Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5030 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
2953 cc
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME
Delmorgine
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 3360/20 depositata il 10 dicembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia ricorre avverso la decisione d’appello che ha riconosciuto la prescrizione quinquennale per i tributi erariali oggetto della pretesa in esame. Il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 2946 c.c., e ciò con riguardo alle cartelle finali 27000, 69000 e 70000, notificate
nel 2007, ritenendo l’applicabilità dell’ordinario termine prescrizionale.
2. In proposito è pacifico che i tributi erano di natura erariale (cfr. copie degli estratti riprodotti nel ricorso) ed è pacifico che a tali tributi, salvo i casi specifici previsti dalla legge, si applica il termine prescrizionale generale sancito in dieci anni dall’art. 2946 c.c. La pronuncia di questa Corte richiamata dalla CTR (Cass. 23397/16) lungi dall’affermare che ai tributi erariali si applica il termine di prescrizione quinquennale, si limita a sancire che il termine decennale previsto per l’actio iudicati (art. 2953 c.c.) si applica solo ove il tributo risulti definitivamente accertato a mezzo di pronuncia giurisdizionale, mentre negli altri casi resta applicabile il termine previsto per il singolo tributo.
Poiché nella specie le cartelle vennero notificate nel 2007 mentre l’intimazione di pagamento è del 14 marzo 2016, la prescrizione decennale appunto – non si è compiuta.
Eccepisce peraltro il controricorrente che quantomeno l’effetto prescrittivo si sia verificato con riguardo a sanzioni ed interessi, al cui presenza emerge dagli stessi estratti di ruolo riprodotti come detto sopra.
Orbene in proposito la difesa dev’essere accolta in quanto in effetti tali accessori si prescrivono in cinque anni (Cass. n. 8297/20 del 29 aprile 2020) e quindi la pronuncia va annullata limitatamente alla sorte capitale e disposto il rinvio al giudice d’appello che provvederà anche per le spese del presente giudizio.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto
‘Il termine di prescrizione del credito per tributi erariali, quanto alla sorte capitale, è di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., in assenza di disposizioni specifiche, anche se il provvedimento amministrativo che lo accerta sia divenuto definitivo.
Quanto al credito per interessi e sanzioni, negli stessi casi il termine è invece quinquennale.
Per entrambi le tipologie di credito il termine è invece sempre decennale ove il relativo accertamento sia avvenuto a mezzo di provvedimento giurisdizionale, e ciò in base al disposto di cui all’art. 2953 cod. civ.’
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’importo capitale delle cartelle ancora oggetto di controversia, cassa la sentenza impugnata entro tali limiti e rinvia sul punto alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che provvederà anche sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024