Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36173 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36173 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10306/2018 proposti da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA e residente in Caivano, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dal l’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, ente subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO (C.F. e P_IVA: P_IVA), in persona del responsabile del Contenzioso Regionale Campania e procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE
Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria – Prescrizione obbligazione tributaria principale e sanzioni
RAGIONE_SOCIALE, giusta procura AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO di Roma (Rep. 42907, Racc. 24405) del luglio 2017, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; tel.: NUMERO_TELEFONO; fax: NUMERO_TELEFONO), con studio alla INDIRIZZO, unitamente e congiuntamente all ‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, come da procura speciale firmata digitalmente ed allegata al controricorso;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
-avverso la sentenza n. 7708/2017 emessa dalla CTR della Campania in data 20/09/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 dPR n. 602/1973, notificatale da RAGIONE_SOCIALE con riferimento a un debito di importo complessivo pari ad euro 98.828,25.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo, quanto a due cartelle di pagamento, che fosse decorso dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALE stesse a quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oltre un decennio e, quanto alla cartella n. NUMERO_CARTA, che non fosse stato prodotto l’avviso di ricevimento, laddove considerava infondate l’eccezione relativa alla mancata intimazione ad adempiere ex art. 50 dPR n. 602/1973, quella concernente l’asserita irre golare notifica RAGIONE_SOCIALE altre cartelle e quella avente ad oggetto la dedotta nullità della comunicazione preventiva per la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, essendo le stesse note al contribuente per essergli state
notificate in precedenza.
Sull’appello principale del contribuente ed incidentale della RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale Campania accoglieva parzialmente il primo ed integralmente il secondo, affermando, per quanto qui ancora rileva, che il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., che tale termine era stato interrotto al momento della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e non era maturata al momento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che il termine di prescrizione entro il quale doveva essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non poteva che essere di tipo unitario, che risultavano, pertanto, prescritti solo i crediti, con le relative sanzioni, concernenti le cartelle di pagamento n. 0712000133452316 notificata il 15.3.2001 e n. 07120010424293623 notificata il 15.12.2001, che l’eccezione di pagamento era fondata limitatamente alla cartella n. NUMERO_CARTA e che, a seguito della produzione RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento nn. 07120059008772571000 e 07120059008772672000, nonché della cartella n. NUMERO_CARTA, doveva essere accolto l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione NOME sulla base di cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR tenuto in adeguata considerazione la documentazione da lui depositata nei gradi di merito e volta a dimostrare l’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE somme richieste.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente non ha trascritto, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, i documenti che, a suo dire, attesterebbero i pagamenti eseguiti, vieppiù se si considera che, sul punto, la CTR h a già accolto parzialmente l’eccezione di pagamento con riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la pretesa tributaria concernente sia l’obbligazione principale che quella accessoria relativa alle sanzioni si prescrive, in mancanza di atti interruttivi, una volta decorsi cinque anni dalla sua notifica, sicchè si erano estinte le pretese fondate sulle cartelle nn. 071/2006/0111727911/000 (notificata il 3.10.2006), 071/2008/0039218092/000 (notificata il 17.3.2008) e 071/2009/0032784705/000 (notificata il 6.5.2009) e sulle intimazioni di pagamento nn. 071/2005/9008772571/000 (notificata il 17.3.2008) e 071/2009/0032784705/000 (notificata il 6.5.2009).
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, stante il carattere della ‘periodicità’ de i crediti dovuti per Irpef, Iva, Irap e ritenute alla fonte, le relative cartelle di pagamento erano soggette alla prescrizione quinquennale.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.
Premesso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata il 5.8.2014 e che la questione della prescrizione ultraquinquennale si pone solo per le cartelle di pagamento indicate alle lettere d) (in tema di ritenute alla fonte ed Iva), f) e g) (in tema di Irap, Irpef ed Iva) RAGIONE_SOCIALE pagine 2 e 3 del ricorso [essendo per quelle sub a) e b) già maturata anche la prescrizione decennale -cfr. sentenza della CTR -, avendo il contribuente dimostrato il pagamento di quella sub c) -cfr. sentenza della CTR – ed
essendo quelle dalla lettera h) alla lettera t) state notificate prima di un quinquennio rispetto al primo atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria], trova applicazione il principio consolidato secondo cui, in tema IRPEF, IVA ed IRAP, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto alle menzionate imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 cod. civ., non potendo applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33266 del 17/12/2019 specificamente in tema di IVA).
Pertanto, va ribadito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019).
In quest’ottica, il motivo risulterebbe astrattamente fondato limitatamente alla cartella sub e), atteso che l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale ex art. 18 della l. n. 580 del 1993 trova conferma nella disposizione specifica contenuta nell’art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, che al comma 2 prevede analogo termine in materia di sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali, venendo in rilievo il principio di unitarietà del termine entro il quale far valere tanto l’obbligazione principale tributaria quanto quella accessoria relativa alle sanzioni (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022).
Invero, il diritto camerale, disciplinato dall’art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all’applicazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., e quindi alla prescrizione quinquennale.
Tuttavia, il ricorrente ha espressamente circoscritto (cfr. pagg. 9 e 10 del ricorso) la richiesta di declaratoria di prescrizione quinquennale alle cartelle indicate sub d), f) e g), ragion per cui una eventuale pronuncia di accoglimento andrebbe all’evid enza ultrapetita .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 20 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, sulla base dell’art. 20 citato, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e che, alla luce dell’art. 2 menzionato, la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4.1. Il motivo sembra fondato.
L’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce, in generale, che <>, senza ulteriori specificazioni.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009) hanno statuito che, nell’ambito del sistema RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative fiscali il termine della riscossione (corrispondente al termine di prescrizione della pena) è quello specificamente previsto dall’art . 20 riportato, se non c’è stato contenzioso, altrimenti vale la regola generale dell’ actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., non per applicazione analogica, ma per applicazione diretta.
In particolare, il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie, solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato, è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 cod. civ. per l’ actio iudicati , mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento
giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019).
Da ciò deriva che, avuto riguardo alle cartelle di cui alle lettere d), f) e g) del ricorso e alle intimazioni nn. 071/2005/9008772571/000 e 071/2005/9008772572/000, la CTR dovrà verificare se, in assenza di atti interruttivi, sia maturata, con riferimento alle sanzioni, la prescrizione quinquennale.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR contraddittoriamente, da un lato, accolto il suo appello principale in ordine alle cartelle nn. 0712000133452316 e 07120010424293623 e, dall’altro lato, accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA ( recte , 5) 72000, alle quali erano sottostanti i medesimi ruoli RAGIONE_SOCIALE predette cartelle. 5.1. Il motivo è infondato.
Premesso che l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello incidentale, evidenziando che la CTP aveva omesso di considerare che la prescrizione decennale (trattandosi di contributi SSN a percentuale sul reddito e di imposta di registro -per la quale ultima vedasi l’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 -) del credito tributario derivante dalle cartelle nn. 0712000133452316 e 07120010424293623 (notificate, rispettivamente, il 15.3.2001 ed il 15.12.2001) era stata interrotta dalla notifica, avvenuta in data 9.10.2006, di due intimazioni di pagamento, leggendo il dispositivo della sentenza in combinazione con la sua motivazione non può che pervenirsi alla conclusione che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba essere aumentata dell’importo derivante dalle due menzionate cartelle .
6. Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al quarto motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della
Campania.
accoglie il quarto del ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2023.