Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13641/2018 R.G. proposto da: INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI MILANO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4315/2017 depositata il 27/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
§ 1 . Il Condominio di INDIRIZZO Milano propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’intimazione di pagamento notificatagli il 6.11.2015 sulla base di due cartelle di pagamento (per tassa rifiuti ed Ires) rispettivamente notificate il 24 ottobre 2005 ed il 18 dicembre 2012.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
-nell’atto di appello non venivano riproposte censure sulla valida notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali prodromiche (non impugnate), comunque correttamente notificate, come da accertamento svolto dai primi giudici i cui esiti andavano richiamati;
-il credito portato dalla prima cartella, quella notificata il 24 ottobre 2005, non era incorso in prescrizione decennale, dovendosi applicare anche all’intimazione la disciplina di sospensione semestrale della prescrizione (dal 1^ gennaio al 15 giugno 2014) di cui all’articolo 1, commi 618-623, della legge 147 del 2013;
-correttamente la notificazione dell’intimazione era avvenuta a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ex articolo 26, primo co., d.P.R. n. 602/73;
-trattandosi di atto privo di contenuto decisorio, non erano all’avviso di intimazione applicabili i principi sulla motivazione del provvedimento amministrativo ex articolo 3 l.241/90;
-l’intimazione non doveva essere necessariamente sottoscritta, posto che la sua provenienza era desumibile dalla intestazione dell’ufficio, così come sufficiente doveva ritenersi l’indicazione in essa della somma da pagare e della relativa causale, identificata tramite apposito numero di codice.
Resiste NOME (già RAGIONE_SOCIALE) con controricorso affidato al patrocinio di Avvocato del libero foro.
§ 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso (rispettivamente formulati ai sensi dei nn. 3) e 4) dell’art. 360 co. 1^, cod.proc.civ.) si lamenta violazione dell’articolo 36 d.lgs. 546/92, dal momento che la Commissione Tributaria Regionale aveva reso una motivazione criptica e lacunosa: ‘ non vi è traccia di riflessione autonoma, congettura logico-giuridica come emanazione del pensiero dei giudici di prime cure. Non sono enunciati i motivi per cui non sono state accolte le tesi e le eccezioni della parte, non sono enunciate le personali ragioni in diritto alla base della decisione dei giudici per cui andava rigettata la difesa della ricorrente ‘ (ric.pagg.8 e 10).
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2948 n.4) e 2953 cod.civ., nonché 1. co. 701 legge 147/13, 1 co. 161-163 l.296/06 e 25 d.P.R. n. 602/73; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso la prescrizione in ragione del mancato decorso del termine decennale, nonostante che la tassa rifiuti (Tarsu-Tia) fosse soggetta a prescrizione quinquennale, e che questo termine breve, in assenza di sentenza passata in giudicato, non si convertisse in quello decennale ordinario.
Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’articolo 1, co. 618-623, legge 147/13 (quarta doglianza), nonché degli artt. 2946-2220 cod.civ. e 22 d.P.R. 600/73 (quinta doglianza); dal
momento che il credito doveva ritenersi prescritto quand’anche assoggettato a termine decennale, posto che la sospensione di cui alla disciplina citata concerneva unicamente gli atti di RAGIONE_SOCIALE, non anche quelli impositivi, come la cartella di pagamento.
§ 3. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso (RAGIONE_SOCIALE cui argomentazioni non potrà dunque tenersi alcun conto) proposto da RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale alla lite.
Si recepisce e rinvia in toto , sul punto, a quanto già più volte stabilito da questa Corte di legittimità in applicazione di Cass. SSUU n. 30008/19 (cfr., tra le altre, Cass. n. 601/24; Cass. n. 31616/23; Cass. n. 2897 del 31/01/2022, Cass. n. 35801 del 22/11/2021; Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 36498 del 24/11/2021).
Nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel controricorso o nella procura speciale ad litem in ordine alla sussistenza di una delibera organizzativa di deroga né, comunque, alle ragioni che abbiano in concreto resa necessaria la deviazione rispetto alla regola generale del patrocinio autorizzato in via esclusiva all’Avvocatura erariale a difendere l’RAGIONE_SOCIALE nelle liti avanti la Corte di Cassazione civile.
Ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore del libero foro.
§ 4. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro evidente connessione, sono destituiti di fondamento.
E’ noto che, in occasione della riforma dell’art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ., come apportata dal d.l. 83/12 convertito con modificazioni nella legge 134/12, questa Corte ha avuto modo di precisare i rinnovati limiti della impugnabilità, in sede di legittimità, della sentenza per vizi suoi propri, osservando in particolare come l’impugnazione per ‘ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
versia ‘ (previgente formulazione del n. 5 dell’articolo 360 cit.), sia oggi proponibile soltanto nei ben più ristretti limiti dell’ ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Resta inoltre l’impugnabilità per nullità della sentenza (n.4) dell’art. 360 cit.) nel solo ed estremo caso di radicale mancanza di motivazione, ciò sulla base del rigoroso principio (v. Cass.SSUU n. 8053/14, seguita da innumerevoli altre, anche con specifico riguardo al processo tributario) secondo cui: ‘ la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’
Con la nuova formulazione di legge così come interpretata dall’indicata sentenza RAGIONE_SOCIALE SSUU – il legislatore è dunque intervenuto per ridurre ulteriormente, e drasticamente, l’ambito di rilevanza del vizio di motivazione.
E ciò è stato fatto secondo le seguenti direttrici: – riconduzione di tale vizio al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso che è rilevante solo quel vizio che si concreti nella violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex
art. 111 Cost., come attuato in via ordinaria dall’articolo 132 n.4) cod.proc.civ.; – conseguente riferibilità del vizio non più alle ipotesi di ‘insufficienza’ della motivazione, ma soltanto a quelle di ‘inesistenza’ della medesima, in quanto appunto rivelatrice dell’ ‘ omesso esame ‘ circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in maniera tale che, nella nuova formulazione, il vizio motivazionale si restringe in quello di violazione di legge, quest’ultima individuata proprio nell’articolo 132 cod.proc.civ., che impone al giudice di redigere la sentenza indicando ” la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione “; -l’individuazione RAGIONE_SOCIALE ipotesi di ‘inesistenza’ della motivazione, considerate a tal punto radicali da determinare la nullità della sentenza, non soltanto in senso ‘fisico’ o ‘documentale’ (” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “), ma anche logico-funzionale; nel senso di doversi reputare ‘inesistente’, ai fini in oggetto, anche la motivazione materialmente esistente, e però connotata da ‘ mera apparenza “, dal ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili “, da un ragionamento ‘ perplesso ed obiettivamente incomprensibile “; poiché in tutte queste ipotesi la motivazione offerta viene svolta in modo talmente carente o incoerente da non poterla individuare come giustificazione o ragione del decisum e, per ciò soltanto, da risolversi in una ‘non -motivazione’ su una quaestio facti decisiva, il cui esame viene pertanto omesso; l’imputazione dell’omissione ad un fatto storico (principale o secondario) la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Si è così consolidato l’indirizzo interpretativo per cui il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste « quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del
proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito ». (Cass. n. 3819 del 14/02/2020,). Con la conseguenza che l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. nonché, nel processo tributario, dall’art. 36 d.lgs. 546/92, risulta violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi appunto dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Orbene, nella concretezza del caso, la sentenza impugnata è ben lontana dall’essere incorsa i questi radicali vizi, dal momento che la Commissione Tributaria Regionale (come su riportato: § 1) ha dato succintamente ma compiutamente conto del proprio convincimento in ordine a tutte le questioni di lite, così quanto a: – regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, legittimamente recependo in ciò l’accertamento fattuale già svolto in primo grado (peraltro a fronte della rilevata mancata insistenza sul punto da parte del Condominio); -sufficiente motivazione e prova di provenienza dell’intimazione stessa; – esclusione della prescrizione sulla prima cartella notificata, in quanto decennale e nella specie soggetta a sospensione semestrale ai sensi della l. 147/13 cit..
E’ dunque evidente come non si verta affatto di motivazione mancante o apparente (né tantomeno ‘criptica’) nel senso su indicato, quanto di svolgimento e di illustrazione -in maniera completa ed esauriente – di un determinato e chiaro iter logico-giuridico; a nulla rilevando, in senso opposto, che per taluni profili la motivazione in esame si sia richiamata ad
elementi esterni, quali la sentenza di primo grado o taluni precedenti di legittimità.
E ciò va tanto più affermato in rapporto allo stesso ricorso per cassazione del Condominio, il quale non involge né ripropone in alcun modo tutte le principali questioni (notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche; requisiti contenutistici e di sottoscrizione dell’intimazione; notificazione di questa) intorno alle quali viene poi alla Commissione Tributaria Regionale rimproverata la sostanziale mancanza di motivazione.
§ 5. Il terzo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE due restanti censure.
Va premesso che costituiscono elementi assodati di causa, come tali non necessitanti di alcun ulteriore accertamento fattuale: a) l’estraneità all’eccezione di prescrizione della seconda cartella, in quanto notificata il 18 dicembre 2012 a fronte della notificazione dell’intimazione in data 6 novembre 2015 (così da certamente escludersi il decorso, con riguardo ad essa, di qualsivoglia termine prescrizionale); b) l’attinenza della prima cartella, quella notificata il 24 ottobre 2005, a tributi locali (Tarsu/Tia 2004 con relativi accessori) come del resto evincibile dal tenore della intimazione così come riprodotto per autosufficienza nel ricorso per cassazione (pag.23).
Ebbene, con riguardo a quest’ultimo profilo, la decisione del collegio regionale risulta in effetti errata, avendo esso applicato anche a questa cartella il termine di prescrizione ordinario decennale (salvo poi escluderne il decorso per effetto della più volte richiamata sospensione legale), là dove, e del tutto indipendentemente dalla causa di sospensione così rilevata, il termine in questione era invece quello breve quinquennale, vertendosi appunto non di tributi erariali, ma di tributi locali assumibili a prestazione periodica o di durata ex art. 2948 n.4 cod.civ., risultando con ciò ormai ampiamente decorso alla data di notificazione della intimazione opposta.
A nulla rilevava che l’indicazione di un termine decennale di prescrizione fosse inizialmente provenuta, per errore, dalla stessa parte contribuente, posto che la ‘durata’ del termine prescrizionale, in sé considerata, non costituisce materia disponibile RAGIONE_SOCIALE parti (art.2936 cod.civ.) e che, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione dell’esatto termine legale applicabile in ragione della natura del credito spettava (concretando esso un elemento normativo della fattispecie, in contesto fattuale assodato) al giudice di merito, al quale parimenti spettava di verificarne la effettiva maturazione avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva e riscossiva (v.Cass.n.1980/22).
Né sussistevano nella specie -nella pacifica assenza di titolo giudiziale definitivo e di actio judicati – i presupposti per ravvisare la conversione del termine breve in quello ordinario decennale, ricorrendo in proposito quanto stabilito da Cass.SSUU n. 23397/16 (v.anche Cass. n. 33797/19 ed innumerevoli altre successive), secondo cui: ‘ il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo, o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad RAGIONE_SOCIALE dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di
fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ‘
§ 6. La sentenza va dunque cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso originario del Condominio relativamente al credito dedotto in intimazione sulla base della cartella notificata il 24 ottobre 2005, estintosi per prescrizione quinquennale.
Le spese di lite vengono compensate quanto ai gradi di merito (stante il sopravvenuto consolidarsi del riportato indirizzo interpretativo), mentre quelle del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico di NOME in regione di soccombenza; la liquidazione avviene come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento del ricorso originario del Condominio relativamente al credito dedotto in intimazione sulla base della cartella notificata il 24 ottobre 2005;
-condanna parte controricorrente alla rifusione a favore del Condominio RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa il merito.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,