Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34329 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34329 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4263/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , nato ad Acireale (CT) il DATA_NASCITA, C.F.: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE legale rappresentante protempore ai sensi dell’art. 2495 c.c. come richiamato dall’art. 28 D. Lgs. n.175 del 2014 di RAGIONE_SOCIALE , cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 11/10/2023, con originaria sede in Catania, INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE, Part. I.V.A.: P_IVA, elett.te dom.to in Catania, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, indi domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dal predetto AVV_NOTAIO, C.F.: CODICE_FISCALE, del Foro di Catania, e, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO, C.F.: CODICE_FISCALE, del medesimo Foro
-controricorrente-
e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 9515/2024 depositata il 18/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE era attinta dall’intimazione di pagamento n. 29320229002553142, notificata in data 12.04.2023, per euro 127.273,74, sulla base della cartella n. NUMERO_CARTA, notificata, secondo quanto riferito in ricorso, il 17.12.2010, a titolo di recupero del rimborso dell’IVA per l’anno d’imposta 2006.
La CTP di Catania, impugnatoriamente adita, con sentenza n. 492/2024, accoglieva il ricorso, osservando che la cartella era stata notificata il 17.12.2010, ma ‘ va accolta l’eccezione di prescrizione in quanto, pur tenuto conto della sospensione dei termini derivante dalla legislazione sull’emergenza epidemiologica (art. 68 Decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020), pari a giorni 85, la pretesa tributaria è stata azionata oltre i termini ‘ .
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, respinto dalla CGT2 della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, osservando:
-che la cartella ‘ risulta notificata validamente ‘ il 17.12.2010 alla luce della documentazione prodotta dall’agente della riscossione;
-che ‘ l’ingiunzione risulta notificata in data 12.04.2023, quindi a distanza di oltre dieci anni dalla data della notifica ‘;
-che, a questo riguardo, ‘ va certamente calcolato il periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 1, commi 618 -620 l. 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. legge di stabilità 2014 successiva proroga introdotta con l’art. 2 comma 1, d. l. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito nella l. n. 68 del 2014 . Ma è a dirsi anche che è corretto quanto controdedotto dalla società RAGIONE_SOCIALE, secondo cui non è applicabile, al caso in esame, il richiamo all’art. 68 comma 4 bis lettera b) del d.l. n. 18 del 2020, giacché nel caso di specie non si verte in una fattispecie di carico affidato all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis o affidati dopo lo stesso 31.12.2021, per i quali opera la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione ‘, in quanto il carico ‘ è stato affidato prima dell’anno 2010, o quantomeno nello stesso anno 2010 ‘.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, cui resiste COGNOME NOME, già legale rappresentante della contribuente (cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 11 ottobre 2023), giusta articolato controricorso, insistito con ampia memoria telematica depositata il 7 ottobre 2025.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, in combinato disposto con l’articolo 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, dell’art. 2935 c.c., nonché degli stessi articoli 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ‘. ‘ La prescrizione è stata sospesa anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all’epidemia da Covid -19 ‘, alla stregua dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020, che deve essere necessariamente letto in
combinato disposto con le previsioni di carattere generale dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015. In considerazione di ciò, quanto al termine di prescrizione, oltre alle sospensioni conteggiate dalla CGT2, ‘ occorreva tener conto dell’ulteriore periodo di sospensione Covid, per cui il termine in scadenza al 31 dicembre 2021 risulta di fatto prorogato di 24 mesi scadendo il 31/12/2023 ‘.
Preliminarmente sono da disattendersi le eccezioni d’inammissibilità del motivo formulate in controricorso.
La cd. doppia conforme di merito determina l’inammissibilità in relazione a motivo spiegato ai sensi del n. 5, e non anche del n. 3, del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Sotto altro profilo, il motivo e più in generale il ricorso enunciano con precisione – nel rispetto del principio di autosufficienza – l’errore di diritto in cui assumono essere incorsi entrambi i giudici di merito ed in particolare quello di secondo grado nella sentenza impugnata, rapportando gli elementi fattuali del caso concreto alla disciplina individuata come applicabile.
3. Il motivo è parzialmente fondato.
3.1. Non lo è in riferimento ad interessi e sanzioni, che si prescrivono in cinque anni. Invero, secondo giurisprudenza costante di questa S.C., ‘ in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. ‘ (così ad es. Sez. 6 -5, n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137 -01, la quale, in motivazione, citando precedenti conformi, rammenta che, in materia, segnatamente, di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo
credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.).
3.2. Il motivo è fondato, invece, con riferimento alle imposte, per le quali si applica la prescrizione ordinaria decennale (Sez. 5, n. 33213 del 29/11/2023, Rv. 669585 -01: ‘ Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi ‘).
3.3. Occorre ricostruire la disciplina applicabile.
3.4. L’art. 68, comma 1, del decreto -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rubricato: ‘ Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione ‘, recita:
Con riferimento alle RAGIONE_SOCIALE tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
3.5. L’art. 68, comma 4 -bis, d.l. n. 18 del 2020 -di cui la CTG2 ha (correttamente, come subito si dirà) escluso nella specie l’applicabilità -recita:
Con riferimento ai carichi, relativi alle RAGIONE_SOCIALE tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse RAGIONE_SOCIALE.
3.5.1. Può immediatamente essere sgombrato il campo dall’art. 68, comma 4 -bis, d.l. n. 16 del 2020, inapplicabile -come ritenuto dalla CGT2 -nel caso che ne occupa perché esso presuppone che i carichi siano ‘ affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 ‘.
In buona sostanza, deve affermarsi che il presupposto della prevista ‘ proroga ‘ è l’affidamento in sé dei carichi nel periodo di sospensione (e oltre sino al 31 dicembre 2021) e non la loro pendenza nel periodo in capo all’agente della riscossione per affetto di affidamenti pregressi.
Tale, del resto, è l’interpretazione del concetto di ‘ affidamento dei carichi ‘ sostenuto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in materia di definizione agevolata, a partire dalla circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017 sulla definizione agevolata ex decreto -legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225: circolare che inaugura una lettura costantemente ossequiata negli atti di prassi relativi ai provvedimenti condonistici successivi.
3.6. Tornando all’art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, il finale richiamo all’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, impone di render conto anche di questo, che recita:
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse RAGIONE_SOCIALE, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L’Agente della riscossione non procede alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
3.7. Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento RAGIONE_SOCIALE attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 (ossia: ‘ il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione ‘ ex comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, tenuto conto che la sospensione ex comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il ‘ periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ‘).
3.7.1. La disciplina dei primi – quelli che, in quanto non in scadenza, non avrebbero dovuto essere notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 -si ricava dalla regola generale derivante dalla combinazione del comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2000 con il comma 1 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015: in ragione dell”incipit’, l’art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, ‘ i termini dei versamenti ‘ sono ‘ sospesi ‘ per 542 giorni, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tuttavia, in ragione dell’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, sono corrispondentemente ‘ sospesi ‘ i ‘ termini di prescrizione e decadenza ‘ dell’attività amministrativa ed in specie, per quanto quivi di rilievo,
riscossiva (peraltro, in relazione alle cartelle di pagamento, con inibizione finanche della loro emissione ex comma 3 dell’art. 12 cit.).
3.7.2. Ora, però, poiché giust’appunto il richiamo dell’art. 68, comma 1, d.l. n. 16 del 2020 all’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche il suo comma 2: pertanto, gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione. Infatti – a tenore del comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 – a venire in rilievo è la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi ‘ entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione ‘: presupposto, questo, idoneo a far scattare la ‘ proroga ‘, espressamente ‘ in deroga ‘ all’art. 3, comma 3, St. contr., ‘ fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ‘, tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il ‘ periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ‘).
3.8. In conclusione, finalizzando il ragionamento alle ingiunzioni di pagamento, che ne occupano, e così enunciandosi principio di diritto:
-quelle non in scadenza ‘ entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione ‘, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono prorogate, ‘ex se’, di 542 giorni;
-quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 .
3.9. Nel caso che ne occupa – per quanto correttamente, come detto, la CGT2 abbia escluso l’applicabilità dell’art. 68, comma 4 -bis, d.l. n. 18 del 2020 – essa, nondimeno, è incorsa in errore per non aver considerato che la scadenza del termine di prescrizione per l’utile notifica dell’intimazione di pagamento maturava – ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte – nel periodo di sospensione per il Covid, con conseguente ‘ proroga ‘ al 31 dicembre 2023.
3.10. Assume infatti la CGT2:
-alla stregua di accertamento in fatto dalla contribuente non impugnato con ricorso incidentale, che la cartella sia stata ritualmente notificata il 17 dicembre 2010 e che non siano sopravvenuti atti interruttivi della prescrizione prima della notifica dell’intimazione di pagamento;
-alla stregua di affermazione in diritto parimenti dalla stessa non avversata, che vada ‘ certamente ‘ computato il periodo di sospensione di cui alla legge di stabilità per il 2014.
3.11. Segnatamente, a questo secondo riguardo, merita ricordare che l’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2013 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014), prevedeva che, ‘ relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori estinguere il debito ‘; correlativamente, il comma 623, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto -legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, statuiva che, ‘ per consentire il versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione RAGIONE_SOCIALE operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione ‘.
3.11.1. Di conseguenza la sospensione è da computarsi in cinque mesi e quindici giorni.
3.11.2. A mente di ciò, tornando al caso di specie, la prescrizione ordinaria decennale – applicabile alle imposte – decorrente dal 17 dicembre 2010, che normalmente sarebbe maturata il 16 dicembre 2020, in realtà andava in scadenza il 31 maggio 2021, in costanza del periodo di sospensione per Covid: donde, come anticipato, in forza di quanto innanzi, la proroga al 31 dicembre 2023.
Il parziale accoglimento del ricorso, come sopra, determina corrispondentemente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 17 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME