Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25673/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO e con domicilio digitale PEC EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e
Oggetto: tributi -avvocato libero foro agente riscossione -prescrizione
difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4375/01/2021, depositata in data 4 ottobre 2021 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione di ipotecaria e la sottesa cartella di pagamento, relativa anche a tributi del periodo di imposta 2009, deducendo (per quanto qui ancora rileva) l’omessa notificazione dell’atto presupposto, con conseguente prescrizione del credito tributario.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso in punto di prescrizione quinquennale.
La CTR del Lazio, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Agente della riscossione ritenendo che l’appello dell’Agente della riscossione po tesse essere proposto anche mediante avvocato del libero foro e, nel merito, che andasse applicata la prescrizione decennale trattandosi di tributi erariali.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agente della riscossione .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria ai tributi erariali. Osserva parte ricorrente che deve farsi applicazione della prescrizione
quinquennale ai tributi locali, ad interessi e sanzioni, oltre che ai contributi RAGIONE_SOCIALE ai tributi erariali, compresa l’IVA.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Agente della Riscossione abbia potuto spiegare difesa tecnica avvalendosi di avvocato del Libero Foro, ritenendo che nel giudizio di merito RAGIONE_SOCIALE debba avvalersi dell ‘Avvocatura dello Stato.
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la prescrizione quinquennale in relazione a tributi locali, interessi e sanzioni oltre che ai contributi RAGIONE_SOCIALE (per i quali vi sarebbe in ogni caso difetto di giurisdizione), trattandosi di questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, né potendosi convertire il motivo quale omessa pronuncia, non avendo il ricorrente dedotto di avere presentato tali questioni in primo grado e di averle riproposte in appello. Il che è confermato dall’accer tamento compiuto dal giudice di appello, secondo cui « l’impugnazione si riferiva, tuttavia, solamente al ruolo … relativo ad omessi versamenti IRES ed IVA anno d’imposta 2009 ».
Il primo motivo è infondato in relazione alla dedotta prescrizione quinquennale dei tributi erariali, essendo i tributi erariali -per costante giurisprudenza di questa Corte – assoggettati a prescrizione ordinaria (Cass., Sez. V, 8 marzo 2024, n. 6302; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 568; Cass., Sez. V, 25 gennaio 2023, n. 2359; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278). E’ la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite citata da parte ricorrente (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, si limita a produrre l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito;
diversamente, tale evento non incide, né modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che in caso di tributi erariali rimane quello prescrizionale ordinario (adde, ex multis : Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941).
Né può sostenersi che sia rilevabile di ufficio (come sostiene il ricorrente) la questione dell’omessa notifica dell’atto presupposto, costituente eccezione di merito al pari della prescrizione, riservata ad eccezione di parte.
Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha statuito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE – salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace – si avvale, nei casi previsti dalla Convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato – di quest’ultima per i casi ad essa riservati dalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, senza necessità della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ovvero anche nei casi in cui, ancorché riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008; Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 3864).
Si è osservato che, a termini della suddetta Convenzione (Protocollo di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l’Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2020, n. 19448). Il che è conforme al fatto che l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda la rappresentanza processuale dell’Agente della riscossione, ossia la capacità e alla legittimazione a stare in giudizio dell’organo che rappresenta l’ente, laddove la difesa tecnica è
disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992. Se, pertanto, la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l’atto difensivo (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2015, n. 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l’attribuzione all’Agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 546/1992 (Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25625).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 giugno 2024