Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15281 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5232/2021 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME ( con indirizzo PEC: EMAIL ) e dall’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PECEMAIL
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, INDIRIZZO (con indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente –
e contro
COMUNE DI ROMA CAPITALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di
Oggetto: cartella di pagamento prescrizione
procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAILcomuneEMAIL
-controricorrente –
e contro
Camera di Commercio di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
e contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore
-intimata-
e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore
-intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2123/13/20 depositata in data 09/07/2020; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’intimazione di pagamento notificatale con la quale era richiesta la somma di euro 217.377,98 per il mancato pagamento di cartelle di pagamento riferite a svariati tributi ed entrate non tributarie;
-la CTP adita dichiarava inammissibile il ricorso;
-appellava la contribuente;
-con la sentenza qui gravata da ricorso per cassazione la CTR confermava la pronuncia di primo grado;
-la società contribuente ricorre a questa Corte con ricorso affidato a due motivi;
-resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Roma Capitale; quest’ultimo ha anche depositato memoria ex
Cons. Est. NOME COGNOME
art. 378 c.p.c.; le altre parti sono rimaste intimate nel presente giudizio di Legittimità;
Considerato che:
-il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e la violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. per non avere la CTR ritenuto estinta per prescrizione la pretesa oggetto del giudizio;
-il motivo qui proposto risulta in primo luogo inammissibile;
-infatti, parte ricorrente non trascrive in ricorso per cassazione né produce a questa Corte le cartelle in oggetto, per cui, in mancanza di trascrizione delle impugnate cartelle nel corpo del ricorso e in difetto della produzione nel presente giudizio, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010);
-il motivo è comunque infondato con riguardo alle pretese per tributi;
-invero, si sostiene in ricorso che il termine di prescrizione applicabile alle pretese di cui alla intimazione impugnata è quello quinquennale, in luogo di quello decennale riconosciuto ad esse applicabile dalla sentenza di merito; al riguardo, è stato affermato che «secondo la consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; n.22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. 32308/2019), ‘il credito erariale per la riscossione dell’imposta (anche a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., indipendentemente quindi dalla sussistenza di una sentenza che accerti il debito d’imposta, la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo. I crediti per tributi sono, quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali che per vero non hanno natura tributaria) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)» (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020);
-in termini analoghi questa Corte si è espressa anche recentemente: «il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 33213 del 2023);
-il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 5 del d.L. n. 935 del 1982 e successive modifiche ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente mancato di dichiarare prescritte le pretese di cui
all’atto impugnato relative alla tassa automobilistica, che risultano portate dalle cartelle n. NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA in quanto il tributo in questione è soggetto a prescrizione triennale che nel presente caso -secondo parte ricorrente -sarebbe decorso nel periodo intercorso tra la notifica delle ridette cartelle e la notifica dell’intimazione di pagamento qui impugnata;
-il motivo è fondato;
-il fine del decorso del termine previsto dall’art. 5 d.L. n. 953 del 1982 è quello di evitare l’indeterminata soggezione del contribuente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, allo stesso tempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, e gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario; in argomento, questa Corte ha ritenuto (si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18006 del 01/07/2024) in via generale che – in tema di verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica – la previsione dell’art. 5, comma 51, del d.L. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla L. n. 53 del 1983, come modificato dall’art. 3 del d.L. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l’eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell’imposta nel corso dell’anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell’atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell’atto interruttivo e, quindi -nel caso di cui trattavasi –
decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’avviso;
-nella presente fattispecie si tratta della riscossione di tassa automobilistica, pacificamente soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d. L. n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.L. n. 2 del 1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986;
-la decisione della CTR, sul punto, non è conforme al sopra citato principio di diritto, poiché la mancata impugnazione della cartella (pacifica in questo caso in cui oggetto di ricorso è l’intimazione di pagamento) pur se rende la pretesa definitiva, quindi non più suscettibile di contestazione giudiziale, non comporta l’applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione per la successiva riscossione non trattandosi di actio iudicati ;
-ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al profilo di cui al motivo oggetto di accoglimento;
-non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può decidersi nel merito accogliendo sul punto l’originario ricorso del contribuente (Cass. n. 21006/2022);
-in conclusione, il primo motivo di ricorso è rigettato; il secondo motivo è accolto;
-la sentenza gravata è quindi cassata limitatamente al profilo di cui al secondo motivo di impugnazione e il ricorso originario della contribuente è quindi accolto limitatamente a quanto indicato in motivazione;
-le spese processuali sono -stante la soccombenza parziale reciproca -compensate tra le parti;
p.q.m.
rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente limitatamente al profilo di cui al secondo motivo di ricorso per cassazione oggetto di accoglimento; le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025.