Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23163 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/08/2025
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12632/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione (01643920984), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, entrambi in proprio e quali liquidatori della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL ), e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ), con domicilio digitale eletto presso quest’ultimo (EMAIL);
-ricorrenti –
contro
Regione Lombardia (80050050154), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE dell’Avvocatura Regionale (EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3444/2023, depositata il 21 novembre 2023, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per la cassazione della sentenza n. 3444/2023, depositata il 21 novembre 2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha rigettato l’appello dagli stessi odierni ricorrenti proposto avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dalla Regione Lombardia per il recupero a tassazione del tributo dovuto dalla contribuente (oltre sanzioni) per il conferimento dei rifiuti in discarica (l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e ss.; l. regione Lombardia, 14 luglio 2003, n. 10, art. 52).
Per quel che qui rileva, il giudice del gravame -premesso che il termine per l’accertamento del tributo, qual previsto dalla l. regione Lombardia, 14 luglio 2003, n. 10, art. 94, andava qualificato come termine di decadenza -ha considerato che la decorrenza di detto termine (di durata triennale) dalla «scoperta del fatto illecito» (art. 94, comma 1, cit.) dovesse ricondursi (in relazione alla disposizione di cui alla l. regionale cit., art. 56, recante disciplina di «Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative») -piuttosto che alla «segnalazione del 1.4.2015 con la quale Arpa comunicava alla Procura della Repubblica la possibile ipotesi di reato previsto dall’art. 256 del d.lgs. 152 del 2006» – alla ricezione (in data 22.12.2020) del processo verbale di constatazione redatto dai competenti funzionari provinciali, e atteso che il termine in questione non poteva che decorrere « dal momento in cui l’ente impositore (Regione Lombardia),
a seguito dello svolgimento dei pertinenti accertamenti da parte dei funzionari della Provincia, ha ‘scoperto l’illecito tributario’ ossia ha acquisito formale conoscenza di tutti gli elementi necessari per la qualificazione dell’illecito tributario e la d eterminazione delle tributo evaso (mediante stima della quantità di rifiuti stoccati illegalmente nella cava) e delle correlate sanzioni».
Diversamente ragionando, ha soggiunto la Corte di merito, si perverrebbe alla «irrazionale conseguenza» di ritenere perfezionata la decadenza « prima ancora della ricezione da parte dell’ente impositore del processo verbale di constatazione, costituente l’indispensabile presupposto per procedere alla notificazione ai trasgressori dell’atto impositivo.».
-La Regione Lombardia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della l. regione Lombardia, 14 luglio 2003, n. 10, artt. 56 e 94, commi 1 e 5, assumendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva riqualificato, attribuendogli natura decadenziale, il termine previsto per l’emissione dell’avviso di accertamento de quo e che, ad ogni modo, esclusa la sospensione del termine per l’esercizio dell’azione penale, sospensione, questa, diversamente riferibile alla sola fase di riscossione del credito (art. 94, comma 4, cit.) -il previsto termine triennale di prescrizione andava correlato, nel suo dies a quo , alla scoperta del fatto illecito (una discarica abusiva), evento, questo, a sua volta riferibile alla comunicazione di notizia di reato (del 1° aprile 2015) da parte di Arpa Lombardia che, peraltro, aveva svolto (anche) accertamenti tecnici (del 4 dicembre 2015) su disposizione della polizia
giudiziaria; così che, si soggiunge, la stessa notifica (in data 23 dicembre 2020) del processo verbale di constatazione (formato da funzionari provinciali ai sensi dell’art. 56, cit.) si era perfezionata quando il termine triennale di prescrizione era già interamente decorso.
-Il motivo è fondato, e va accolto.
-La l. regione Lombardia, n. 10 del 2003, art. 94, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
«1. Ove non diversamente disposto al Titolo III, il termine per l’accertamento dei tributi dovuti si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all’ultimo giorno utile per il pagamento del tributo esclusivamente nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
Il diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.
Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi, di cui all’articolo 92, nei quali sono iscritte le somme dovute alla Regione in base agli accertamenti del competente ufficio tributario regionale.
La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l’azione penale: in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui al Titolo V devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la
violazione. In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica del relativo atto.
Entro lo stesso termine previsto al comma 5 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articoli 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997.».
3.1 -Deve, allora, premettersi che risultando incontestate, tra le parti, le coordinate temporali degli atti che, nella fattispecie, vengono in considerazione -così come, del resto, emerge dalla stessa gravata sentenza -la conclusione cui il giudice del merito è pervenuto risulta intrinsecamente antinomica con la premessa che ne è stata posta, ed a riguardo, dunque, della qualificazione di natura decadenziale del termine in contestazione.
Com’è noto, difatti, il termine di decadenza, secondo il principio di ordine generale desumibile dall’art. 2964 cod. civ., non derogato da specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie, non consente l’operare di cause di interruzione e di sospensione ( v., ex plurimis , Cass., 2 agosto 2024, n. 21799; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33523; Cass., 9 giugno 2005, n. 12163); e, in particolare, si è rimarcato che mentre il fondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglie nell’esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati (v. Cass., 7 novembre 2017, n. 26309; Cass., 11 febbraio 2010, n. 3078; Cass., 18 gennaio 2007, n. 1090).
Una volta posto, come anticipato, il dies a quo del termine decadenziale nella «scoperta del fatto illecito» – in fattispecie di discarica non autorizzata e (così) non oggetto di dichiarazione (l. regione Lombardia, cit., art. 55) -il decorso di detto termine non
potrebbe che correlarsi, secondo littera legis , al dato fattuale espressamente preso in considerazione (la «scoperta» della discarica non autorizzata), e senz’alcuna considerazione di cause interruttive (in specie di quelle legate a necessità istruttorie).
3.2 -La Corte, peraltro, ha già avuto modo di esaminare le disposizioni (ancor ora) in esame, rilevando che:
«anche a voler considerare che il fatto illecito di cui si tratta è ai fini che qui interessano – il mancato pagamento del tributo, il momento dal quale decorre il termine triennale di prescrizione non può individuarsi nel momento in cui il tributo è quantificato, ma nel momento in cui, come correttamente rileva il controricorrente e come la norma esplicitamente prevede, si “scopre” il fatto illecito, e cioè si accerta il fatto dal quale discende l’obbligazione tributaria (non assolta), come prevista per legge (L.R. n. 10 del 2003, art. 50 e ss.)»;
«La distinzione tra “scoperta del deposito illecito di rifiuti” ed “omesso versamento del tributo” è artificiosa, dal momento che l’obbligo di versare il tributo (nel caso di mancata denuncia dichiarazione) deriva proprio dalla “scoperta del fatto illecito” dato dal deposito di rifiuti; da questo momento il diritto dell’amministrazione poteva e doveva essere esercitato».
Ed ha, quindi, soggiunto che detto termine è suscettibile di interruzione sulla base di un atto che contenga, anche implicitamente, la richiesta di pagamento, (così) assolvendo alla funzione di costituzione in mora (v., sul tutto, Cass., 15 marzo 2019, n. 7442).
3.3 -E’, in conclusione, ben vero che così come si rileva nella gravata sentenza -l’atto tipico di imposizione deve essere preceduto, secondo la stessa disciplina regionale, da un’attività istruttoria (art. 56, cit.), e che gli esiti di questa possono dar luogo (anche) ad un atto suscettibile di costituire in mora il contribuente, ciò non di meno, come la Corte ha già rilevato, il dies a quo del termine posto per l’attività
accertativa si correla alla scoperta del fatto illecito (non anche alla determinazione, e quantificazione, di tributo e sanzioni) e, nella fattispecie, detto termine era interamente decorso al momento stesso in cui veniva formato il ridetto processo verbale di constatazione (del 23 dicembre 2020).
3.4 -Come, poi, le sopra riportate disposizioni dell’art. 94, cit., rendono evidente, la sospensione legata all’esercizio dell’azione penale presuppone che del potere accertativo la Regione già abbia fatto esercizio, così che l’esito del giudizio penale condiziona (solo) la riscossione degli importi esposti (anche a titolo sanzionatorio) nell’avviso di accertamento.
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.
Mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 30.769,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 luglio 2025.