Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18819 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5439/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME con indicazione di indirizzo Pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5914/2021, depositata in data 14 luglio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Avv. di intimazione
– IRPEF – Altro –
2003 – 2004 –
2005 – 2006
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA per quattro cartelle di pagamento relative al mancato pagamento IVA ed IRPEF per gli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006.
Avverso l’intimazione di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, la quale – con sentenza n. 14321/2019 – lo accoglieva ritenendo invalida la notificazione dell’intimazione impugnata effettuata a mezzo società privata (la RAGIONE_SOCIALE di cui non era stata data prova dell’avvenuto conseguimento della licenza prevista dalla legge.
S i costituivano sia l’Agenzia delle Entrate che l’Agenzia delle Entrate Riscossione che evidenziavano la legittimità della notifica a mezzo posta privata anche per il raggiungimento dello scopo.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione dinanzi alla C.t.r. della Campania, la quale, con sentenza n. 5914/2021 depositata in data 14 luglio 2021, lo accoglieva ritenendo che risultava liberalizzato l’ultimo segmento di servizi postali riservato a poste italiane.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, con riferimento alla quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Ex art. 360, I comma, n. 4, c.p.c., in violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11 e falsa applicazione degli articoli 2948 e 2953 c.c.», la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare la decorrenza
quinquennale della prescrizione, motivo assorbito e riproposto in sede di appello. In particolare, i giudici d’appello avrebbero dovuto, accolto il primo motivo e ritenuta valida e/o sanata per l’opposizione la notifica dell’intimazione di pagamento del 20.2.2019, valutare, ex artt. 2953 – 2948 c.c. e 11 d.l. n. 504/1992, il decorso del termine di prescrizione quinquennale, con conseguente prescrizione del tributo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Ex art. 360, I comma, n. 5, c.p.c., in violazione dell’art. 132 c.p.c. in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11 e falsa applicazione degli articoli 2948 e 2953 c.c.», la contribuente lamenta l’omessa valutazione di un atto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di considerare -rendendo una motivazione meramente apparente la sussistenza dell’avvenuta prescrizione del tributo.
I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto all’evidenza connessi, sono fondati per le ragioni che seguono.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio in virtù del quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (v., tra le tante, Cass. n. 6758 del 2022). Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017).
Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., da ultimo, Cass. n. 7090 del 2022).
2.1. Ciò posto, si osserva che la sentenza in esame è corretta nella parte in cui la C.t.r. ha dato contezza di come, con la legge 124 del 4.8.2017, sia stato liberalizzato l’ultimo segmento di servizi postali ancora riservato a Poste Italiane, attribuendo il legislatore all’Autorità AGCOM il compito di determinare, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti ed obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative a tali servizi. Ha aggiunto che, a seguito di tale nuova disciplina normativa, la licenza individuale relativa allo svolgimento dei servizi da parte di una società privata riguarda esclusivamente la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle e degli atti riguardanti le infrazioni al Codice della strada e non anche, come nel caso di specie, degli atti amministrativi. In ogni caso, ha dato atto che l’Agenzia Entrate – Riscossione aveva depositato in atti copia del riferimento alla licenza individuale speciale n. 1-Al/2019 rilasciata alla società RAGIONE_SOCIALE che aveva effettuato la notifica.
2.2. Pertanto, la notifica dell’atto in contestazione era certamente valida; vieppiù che era intervenuta la tempestiva impugnazione dell’atto medesimo e ciò in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 21184 del 2022) secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
2.3. La sentenza qui impugnata ha, tuttavia, omesso di pronunciare e di motivare sulla questione afferente la notifica delle cartelle e sulla eccepita prescrizione dei tributi, la cui questione era stata ritualmente e tempestivamente riproposta in appello dalla COGNOME, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr. pagg . 9-10 del ricorso, laddove, in nota, si riporta il relativo contenuto della comparsa di costituzione in appello).
Nella fattispecie in esame, la C.t.r., ritenuta valida e/o sanata per l’ intervenuta opposizione la notifica dell’intimazione di pagamento del 20 febbraio 2019, ha obliterato la valutazione del possibile decorso del termine di prescrizione quinquennale ex artt. 2953 e 2948 cod. civ. e, quindi, di verificare la maturazione o meno della prescrizione dei tribut i, anche avuto riguardo all’accertamento dell’ esistenza di eventuali atti interruttivi rispetto alle date di notifica delle cartelle di pagamento nel 2009, avendo la contribuente fatto riferimento a successive intimazioni di pagamento, la cui notificazione -si assume -sarebbe, però, avvenuta dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione (cfr. pag. 14 del ricorso) e che, comunque, si sarebbe dovuta applicare la prescrizione quinquennale anche per quelle per cui erano intervenuti precedenti atti interruttivi in relazione
all’ultima notificazione di pagamento sopravvenuta nella citata data 20 febbraio 2019.
In definitiva, pur ritenendosi conforme a diritto la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che la notificazione dell’avviso di intimazione di pagamento relativo alle quattro controverse cartelle esattoriali, avvenuta il 20 febbraio 2019, è stata legittimamente eseguita a mezzo della suddetta società privata, la stessa ha, tuttavia, omesso di pronunciare – e comunque motivare -sulla dedotta (eventuale maturazione della) prescrizione dei tributi portati da cartelle di cui si è assunta l’avvenuta preventiva notificazione nel 2009 e sul perché, eventualmente, le intimazioni di pagamento successivamente notificate nel 2014 (ad avviso del ricorrente, alcune oltre il termine di 5 anni), potessero essere ritenute atti idonei ai fini dell’interruzione della prescrizione stessa.
2.4. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di merito, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025