Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14312 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12881/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 821/2019 depositata il 08/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il P.G. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Uditi i difensori delle parti.
Uditi il difensori delle parti
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’ingiunzione di pagamento, notificatale dalla Regione Abruzzo il 16 novembre 2017, relativa alla pretesa avente ad oggetto la tassa automobilistica evasa per l’anno 2011, oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo che l’ingiunzione era stata notificata oltre il termine triennale di prescrizione decorrente dalla notifica dell’atto di accertamento avvenuta in data 5 settembre 2014. L’impugnazione veniva respinta in primo grado. Con la sentenza indicata in epigrafe, i giudici regionali statuivano che la prescrizione triennale per ogni atto impositivo in materia di tasse automobilistiche decorre dal primo gennaio dell’anno successivo alla data in cui l’imposta deve essere corrisposta, la cui ratio si rinviene della eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell’imposta nel corso dell’anno di competenza; ma che l’eccezionale previsione di cui all’art. 5 d.l. 853/1982 non può estendersi anche ai termini di prescrizione per l’adozione degli atti riscossivi successivi, che decorrono dalla notifica dell’atto prodromico. Aggiungendo che, ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c., in caso di interruzione del termine di prescrizione, il successivo termine triennale inizia a decorrere dalla data dell’atto interruttivo, vale a dire dalla sua notifica al destinatario.
Alla stregua di detti principi, poiché l’avviso di accertamento per l’imposta relativa all’annualità di imposta 2011 risultava notificato prima della scadenza del triennio, in data 5 settembre 2014, da questa data aveva iniziato a decorrere l’ulteriore termine con
scadenza al 5 settembre 2017, mentre l’intimazione di pagamento era stata notificata il 17 novembre 2017 e dunque tardivamente, il che conduceva all’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la Regione Abruzzo ricorre con un motivo, illustrato nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza. Con successiva memoria la Regione, trattandosi di questione di massima di particolare importanza e di carattere generale, considerata l’esistenza della predetta pronuncia n. 10641/2022 di segno contrario di cui viene dato atto nell’ordinanza interlocutoria, ha chiesto la rimessione della causa alle Sezioni Unite di codesta Suprema Corte.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
Con l’unica doglianza, l’ente regionale denuncia la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, conv. dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, per avere il decidente ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni a decorrere dalla data di notifica dell’accertamento, laddove invece il termine ultimo entro cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato coincideva con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell’accertamento.
Il ricorso è infondato.
Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost. Di qui la più volte ritenuta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione -cfr., da ultimo, Corte cost. n. 209/2018.
Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina di cui alla legge 296/2006 che regola i termini de decadenza degli avvisi di accertamento e delle cartelle relativi ai tributi locali.
4.Occorre premettere che il termine triennale da rispettare di cui all’art. 5 citato nella rubrica del motivo di ricorso si riferisce sia all’attività di accertamento posta in essere dalla Regione – vale a dire alla fase procedimentale che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall’emissione dell’avviso di accertamento o del primo atto ( compresa a cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo) – che alla fase riscossiva.
In sostanza il termine di cui all’art. 5 citato , polisenso, ha dato origine ad interpretazioni non unanimi della giurisprudenza di legittimità, facendo leva sulla applicabilità anche delle norme del codice civile ovvero sulla peculiarità del sistema tributario, giungendo ad approdi del tutto diversi.
Occorre, dunque stabilire se il termine adottato dal legislatore all’art. 5 cit. si riferisca anche alla fase relativa alla notifica della cartella, emessa successivamente alla notifica del primo atto (avviso di accertamento).
5.Merita osservare come l’avviso di accertamento sia l’atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria manifesta -formalmente – la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale, determinando l’entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre l’attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla
prestazione oppure coattivo, mediante “ruolo”. Se, dunque, il fine del decorso del termine previsto dall’art. 5, comma 51, d. l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l’indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l’intera area dei provvedimenti diretti al “recupero” delle tasse automobilistiche evase, stante l’ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore.
Si è recentemente statuito da parte di questa Corte, con decisione che il Collegio ritiene di condividere, che gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l’esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. 600 del 1973, 57, d.p.r. n. 633 del 1972, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, per i tributi locali). Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale soltanto – come di prescrizione, per l’evidente ragione che l’unico termine richiamabile in relazione all’azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un’interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale (v. Cass. n. 25204/2022). Peraltro, l’ontologica differenza tra termini “decadenziali” e termini “prescrizionali”, rispetto ai quali la natura tipicamente recettizia (art. 1335 cod.civ.) dell’atto -interruttivo -posto in essere dall’Amministrazione esclude, ragionevolmente, di estendere a tale categoria di atti il più volte evocato principio di scissione degli effetti della notificazione, per cui, al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica
operata dal legislatore, l’istituto di cui all’art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all’istituto della decadenza con riferimento alla fase dell’accertamento (art. 2964 cod.civ.).
6.L’art. 5 comma 51 del d.l. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 6 gennaio 1986, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 marzo 1986, n. 60 recita ; la norma in esame, laddove dispone che ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli della Regione.
Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell’azione ‘ per il recupero delle tasse ‘, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
6.1. Ai fini della verifica della tempestività dell’iscrizione a ruolo e della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva, non può che trovare applicazione il termine indicato dal più volte citato art. 5, essendo principio di diritto espresso da questa Corte quello secondo cui ‘la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi
dell’art. 2953 cod.civ., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod.civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo ( Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Ord. n. 33797 del 19/12/2019; Cass. dell’1.07.2022, n.21006; Cass. 16.11.2022, n. 34493).
Tanto premesso, la questione che ulteriormente rileva concerne il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale, ravvisandosi nella giurisprudenza di legittimità dissonanze relative alla data di decorrenza che viene individuata, per lo più, nello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo (Cass. n. 1543/2018, S.U. n. 5572 /2012, Cass. n. 33039/2019), altrimenti, nella data di notifica dell’avviso di accertamento.
7.1.Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la “specialità” del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell’anno di maturazione della tassa automobilistica, per cui, non si può consentire l’estensione al computo ex novo del termine posteriore all’evento impeditivo della decadenza, non riproponendosene più la medesima ratio . In tal caso, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo all’ente impositore il beneficio di un’ingiustificata dilatazione del termine per la notifica
della cartella esattoriale, che – oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell’atto interruttivo alla scadenza dell’anno in corso -sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario. In definitiva, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l’ente impositore all’esigibilità del credito tributario (così in Cass. n. 28104 del 2021;
successivo alla scadenza del termine decadenziale Cass. 26062/2022 non massimate; Cass. n. 25420 del 2018).
In senso parzialmente difforme, si è espressa questa Corte, con principio che questo Collegio condivide, affermando che «La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento. In questa direzione milita, infatti, il principio di ordine generale per il quale il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 cod.civ. (cfr. S.U. 5572/2012, in materia previdenziale; Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 33039/2019), non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l’accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l’accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit).
In questa direzione, d’altra parte, orienta altresì quanto affermato da Cass. n. 18110/2004, Cass. 9076/2017; Cass. /2022 secondo la quale il credito erariale per la riscossione dell’IVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. decorrente, ai sensi dell’art. 2935 dello stesso codice, dal momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data (sessantesimo
giorno successivo a quello della notificazione dell’avviso di accertamento) in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione.
7.2. Coerentemente con detto ultimo indirizzo, reputa questa Corte che, nell’ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall’art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019).
La cartella ha la natura di atto amministrativo, in quanto espressione del potere di autoaccertannento e di autotutela della PRAGIONE_SOCIALE, con le caratteristiche del titolo esecutivo, con la conseguenza che solo l’inutile decorso del termine perentorio per proporre l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, produce l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, momento da cui decorre il termine prescrizionale previsto per i singoli tributi, poiché una volta scaduto inutilmente il termine perentorio per proporre opposizione avverso un c.d. titolo paragiudiziale – come la cartella esattoriale – il titolo diviene definitivo e il diritto di credito incontestabile (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335). Nella stessa ottica si pongono anche alcune sentenze in cui si ricorda il consolidato indirizzo che, pure per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, ha riconosciuto l’esistenza della categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore (in questo senso: Cass., Sezione Lavoro, 9 febbraio 2010, n. 7667; Id. 14 giugno 2010, n. 14195).
7.3.Che il dies a quo vada a coincidere con il momento in cui l’atto diventa definitivo si desume dal sistema tributario che, pur
prevedendolo espressamente con riferimento ai tributi locali (art. 1, comma 161, legge 296/2006) ovvero con riferimento ad altre imposte (art. 25 d.P.R. n. 603/73) delinea una diversa ipotesi di esperibilità dell’azione di riscossione, impedendo la decorrenza del termine per il tempo durante il quale il creditore non può spiegare l’azione esecutiva.
7.4.Detta impostazione trova conferma nella decisione delle Sezioni Unite nelle quali è stato sottolineato che il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione è soggetto al termine di prescrizione proprio del tributo, decorrente, ai sensi dell’art. 2935 del codice civ., dal momento in cui il “credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione”( S.U. 23397/2016). Ancora, è stato precisato che, ‘in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione, il termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945 cod.civ., comma 3, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68, d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione’ (Cass. n. 556/2016, n. 9521/2017 e n. 9215/18; Cass. n. 543/2022; n. 25990/2022; n. 25953/2022).
8.Occorre, ora, verificare se il termine triennale per la riscossione vada a cadere – come assume la Regione – il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del sessantunesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo – indipendentemente dal dies a quo -ovvero se il termine triennale debba essere calcolato considerando il dies a quo , coincidente con la definitività dell’avviso di accertamento con cadenza alla scadenza del triennio da detta data.
Ad avviso di questa Corte, in tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) non è regolato dall’articolo 163, primo comma, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), secondo cui il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, in quanto detta disciplina concerne i tributi locali e non la tassa auto.
L’art. 5 cit. non indica così come l’art. 163 cit. il termine del 31 dicembre quale data ultima in cui notificare la cartella, prevedendo .
Laddove il legislatore ha voluto individuare la data finale della prescrizione al 31 dicembre dell’ultimo anno indicato, lo ha espressamente stabilito.
Nella fattispecie sub iudice , il triennio per la riscossione è spirato il 5 novembre del 2017, mentre l’intimazione di pagamento risulta notificata il 17 novembre 2017 e dunque, intempestivamente.
8. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Sussistono i presupposti, alla luce dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali, per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso all’udienza della Sezione tributaria della Corte di