Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13698 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto: Tasse automobilistiche
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12960/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, Agente della riscossione per la RAGIONE_SOCIALE di Napoli, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10318/15 depositata il 19 novembre 2015;
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso una cartella di pagamento (n. 01720130004341050), emessa da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) riguardante il pagamento di tasse automobilistiche relative all’anno 2008 .
La CTP ha rigettato il ricorso.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’attuale ricorrente , sulla base delle seguenti ragioni:
-è infondata l’eccezione di prescrizione per tre ordini di ragioni: a) l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta all’ente impositore, in quanto attinente all’esistenza e all’estinzione del rapporto; b) l’eccezione è generica, i n quanto è priva dell’indicazione del dies a quo della prescrizione e del giorno in cui essa sarebbe maturata; c) le tasse si riferiscono all’anno 2008, dalla cartella emerge che gli avvisi sono stati notificati il 21.12.2011 e che il ruolo è stato reso esecutivo l’11.1.2013 ; dunque è pacifica la notifica degli avvisi entro la fine del terzo anno successivo all’anno di imposta, con conseguente interruzione della prescrizione d) il ricorso è stato proposto prima del decorso dell’ulteriore triennio dal 21.12.2011; dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la tassa scadeva nel dicembre 2008 e, quindi, l’avviso è stato notificato prima della scadenza del triennio ; dallo stesso documento emerge che l’11.11.2011 è stato effettuato anche un sollecito;
-è infondata l’eccezione di difetto di motivaz ione, in quanto dalla cartella si ricava la causa della pretesa, con l’elenco analitico delle imposte non pagate e della data di notifica dell’avviso , mentre il calcolo degli interessi è stato effettuato secondo i criteri legali;
-con riferimento alla tardiva costituzione dell’appellata , l’appellante non indica quali eccezioni in senso stretto e quali difese siano oggetto di decadenza, anzi nello stesso ricorso precisa che l’appellata non ha richiesto alcuna prova, né sollevato alcuna eccezione;
-l’eccezione di difetto di costituzione dell’appellata è infondata, in quanto al AVV_NOTAIO sono stati conferiti i più ampi poteri di difesa in ogni grado di giudizio;
-la mancanza di data in calce alla comparsa di costituzione e alla procura non è motivo di nullità degli atti, in quanto, in mancanza di data della comparsa di costituzione, può ritenersi che la sua data sia quella del deposito; il riferimento della procura all’atto difensivo supera anche ogni eventuale problema relativo alla data della stessa; il deposito della comparsa unitamente alla procura fuga il dubbio che essa sia stata rilasciata non già prima o contemporaneamente alla costituzione in giudizio, ma solo dopo.
La ricorrente propone ricorso fondato su sei motivi, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G. con conclusioni scritte si è espresso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l ‘ insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’eccezione di prescrizione; nello
stesso motivo lamenta, altresì, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Si duole la ricorrente che la sentenza impugnata sia solo apparente, non avendo esaminato la documentazione da lei prodotta, né la cartella di pagamento, e per non avere, infine, rilevato la mancata contestazione da parte dell’appellata, odierna controricorrente, delle eccezioni sollevate. Sostiene che, trattandosi di tasse del 2008, la notifica della cartella di pagamento dell’8 ottobre 2013 sia stata tardi va, in assenza di atti interruttivi. Si lamenta, altresì, della mancata chiamata in causa dell’ente impositore.
1.1. Il motivo è, in parte, infondato, e, in parte inammissibile.
È inammissibile laddove lamenta che i giudici di secondo grado non abbiano provveduto alla chiamata in causa dell’ente impositore, in quanto non è chiarito in ricorso se questa eccezione è stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e in quale atto, precludendo, in tal modo, ogni tipo di verifica da parte del Collegio.
Il motivo articolato sotto il parametro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile nella parte in cui lamenta l’omesso esame di questioni e argomentazioni difensive che non rientrano nel l’ambito dell’art icolo ora richiamato, volto, invece, a sindacare l’eventuale omesso esame di fatti o circostanze di fatto.
Il motivo è, altresì, inammissibile, nella parte in cui si duole che i giudici di secondo grado abbiano omesso di esaminare la documentazione prodotta e la cartella di pagamento.
La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile
in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286 del 2005, Rv. 585444 -01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 – 01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 -01, Sez. 6 – 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01).
Sotto altro profilo si osserva che la doglianza formulata ai sensi dell ‘art. 360, primo coma, n. 3, c od. proc. civ., in realtà per come formulata è del tutto riconducibile al n. 5 del medesimo articolo, posto che non deduce le parti della sentenza in contrasto con gli artt. 132 cod. proc. civ. e dell’art.111 Cost.
Si rileva, pertanto, che seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017, n. 22598 del 2018). Per il resto il motivo è infondato. La motivazione della sentenza, diversamente da quanto asserito in ricorso, non è apparente, né
contraddittoria. In essa si dà conto che le tasse oggetto del giudizio si riferiscono all’anno 2008 e sulla questione della prescrizione sono stati articolati tre ordini di ragioni per affermare che il termine non era spirato.
Essendo, dunque, stata esaminata l’eccezione di prescrizione e risultando dalla stessa motivazione come sia stata ben esaminata, non solo, la cartella di pagamento, ma anche la documentazione allegata, ogni eccezione volta al cattivo governo dei mezzi istruttori risulta preclusa in sede di legittimità, essendo di appannaggio del giudice di merito.
Nel merito correttamente è stato ritenuto che nel caso in esame non sia spirato il termine di prescrizione.
Si ricorda, infatti, che la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall’inizio dell’anno successivo, in virtù dell’art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986) (Cass. Sez. 6 – 5, n. 24595/2022, Rv. 665501 -01, Sez. 5, n. 10067/2014, Rv. 630856 -01, Sez. 5, n. 3048/2008, Rv. 601727 – 01).
Nel caso in esame la sentenza ha accertato che per la tassa riferita al 2008 gli avvisi sono stati notificati il 21 dicembre 2011 e che, dalla documentazione agli atti, risulta un sollecito dell’11.11.2011, dunque, in data anche anteriore .
Corretta, pertanto, è la conclusione della sentenza impugnata circa la tempestività della notificazione degli avvisi di accertamento, in quanto avvenuta prima della scadenza del termine di prescrizione triennale.
1.2. Ritiene, poi, il Collegio che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore non inficia la
regolarità del procedimento, né mina la validità della sentenza impugnata. Deve, in proposito, essere ribadito il consolidato indirizzo di legittimità, per il quale l’azione di impugnativa di una cartella di pagamento, compresa quella fondata sulla mancata notifica degli atti prodromici, può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (Cass., Sez. U, n. 16412/2007 Rv. 598269 -01; nello stesso senso Sez. 6 – 5, n. 21220/2012, Rv. 624480 -01, Sez. 1, n. 9016/2016, Rv. 639535 -01, Sez. 5, n. 10528/2017, Rv. 644101 – 01, Sez. 5, n. 14991/2020, Rv. 658358 -01, Sez. 6 – 3, n. 29798/2019, Rv. 656156 -01, Sez. 1, n. 24589/2019, Rv. 655338 -01, Sez. 1, n. 13929/2019, Rv. 654264 – 01).
Nello stesso senso è stato affermato che non ha rilievo la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente impositore (Cass. Sez. 5, n. 10528/2017, cit.; Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8295, Sez. 6-5, n. 16685/2019, Rv. 654727 – 01, in motivazione; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6-5, n. 3955/2020, Rv. 657310 – 01; Cass., Sez. 5, 9 marzo
2021, n. 6422; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. 5, 25 settembre 2023, n. 27227).
A margine va chiarito che risulta, ormai, del tutto superato l’orientamento minoritario (Cass. Sez. 5, n. 5062/2022, Rv. 663884 -01), secondo cui, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
1.3. Destituita di fondamento è anche la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella di pagamento. In proposito, la sentenza impugnata ha affermato che nella cartella vi sono elementi sufficienti «per ricavare la causa della pretesa (vi è elenco analitico delle imposte non pagate e della data di notifica dell’avviso) e l’importo dovuto. Anche in ordine al calcolo degli interessi va evidenziato che esso è effettuato in base ai criteri legali, per cui è onere del ricorrente dimostrare l’erroneità del conteggio». La motivazione sul punto conclude che la ricorrente non ha indicato quali elementi sarebbe stato necessario indicare nella cartella per comprendere le ragioni della pretesa.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , dell’art. 115 cod. proc. civ. Contesta nuovamente che la sentenza impugnata non abbia dato conto che per una tassa l’ente
creditore aveva emesso un provvedimento di sgravio e che i presunti crediti riportati nella cartella di pagamento sono prescritti.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ. Contesta che la sentenza impugnata non ha esaminato la copiosa documentazione prodotta e che le prove e i fatti non sono stati contestati specificamente dall’odierna controricorrente.
3.1. I motivi sono infondati e, stante la loro connessione, involgendo la questione della gestione del materiale probatorio, possono essere trattati congiuntamente.
La sentenza, come meglio chiarito nel punto 1.2 della presente motivazione, ha illustrato le ragioni per cui il credito per cui è causa non era da ritenere prescritto.
Non risulta, poi, alcuna violazione delle regole sulla ripartizione degli oneri probatori. In essa, infatti, si è dato atto della notifica degli avvisi emessi entro il triennio, come risultante dalla cartella e anche dell’esistenza di ulteriori atti interruttivi, sulla base della documentazione agli atti.
Giova ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per
cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 -05).
Deve, infine, essere ribadito che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. Sez. 1, n. 4699/2018, Rv. 647432 -01, Sez. 3, n. 30173/2021, Rv. 662643 – 01). Tali profili, per quanto finora esposto, esulano dal caso di specie.
Per quanto riguarda la censura sul mancato sgravio si osserva che, non avendone la sentenza impugnata fatto cenno, neanche nell’indicazione dei motivi di ricorso, né dell’atto di appe llo, la ricorrente avrebbe dovuto, pena l’inammissibilità della doglianza, indicare in quali atti ha sollevato tale contestazione.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Denuncia che la sentenza non abbia esaminato, né si sia pronunciata sulla tardiva costituzione in giudizio dell’odierna controricorrente.
4.1. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza dedica il punto 5 della motivazione a tale eccezione, chiarendo che la stessa ricorrente appellante ha precisato che la controparte, costituendosi, non ha richiesto alcuna prova, né ha proposto alcuna eccezione. Applicando, dunque, correttamente il principio che la costituzione tardiva determina la decadenza dalle eccezioni in senso stretto e dalle difese, ha accertato che l ‘appellata non era incorsa in alcuna decadenza, non avendo sostanzialmente svolto difese.
In tal senso si ricorda, infatti, che nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. Sez. 5, n. 14638/2019, Rv. 654129 -01, Sez. 5, n. 18962/2005, Rv. 584595 – 01; v. anche Sez. 5, n. 947/2019, Rv. 652586 -01 che ha affermato il medesimo principio anche per la tardiva costituzione in appello).
Per il resto, si ritiene di ribadire che la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. Sez. 5, n. 2585 del 30/01/2019, Rv. 652371 – 01).
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992. Contesta che la sentenza impugnata non abbia esaminato, né si sia pronunciata sull’eccezione relativa alla nullità della costituzione in giudizio dell’ appellata, odierna controricorrente, avvenuta con una procura, denominata delega, allegata al fascicolo insieme all’altra documentazione. Si duole anche della mancanza di data dell’atto di costituzione e della procura.
5.1.
Il motivo è in parte inammissibile e, in parte infondato. È inammissibile la doglianza relativa alla nullità della procura allegata insieme agli altri atti del fascicolo, in quanto, non essendovi menzione di tale censura nella sentenza, la parte non ha allegato di avere sollevato tale eccezione in entrambi i gradi del giudizio e neppure indicato in quali atti poterla rinvenire, precludendo, in tal modo, al Collegio ogni vaglio sulla questione. Per quanto riguarda la mancanza di data il motivo è infondato, in quanto la sentenza dedica all’eccezione il punto 7 della motivazione. La sentenza esclude che tale difetto sia causa di nullità della sentenza, ritenendo che per l’atto di costituzione faccia fede la data di deposito. In essa si aggiunge ancora che «Il riferimento alla procura dell’atto difensivo supera anche ogni eventuale problema relativo alla data della stessa. Il deposito della comparsa unitamente alla procura fuga il dubbio che essa sia stata rilasciata non già prima o contemporaneamente alla costituzione in giudizio, ma solo dopo.». Non solo, dunque, i giudici hanno esaminato le eccezioni, ma le hanno ritenute infondate in linea con i principi generali.
Va osservato, inoltre, che la mancanza di data non genera la nullità dell’atto, potendo bene fare fede la data di deposito dell’atto.
I giudici hanno esaminato anche la procura e hanno valutato che la stessa sia stata rilasciata prima o contemporaneamente alla costituzione in giudizio.
Del resto, l’art. 83 , comma 3, cod. proc. civ. prevede che «la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce».
Il Collegio intende ribadire che soddisfa il requisito della specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ. la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l’atto accede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso (Cass. Sez. 3, n. 1165/2022, Rv. 663699 – 01).
Deve, poi, essere aggiunto che nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata (Cass. Sez. 5, n. 34259/2019, Rv. 656419 – 01).
Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ. la
nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ.
Contesta che la sentenza abbia del tutto omesso di motivare i punti della controversia e di rendere conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’accoglimento dell’appello . Si duole che essa abbia interferito nel potere dispositivo delle parti, abbia alterato gli elementi dell’azione e sostituito i fatti costitutivi della pretesa.
Il motivo è in parte inammissibile, in quanto la doglianza si ferma all’enunciazione della violazione, ma non indica le parti della sentenza che hanno determinato le violazioni lamentate. È, per altro verso, infondato, in quanto, in ossequio al disposto di cui agli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., il provvedimento impugnato ha svolto una coincisa esposizione dello svolgimento del processo, esaminando, poi, tutte le questioni di diritto sollevate nel giudizio.
Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.700 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad ulteriori accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2024