Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18867 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17729/2020 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE), con sede in Messina, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Messina, rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME con studio in Messina, elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Santo Stefano di Camastra (ME), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
INTIMATO
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PRESCRIZIONE
NEI CONFRONTI DI
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RESISTENTE
E
C.C.I.A.A. della Provincia di Messina, con sede in Messina, in persona del Presidente della Giunta Camerale pro tempore ;
INTIMATA
NONCHÉ
Comune di Caronia (ME), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 24 aprile 2020, n. 2233/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 24 aprile 2020, n. 2233/02/2020, che, in controversia su impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 36301/2015 da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Messina, nei confronti di NOME COGNOME, notificatagli il 23 maggio 2016, per l’importo complessivo di € 65.097,63, in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali, ha rigettato l’appello proposto da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, d ell’ Agenzia delle Entrate, della C.C.I.A.A della Provincia di
Messina e del Comune di Caronia (ME) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il 24 settembre 2018, n. 5262/05/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario del contribuente in relazione ai crediti portati da alcune cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione (identificate con i nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 11) e 15) nel ricorso originario), rigettandolo per il resto – sul presupposto che: a) gli atti interruttivi della prescrizione fossero intervenuti dopo la maturazione del periodo estintivo, quinquennale o decennale, a seconda dei casi; b) le cartelle di pagamento fino a ll’importo di € 1.000,00 erano state annullate ex lege ai sensi dell’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. L a C.C.I.A.A. della Provincia di Messina ed il Comune di Caronia (ME) sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4 ), cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il credito portato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (per contributo SSN, IVA ed IRPEF) nella misura di € 5.061,17 , si fosse estinto per prescrizione quinquennale o decennale, in
relazione ai diversi tributi, prima della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, essendo stata interrotta la prescrizione dalla notifica dell’avviso di intimazione n. 2952014 9018814348 il 30 settembre 2014 ed essendo applicabile la sospensione prevista per il periodo dall’1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014 da ll’art. 1, comma 623, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
2.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
2.2 Anzitutto, si ravvisa carenza di autosufficienza e novità della censura con riguardo alla sospensione della prescrizione. Difatti, posto che non risulta, dall’esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, che il contribuente avesse dedotto tale fatto impeditivo della prescrizione nel corso del giudizio di merito (leggendosi soltanto che: « Proponeva appello la SERIT deducendo la definitività delle cartelle oggetto del parziale annullamento e, comunque, la prescrizione decennale relativamente a quelle portanti somme imputabili a tributi erariali »), si rammenta che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non
essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11238).
Nella specie, tuttavia, la ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, essendosi limitata ad invocare (per la prima volta) in questa sede la sospensione ex art. 1, comma 623, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
2.3 Per il resto, la ricorrente non ha censurato l’accertamento in fatto del giudice di appello sull a tardività dell’ atto interruttivo della prescrizione e sul maturato decorso della prescrizione per i crediti periodici ed i crediti non periodici di fonte erariale. in riferimento anche alle residue cartelle di pagamento, non sono , laddove intervenuti,
Secondo la sentenza impugnata: « Nel merito, (…) condivisibili i motivi di gravame dedotti dall’appellante gli atti interruttivi della prescrizione erano relativamente ai diritti camerali ed agli altri oneri o tributi a
carattere periodico, dopo il decorso del quinquennio e dopo il decorso di dieci anni per i crediti erariali ».
Tale decisione è pienamente conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui:
in materia di contributo per il SSN vi è norma specifica, cioè l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per « tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria » (da ultima: Cass., Sez. Trib., 4 aprile 2025, n. 8906);
– i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4), cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^-5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32900; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509); 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 9, comma 3, del d.lgs., 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),
cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di appello che, per far valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’11 giugno 2004 e la notifica dell’avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO il 30 settembre 2014, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare quest’ultimo atto.
3.1 Il predetto motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza e novità della censura, di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata né vi è richiamo in ricorso agli atti difensivi della ricorrente nei giudizi di merito. A tal proposito, si rinvia alle motivazioni illustrate al par. 2.2, che valgono anche per tale doglianza.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza e l’inammissibilità de i motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:
nei rapporti tra ricorrente ed intimati, nonché nei rapporti tra ricorrente e resistente, nulla deve essere disposto, oltre che per il mancato svolgimento di attività difensiva, anche in considerazione della posizione adesiva degli enti impositori rispetto all’agente della riscossione;
nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto , non valendo per la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ l’art. 22
del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nel senso di estendere all’Agenzia delle Entrate Riscossione -con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ‘ Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse ‘.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compensi; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 maggio