Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA ASSICURAZIONI 2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9144/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in Dublino (Irlanda), INDIRIZZO e sede secondaria in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, dell’ AVV_NOTAIO e dell’ AVV_NOTAIO, dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale alle liti in data 26 aprile 2022 autenticata dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott.
del RAGIONE_SOCIALE n. 243/2022, depositata il 20 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta NOME COGNOME;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
– Rilevato che:
In data 26 maggio 2017, la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘RAGIONE_SOCIALE‘), società assicuratrice residente in Irlanda e operante in RAGIONE_SOCIALE in regime di stabilimento, presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso del credito d’imposta sulle assicurazioni esposto nella denuncia mensile, relativa al mese di maggio 2013, dalla RAGIONE_SOCIALE, società assicuratrice residente nel Regno Unito e operante in RAGIONE_SOCIALE in regime di libera prestazione di servizi, di cui la ricorrente assumeva avere acquisito la titolarità a seguito della cessione, in suo favore, del ramo di azienda italiano con atto per AVV_NOTAIO dell’11 febbraio 2014 .
In data 21 agosto 2017 l’RAGIONE_SOCIALE notificava alla società richiedente il diniego di rimborso, stante lo spirare dei termini previsti dall’art. 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (tre anni dal giorno del pagamento).
Proposto dalla società ricorso avverso il diniego dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2585/31/2019, depositata il 21
febbraio 2019, lo accoglieva, ritenendo non sussistente la prescrizione del credito al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 243/07/2022, pronunciata il 10 gennaio 2022 e depositata in segreteria il 20 gennaio 2022, rigettava l’appello, con condanna della soccombente al pagamento elle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. AVV_NOTAIO civ.
Il P.M. ha depositato requisitoria scritta e la controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. AVV_NOTAIO civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Contesta, nello specifico, che il giudice a quo avrebbe erroneamente statuito, in conformità ai giudici di primo grado, il diritto della controricorrente ad ottenere il rimborso del credito d’imposta, sull’assunto che il versamento integrale dell’ indebito non potesse farsi risalire al 16 maggio 2013, e che quindi il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non potesse identificarsi con tale data.
A dire dell’Ufficio, in particolare, la C.T.R. avrebbe quindi statuito soltanto con riguardo al versamento di € 84.363,61, effettuato in data 16 maggio 2013 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2014, e non anche con riferimento a ll’ulteriore importo di € 459.037,30, parte (assieme all’importo di € 84.363,61) del maggior importo di € 543.40 0,91 complessivamente chiesto a rimborso. La C.RAGIONE_SOCIALE, quindi, secondo l’Ufficio ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, e cioè anche su quella parte di domanda relativa alla pretesa fondatezza dell’eccezione di prescrizione anche in relazione alla restante parte del credito, oltre quella riguardante il versamento effettuato il 16 maggio 2013.
Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
Il motivo è fondato.
Ed invero, va rilevato che la RAGIONE_SOCIALE ha richiesto il rimborso della complessiva somma di € 543.401,91, di cui € 84.363,61 oggetto di versamento in data 16 maggio 2013 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2014, ed € 459.037,30 quale credito risultante da versamenti effettuati nelle annualità precedenti.
Ora, la C.T.P., nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che, ai fini del rimborso, il dies a quo della prescrizione triennale (ex art. 30 l. n. 1216/1961) dovesse farsi decorrere dal 31 maggio 2014, data in cui la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2013, tenuto conto del conguaglio già versato in data 16 maggio 2013, dell’importo di € 84.363,61.
Sul punto, l’RAGIONE_SOCIALE, nel proporre appello avverso tale decisione, aveva eccepito che soltanto con riferimento alla somma di € 84.363,61, oggetto di pagamento (quale acconto per il 2014) in data 16 maggio 2013, potesse configurarsi il mancato decorso del termine prescrizione, mentre questo non avrebbe potuto valere per la residua somma di € 459.037,30, in quanto riguardante periodi d’imposta precedenti.
Su tale specifica questione la C.T.R. ha completamente omesso di pronunciarsi, essendosi limitata ad escludere che il versamento indebito si fosse perfezionato il 16 maggio 2013, data in cui in cui è stato effettuato il pagamento dell’acconto per l’anno 2014 (pari ad € 84.363,61), con ciò confermando la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 31 maggio 2014 (data in cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2013), ma senza indicare alcunché circa il dies a quo della prescrizione con riferimento alla residua somma di € 459.037,30, riguardante un credito formatosi nei precedenti periodi d’imposta, sulla base di versamenti effettuati dalla società cedente del ramo d’azienda (e cioè RAGIONE_SOCIALE) prima della cessione del ramo d’azienda .
3 . Consegue pertanto l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.