Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6818 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6818 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25271/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano n. 5272/2019 depositata il 20/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
COGNOME NOME era attinto da intimazione di pagamento n. 07920179004738817000 recante l’invito a pagare il complessivo importo di € 25.601,79, di cui euro 7.222,64 per IRPEF, relative addizionali ed IRAP, per gli anni di imposta 1994 -1995 -1998 -1999, ed € 3.949,41 per sanzioni, oltre accessori.
Proponeva impugnazione il contribuente, eccependo, tra l’altro, nullità dell’intimazione per inesistenza RAGIONE_SOCIALE cinque presupposte cartelle asseritamente non notificate e per intervenuta prescrizione del complessivo credito esattoriale.
A termini del ricorso per cassazione, ‘si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE deducendo, nel merito, la correttezza del proprio operato (con riferimento alla notifica dell’atto impugnato e RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte), sostenendo la tesi della prescrizione decennale (anziché quinquennale) del credito esattoriale non opposto, depositando due atti interruttivi della prescrizione decennale, asseritamente notificati al contribuente negli anni 2008 e 2010′.
Il ricorso prosegue riferendo che ‘la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, con sentenza n. 271/2018 del 25 luglio 2018, depositata il successivo 9 agosto 2018, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. COGNOME, annullava l’intimazione impugnata, ritenendo l’intervenuta prescrizione del credito erariale e la decadenza dal potere di riscossione’.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, ‘sostenendo’ – sempre come da ricorso – ‘di aver fornito in primo grado la prova dell’interruzione della prescrizione decennale relativa al credito esattoriale intimato’.
La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, così, essenzialmente, motivando:
-‘I tributi di cui si discute sono stati iscritti a ruolo tempestivamente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione per la formazione dei ruoli e la loro consegna all’esattore, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n.602/73, applicabile ‘ratione temporis’ . Le tempestive iscrizioni a ruolo esecutivo hanno impedito ogni decadenza’;
-‘Per quanto concerne i tributi dovuti allo Stato, oggetto esclusivo del presente giudizio, in assenza di norma specifica, vige l’ordinario regime prescrizionale decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.’;
-‘L’Agente della riscossione ha prodotto in giudizio la copia della notifica di una precedente di intimazione di pagamento, recante effetto interruttivo (9.12.2010), nonché la copia dell’avvenuta iscrizione ipotecaria (16.6.2008), anch’essa recante valenza interruttiva della prescrizione decennale. Le regolari notifiche degli atti prodromici all’intimazione di pagamento per cui è causa ha prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione, impedendone la maturazione del termine di legge con riferimento ai tributi erariali dovuti allo Stato’;
-‘L’intimazione di pagamento fa riferimento a precedenti cartelle di pagamento regolarmente notificate al contribuente, secondo un modello i cui contenuti sono stabiliti con legge’.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
4.1. In data 23 ottobre 2022, il Pubblico Ministero presso questa S.C. depositava requisitoria mediante la quale instava per l’accoglimento del settimo e dell’ottavo motivo, rigettati tutti gli altri.
4.2. In data 25 ottobre 2022, l’Avvocatura generale dello Stato, per l’RAGIONE_SOCIALE, formulava richiesta di trattazione in pubblica udienza, in
riferimento alla durata quinquennale o decennale del termine di prescrizione degli accessori (interessi e sanzioni).
4.3. In data 27 ottobre 2022, il Difensore del contribuente depositava istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. n. 130 del 2022.
4.4. Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2022, questa S.C., preso atto di detta istanza, disponeva rinvio della causa a nuovo ruolo;
4.5. In data 31 gennaio 2024, il Difensore del contribuente depositava istanza di trattazione, nella quale, tra l’altro, esponeva che
’10. decorsi circa 15 mesi dalla presentazione dell’istanza di definizione, con mail del 18.01.2024 l’A.E. contestava l’inesistenza dell’istanza del contribuente , ritenendo non applicabile al caso di specie la definizione ex art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, giacché l’incardinato giudizio di cassazione pende con RAGIONE_SOCIALE e non con RAGIONE_SOCIALE;
Il contribuente, pertanto, riservandosi di impugnare detta determinazione dell’A.E. invero costituente un sostanziale tardivo diniego , segnala all’Ecc.ma Corte di Cassazione la citata sopravvenuta determinazione di A.E. rispetto alla definizione della lite e, conseguentemente, evidenzia il diritto e l’interesse del Contribuente/ ricorrente alla trattazione e/o prosecuzione del pendente Giudizio di Cassazione, ad oggi rinviato a nuovo ruolo’.
Il giudizio veniva chiamato all’odierna adunanza camerale per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è ad osservarsi che, a fronte di istanza di trattazione formulata dal contribuente, non constando agli atti del fascicolo impugnazione del diniego che il contribuente assume comunicato
dall’RAGIONE_SOCIALE con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2024, mediante il quale veniva contestata al medesimo l”inesistenza’ della domanda di definizione agevolata, deve procedersi alla decisione della causa.
Inoltre, ad oggi, non sussistono più ragioni determinanti la sollecitata, dall’RAGIONE_SOCIALE, trattazione del ricorso in pubblica udienza, posto che, sulla questione del termine di prescrizione, rispettivamente, di capitale ed accessori (interessi e sanzioni), s’è ormai consolidata specifica giurisprudenza, che sarà richiamata in chiusura di motivazione.
3. Infine, in controricorso si rappresenta che
‘le pretese tributarie relative alle cartelle esattoriali di cui nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, ancora oggetto del presente contenzioso, sono state annullate (trattandosi di crediti di valore inferiore ai 1.000 euro), ex art. 4 primo comma del D.L. n. 119 del 23.10.2018, convertito con L. 136/2018, con apposito provvedimento di discarico amministrativo.
Tanto si rappresenta affinché, con riferimento alle summenzionate cartelle, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite’.
3.1. Preso atto di ciò, deve disporsi in conformità.
Il ricorso, pertanto, deve essere scrutinato per le pretese residue.
Assumono priorità logico -giuridica, attenendo alla determinazione del ‘thema dispuntandum’ nel presente grado di legittimità e già prima in grado d’appello, il terzo ed il sesto motivo, che, per sostanziale sovrapponibilità di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.
Con il terzo si denuncia: ‘Ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’articolo 2909 cod. civ. ed art. 329, comma 2, c.p.c.’. In primo grado il contribuente eccepiva la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. ‘La C.T.P., ha dunque ritenuto: sanzioni ed interessi prescritti ex art. 2948 n. 4 cod. civ. ed ex art. 20 D. lgs. 472/97 (come sostenuto dal contribuente); l’imposta, invece, prescritta per decorrenza del termine decennale ex art. 2946 (punto 3 sentenza), non avendo considerato (la validità) dei presunti atti interruttivi (2008 e 2010)’. ‘In nessuna parte del proprio appello l’Ufficio ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. o dell’articolo art. 20 D. lgs. 472/97, né ha rilevato che sanzioni od interessi dovessero essere soggetti anch’essi alla prescrizione decennale e non alla prescrizione quinquennale richiamata dalla C.T.P.’.
Con il sesto si denuncia: ‘Ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’articolo 112 c.p.c.’. La CTR ha pronunciato ‘ultra petita’, in quanto, ‘rispetto alla prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi, già riconosciuta dalla C.T.P., nulla aveva chiesto l’Ufficio alla C.T .R. Anzi, è testuale che per l’Ufficio l’appello fosse riferibile ‘quantomeno, per gli importi dei tributi di cui alle cartelle di pagamento de quibus”.
8. Tali motivi sono infondati.
8.1. Le parti dell’atto di appello agenziale riprodotte, a fini di autosufficienza, nello sviluppo motivazionale del terzo motivo rendono conto della contestazione ‘in toto’ della sentenza di primo grado, ancorché nell’ambito di un contesto unitariamente avvolgente capitale ed accessori (interessi e sanzioni), siccome, nella prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, medesimamente avvinti nell’unica previsione della prescrizione decennale: donde, in tale ottica, l’impugnazione ‘anche’ della statuizione della CTP sulla prescrizione quinquennale degli accessori, senza bisogno di un’esplicita formalizzazione focalizzata ‘singulatim’ su tale capo di motivazione.
Ad una tale individuazione della portata dell’appello non osta, differentemente da quanto in specie sostenuto nel sesto motivo, il riferimento alla prescrizione decennale, ‘quantomeno, per gli importi dei tributi di cui alle cartelle di pagamento de quibus”: l’impiego dell’avverbio ‘quantomeno’ anzi conferma che, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la prescrizione decennale si applica sia al capitale che agli accessori e comunque, ‘in limine’, sicuramente al capitale.
Quanto precede rende conto della preannunciata infondatezza, ad un tempo, di entrambi i motivi in disamina: non è trascorsa in cosa giudicata la suddetta statuizione della CTP sulla prescrizione quinquennale degli accessori (terzo motivo), dovendosi ritenere essa pure colpita dall’atto d’appello, volto a patrocinare l’applicabilità anche ad essi, come al capitale, dell’ordinario termine decennale, nella specie pretesamente non maturatosi per effetto degli atti interruttivi; neppure ricorre alcuna ultrapetizione (sesto motivo), avendo la RAGIONE_SOCIALE integralmente condiviso la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE al riguardo.
9. In consequenziale sviluppo proprio di quest’ultima considerazione, infondato si dimostra altresì il quarto motivo, a mezzo del quale ‘si censura la nullità della sentenza, inesistenza o mera apparenza della motivazione, per violazione degli artt. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c. ai fini degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 e 360 primo comma n. 4 c.p.c. in quanto caratterizzata da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà tra parte motivazionale e parte dispositiva’: ciò sul presupposto che ‘anche la motivazione della sentenza della C.T.R. sembra prendere atto dell’avvenuto passaggio in giudicato dei capi 3 e 4 della sentenza della C.T.P. (afferenti l’intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni) in quanto non impugnati dall’Ufficio’ laddove scrive che, ‘per quanto concerne i tributi dovuti allo Stato,
oggetto esclusivo del presente giudizio , vige l’ordinario regime prescrizionale decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.’.
9.1. In nessun luogo la sentenza impugnata prende atto di alcun passaggio in giudicato – da escludersi ‘a priori’ per le anzidette ragioni della statuizione della CTP sulla prescrizione quinquennale degli accessori. La sentenza impugnata semplicemente ritiene che gli accessori seguano le sorti del capitale e si prescrivano con questo in dieci anni. Il ‘riferimento ai tributi dovuti allo Stato’ non è probante del contrario, avendo di mira la CTR l’indicazione della natura erariale RAGIONE_SOCIALE pretese complessivamente intese, di per sé attratte, secondo nella sua (erronea, come si vedrà) valutazione, alla prescrizione decennale. La riprova si ha in ciò che la CTR condivide l’appello agenziale, denunciante l’omessa valutazione, da parte della CTP, della notifica di altra intimazione e di iscrizione ipotecaria, ‘da valere -giusta la parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo – quali atti idonei a interrompere i termini prescrizionali di carattere decennale, data la natura erariale dei tributi iscritti a ruolo (Irpef e Irap)’.
A questo punto, può procedersi alla disamina degli altri motivi di ricorso, nella graduazione logica dei quali (oggetto di esclusiva competenza di questa S.C.) acquisiscono rilievo prioritario il primo ed il quinto, che, nuovamente, per sostanziale sovrapponibilità di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.
Con il primo motivo ‘si censura la nullità della sentenza, inesistenza o mera apparenza della motivazione, per violazione degli artt. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c. ai fini degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 e 360 primo comma n. 4 c.p.c.’.
11.11. Il motivo è bipartito:
‘In merito all’assenza di motivazione circa la ritenuta regolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione del tributo erariale’, ‘il ricorrente, nel primo atto utile successivo alla produzione RAGIONE_SOCIALE fotocopie , ossia nella propria memoria illustrativa , tempestivamente, contestava la conformità agli originali di tali copie’ e la non riferibilità di queste agli atti presupposti all’intimazione oggetto di causa; ‘medesime eccezioni erano successivamente riproposte dal sig. COGNOME, nell’ambito del suo primo atto difensivo in appello’; la CTR sul punto non ha motivato’;
‘In merito alla ritenuta prova della regolarità della notifica riferita alle cartelle ‘notificate’ nell’anno 2001′, ‘a fronte della completa mancanza (anche in semplice fotocopia) degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle ( 2001) ed alla luce della chiara eccezione di parte , appare evidente l’assenza di motivazione insita nella sentenza della C.T.R., la quale si è invece chiaramente pronunciata riconoscendo l’avvenuta e tempestiva notifica anche RAGIONE_SOCIALE due cartelle in parola (quelle del 2001), senza in alcun modo argomentare circa la ritenuta implicita irrilevanza dell’omesso deposito (nemmeno in semplice fotocopia) da parte dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE ricevute di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle’.
Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata ‘per violazione degli artt. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c. ai fini degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 e 360 primo comma n. 4 c.p.c. in quanto caratterizzata da assenza di motivazione riferita alla riforma della sentenza di 1° grado in punto prescrizione ed interessi’.
Entrambi i motivi sono fondati e meritano accoglimento.
13.1. Da una semplice lettura della sentenza impugnata emerge come le affermazioni della CTR in ordine alla regolare notifica sia degli atti interruttivi della prescrizione sia RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte all’intimazione
oggetto di giudizio siano sprovviste, finanche graficamente, di alcun corredo giustificativo; ‘a fortiori’ non sono né riassunte né esaminate, anche, eventualmente, a fini confutatori, le doglianze del contribuente. Donde la fondatezza del primo motivo.
13.2. Parimenti, del tutto privo, finanche graficamente, di alcuna motivazione è il disattendimento, da parte della CTR, dell’eccezione del contribuente di prescrizione quinquennale degli accessori (interessi e sanzioni). Donde la fondatezza, altresì, del quinto.
L’accoglimento del primo e del quinto motivo in disamina determina l’assorbimento di tutti gli altri, siccome volti ad addentrarsi nel cd. merito cassatorio, denunciando:
-il secondo, ‘violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.; con riferimento agli articoli 2719 e 4, comma 3, legge 20 -11 -1982, n. 890’, poiché ‘la C.T.R., nel giudicare tempestivamente e regolarmente notificate tutte le cartelle, comprese quelle dell’anno 2001 (mancanti anche della fotocopia della ricevuta di notifica), e i successivi atti interruttivi, pur in presenza di una specifica contestazione in merito alla conformità RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE ricevute di notifica ed in assenza di altri elementi idonei a superare la contestazione, si posta in violazione dei principi che disciplinano l’onere della prova’;
-il settimo, ‘violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.’, poiché, ‘essendo trascorsi oltre sei anni dal presunto atto interruttivo del 2010 (spedito il 01/12/2010 ) ed addirittura nove anni dall’altrettanto contestato atto interruttivo del 2008 (spedito il 13/06/2008, ) si ritiene prescritto, per la quota interessi e sanzioni, il debito erariale indicato nell’intimazione 2017, spedita il 01.12.2017’;
-l’ottavo: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell’art. 20 del d.lgs. 472/1997 e degli articoli 2946 e 2948, n. 4, cod. civ’, poiché la
sentenza impugnata è illegittima ‘anche con riferimento al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE sanzioni’.
In definitiva, per le pretese residue non discaricate, in accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a nuovo esame.
15.1. All’uopo dovrà egli prestare ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui:
-‘il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi’ (Cass. n. 33213 del 2023);
-‘in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.’ (Cass. n. 7486 del 2022, alla cui motivazione si rinvia per la citazione di precedenti conformi);
-‘l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in
particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine’ (Cass. n. 20476 del 2025);
-‘l’intimazione di pagamento che fa seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito, essendo pertanto precluso al contribuente eccepire, con l’impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione degli atti prodromici non impugnati’ (Cass. n. 28862 del 2025).
15.2. All’esito, avrà detto giudice a definitivamente regolare le spese.
P.Q.M.
Quanto alle pretese relative alle cartelle esattoriali di cui nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, dichiara cessata la materia del contendere, compensando ‘in parte qua’ le spese di lite.
Quanto alle residue pretese, in accoglimento del primo e del quinto motivo, rigettati il terzo, il quarto ed il sesto ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 4 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME