Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32779 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32779 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32770/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME -) rappresentato e difeso dall’avvocato NOMECODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME VESUVIANA, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE NOME COGNOME;
-intimati- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6012/2018 depositata il 18/06/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
con sentenza n. 6012/25/2018 in data 18 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “NOME COGNOME” di Somma Vesuviana contro l’intimazione di pagamento relativa a TARSU per gli anni 2005 e 2006. Riteneva la C.T.R. che la pretesa creditoria era prescritta, essendo decorso il termine di cinque anni tra la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento e non potendo nella specie trovare applicazione il termine decennale di prescrizione, non essendo la pretesa tributaria fondata su giudicato.
Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “NOME COGNOME” ed il Comune di Somma Vesuviana sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE
con un unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n 3 c.p.c., nonchè degli art. 2934,2946 e 2953 c.c. per avere la C.T.R. omesso di valutare, che nel caso in esame opera il termine di prescrizione decennale valevole per tutti i tributi iscritti a ruolo ivi compresi i tributi locali;
il ricorso deve essere respinto atteso che, come correttamente ritenuto dai giudici di appello, il termine in questione era quello breve quinquennale, vertendosi appunto in ipotesi non di tributi erariali, ma di tributi locali assumibili a prestazione periodica o di durata ex art. 2948 n.4 cod.civ., risultando con ciò ormai ampiamente decorso il termine prescrizionale alla data di notificazione della intimazione opposta (vedi, da ultimo, Cass. 17667/2024);
– e le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito l’irrilevanza, ai fini dedotti in ricorso da ll’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, della disposizione di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 (che fa riferimento al decorso il termine di prescrizione decennale; v. Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397);
3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato; 4. nulla va disposto in ordine alle spese dal momento che l’Istituto Tecnico Industriale Statale “NOME COGNOME” ed il Comune di Somma Vesuviana sono rimasti intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione