Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24698 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6208/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del foro di Firenze, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ;
-resistente
–
avverso la sentenza n. 558/2020 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 3.8.2020, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 2.7.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava un estratto di ruolo e le due sottese cartelle di pagamento, relative ad Irpef ed addizionale regionale Irpef, deducendo l’omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione.
La C.T.P. di Firenze, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiarava il ricorso inammissibile, statuendo che il ruolo, quale atto interno, non era impugnabile e che, in ogni caso,
Impugnazione estratto di ruolo -interesse ad agire eccezione di prescrizione -tributi erariali .
le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e non impugnate.
La decisione veniva confermata dalla C.T.R. della Toscana con la sentenza indicata in epigrafe, mediante la quale veniva ribadita la regolare notifica delle cartelle di pagamento, confermata l’inammissibilità del ricorso e la sussistenza del difetto di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo, nonché l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
Avverso la precitata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la soccombente appellante, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita con controricorso, ma ha depositato un mero atto di costituzione, al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 2.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso -rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 2934, 2939, 2948, comma 1 n. 4 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » – la ricorrente assume che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione dei crediti anche in ipotesi di accertata regolare notifica delle cartelle di pagamento, rispettivamente in data 24.1.2012 e 26.1.2013, come più volte statuito dalla Suprema Corte, da ultimo nella recente sentenza n. 13804/2020, posto che essi erano soggetti a prescrizione quinquennale.
1.1. Il motivo è infondato.
Premesso che il precedente di legittimità citato è inconferente, posto che riguarda i contributi previdenziali (materia nella quale la prescrizione, differentemente dalla materia tributaria, è rilevabile d’ufficio, stante il divieto di versamento di contributi prescritti sancito dall’art. 3 della legge n. 335/1995), va ricordato che la
pronuncia a Sezioni Unite n. 23397/2016 ha sancito che, dopo che la cartella di pagamento diviene definitiva per mancata impugnazione, si applica il termine di prescrizione previsto dalla legge per ciascun tipo di tributo o contributo. Orbene, nel caso di specie i tributi iscritti a ruolo – IRPEF ed addizionale regionale IRPEF -, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, sono soggetti a prescrizione decennale e non quinquennale (v., ex multis , Cass. n. 33213/2023).
Con il secondo motivo -rubricato « nullità della sentenza per violazione di dell’art. 112 c.p.c. e per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. -la ricorrente sostiene che il giudice del gravame ha errato a ritenere il difetto di interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, avendo invece la giurisprudenza di legittimità più volte sancito l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo ai sensi del decreto legislativo n. 46/99, a maggior ragione avendo l’agente di riscossione tentato la notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA del 20.7.2017.
2.1. Anche questo motivo è privo di fondamento.
La parte ricorrente, nel citare il decreto legislativo n. 46/99, continua a confondere le opposizioni alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali con quelle aventi ad oggetto le imposte. Soccorre in ogni caso a corroborare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del ruolo lo ius superveniens costituito dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), che trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., Sezioni Unite, n. 26283/2022), fermo restando che, nella specie, il giudice del gravame ha ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento impugnate, la prima a mani della contribuente, in data 4.5.2012, e la seconda a mani
del padre della contribuente, in data 26.1.2013, con spedizione della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lett. b)-bis del d.P.R. n. 600/73 e che il termine di prescrizione dei tributi iscritti a ruolo è decennale.
Con il terzo motivo -rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. B) bis del dPR n. 600/73 e dell’art. 139 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» sull’eccezione di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento n. 04120120039761538, deduce che la C.T.R. aveva errato nel ritenere regolare la notifica, atteso che l’atto era stato consegnato a persona diversa dal destinatario ed il concessionario aveva depositato solo la distinta postale di spedizione della raccomandata ex art. 60 b) bis e non anche l’avviso di ricevimento.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’art. 60, comma 1, lett. b)-bis del d.P.R. n. 600/73, in ipotesi di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario (nella specie, il padre della contribuente) non prescrive la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento, essendo pertanto sufficiente documentarne la spedizione, come pacificamente avvenuto nel caso in esame. Questa Corte, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha infatti più volte precisato (cfr., da ultimo, Cass. n. 6243/2024) che la disposizione invocata dalla ricorrente prevede esclusivamente la spedizione di una ‘lettera raccomandata’, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (si vedano anche Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022).
Con il quarto motivo -rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. ed omessa pronuncia sul punto, con violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c .» – la ricorrente lamenta che il giudice del gravame non si sia pronunciato sull’eccezione di nullità della notificazione
dell’intimazione di pagamento prodotta dal concessionario per dimostrare l’interruzione del termine di prescrizione, che avrebbe dovuto ritenere affetta da nullità, in quanto la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. era stata spedita e consegnata dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE ossia da un’agenzia di poste private priva all’epoca di licenza individuale abilitante alla notificazione degli atti giudiziari.
4.1. Il motivo è infondato per l’assorbente ragione che il giudice del gravame non era tenuto ad esaminare la regolarità della notifica dell’intimazione di pagamento, atto non oggetto di impugnazione e prodotto dal concessionario quale atto interruttivo della prescrizione, per le ragioni già illustrate con riferimento all’infondatezza del primo motivo.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di una rituale costituzione dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2025.