso (vedi, tra le altre, Cass., Sez. U., 17931/2013; Cass., n. 10862/2018), il suddetto motivo, per come prospettato, va più correttamente ricondotto al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., essendo stato dedotto l’omesso esame di un documento, acquisito in atti e sottoposto al contraddittorio, suscettibile di determinare un esito diverso del giudizio, con riferimento alla decisione dell’eccezione di prescrizione (vedi sui presupposti dello specifico motivo di censura, Cass., n. 9211/2024).
2.2. Ciò posto, il motivo è fondato nei termini che seguono.
In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (vedi, tra le altre, Cass., n. 6436/2025; Cass., n. 22108/2024; Cass., n. 10736/2024).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. L’art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, ai
sensi del quale è stata notificata l’intimazione di pagamento impugnata, prevede che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di «un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni», il quale corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. Pertanto, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e) , d.lgs. n. 546 del 1992 (vedi Cass., Sez. U., n. 8279/2008; Cass., n. 27093/2022; Cass., n. 22108/2024).
I l meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (in virtù del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, se l’intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Considerato che la prescrizione eventualmente maturata antecedentemente all a notifica dell’ avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO – effettuata in data 27/04/2012 e della quale si contesta la validità – avrebbe potuto essere fatta valere solo in sede di impugnazione di tale atto (ove validamente notificato), al pari dei vizi invalidanti la notifica dei precedenti atti interruttivi, dedotti dalla controricorrente e poichè la notifica dell’ultimo atto interruttivo è incontestatamente avvenuta il 30/06/2016, prima del l’ulteriore decorso (a far data dal 27/04/2012) del termine quinquennale di prescrizione della pretesa tributaria in questione (vedi sul termine prescrizionale dei tributi locali, Cass. n. 31260/23; Cass., n. 21810/2022; Cass., Sez. U., n. 23397/16), la valutazione (pretermessa) dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA (avverso la quale la controricorrente ha dedotto
di aver proposto anche querela di falso) e segnatamente della validità della sua notifica in data 27/04/2012 riveste una rilevanza potenzialmente decisiva dell’intera controversia , con esiti diversi.
2.3. Il ricorso va pertanto accolto in relazione alle pretese sub. 1 e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame, previa valutazione della suddetta risultanza istruttoria acquisita in atti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle partite di ruolo n. 2007/313355 e n. 2007/319423, di cui alla cartella di pagamento n. 01420070027069742000;
accoglie, per il resto, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di II grado della Puglia, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 02.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME