Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35015 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35015 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
Oggetto: cartelle pa- gamento – prescrizione -obbligazione trib., sanzioni, interessi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12913/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 1320/2/2021, depositata in data 4/11/2021, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche è stato rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 860/1/2016 la quale ha parzialmente declinato la giurisdizione del giudice tributario per le pretese non tributarie e, per il resto, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso l’atto di intimazione per il versamento degli importi portati da 16 cartelle di pagamento relative ad II.DD., IVA e accessori relativamente agli anni di imposta 20022009.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che per il versamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento non potesse essere utilmente invocata la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., trovando applicazione il termine ordinario decennale, non maturato nel caso di specie. La decisione è stata confermata dal giudice d’appello.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il contribuente per due motivi, illustrati con memoria, cui resiste l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso -in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. -il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., da parte della sentenza impugnata, in quanto, a dire del ricorrente, sarebbe applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale e non quella ordinaria decennale.
4.1. Il secondo motivo di ricorso -in rapporto all’articolo 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. -deduce la v iolazione dell’art. 20 comma 3 d.lgs n. 472/1997 in correlazione con l’art. 2948 c od. civ da parte della CTR, la quale avrebbe mancato di riconoscere che il termine di prescrizione quinquiennale del credito per sanzioni sancito dall’art. 20 del d.lgs n. 472/1997 avrebbe assoggettato la prescrizione delle cartelle esattoriali a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario e la norma, di portata generale, non introdurrebbe alcuna distinzione, per cui la prescrizione quinquiennale riguarda tanto la sanzione che è irrogata insieme al tributo, quanto la sanzione che è irrogata autonomamente.
5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e il primo è infondato, mentre trova accoglimento il secondo mezzo di impugnazione.
Premesso che il contenuto delle cartelle è individuato nelle pagg. 2-7 del ricorso, è superata la giurisprudenza invocata dal contribuente, da ultimo nella memoria illustrativa, in quanto è necessario distinguere, ai fini dell’applicazione della prescrizione , tra obbligazione tributaria principale e sanzioni – oltre che interessi , ma quest’ultimo aspetto qui non interessa in quanto non oggetto di specifica censura -.
5.1. Il Collegio ritiene in particolare di dover dare continuità alla recente sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023 espressa dalla Sezione,
riassuntiva di orientamenti precedenti, che qui di seguito si riporta nei suoi passaggi più rilevanti , a partire sull’effetto della iscrizione a ruolo con riferimento ai termini di prescrizione dei crediti tributari. « La stessa sentenza delle Sezioni Unite (…) (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) ( … ) afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilit à del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte . ».
L’adozione della cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai termini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati, salvo il profilo dell’ actio iudicati che nella fattispecie non viene in essere.
Inoltre, il termine di prescrizione decennale vale per la sorte capitale dell’obbligazione tributaria, fatta eccezione per le norme speciali che non sono individuate né invocate da alcuna delle parti nella fattispecie 5.2. Ciò detto, e considerato che il tema degli interessi non è oggetto di ricorso per cassazione, va anche rammentato in accordo con la citata sentenza che, quanto alle sanzioni accessorie all’obbligazione tributaria, « Dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che ‘ il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento ‘ . La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o
diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, pi ù precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle ‘ pene pecuniarie ‘ ), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario».
5.3. Inoltre, sempre quanto alle sanzioni, « l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, cos ì come previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito e cio è dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al pi ù beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell’art. 20 d.
lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989).
(…) Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilit à pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
(…) Soccorre sul tema, inoltre, l’interpretazione data dallo stesso Ufficio nella Circolare Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni ( ‘ il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni ‘ ). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non pu ò , pertanto, ess ere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento. Né si ravvisa sul tema alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte».
La pregevole sentenza sopra citata per la sua intrinseca forza persuasiva a compendio di precedenti orientamenti della Sezione delinea un quadro approfondito e condivisibile e, dal momento che vi è necessità di tener distinto il termine di prescrizione decennale relativo alla
sorte capitale oggetto dell’obbligazione tributaria, da quello quinquennale afferente le sanzioni, è fondato il secondo motivo di ricorso mentre per le medesime ragioni la prima censura non può essere accolta. 6.1. La sentenza impugnata non ha infatti operato alcuna distinzione tra i termini di prescrizione della sorte capitale delle obbligazioni tributarie portate dalle cartelle impugnate e quello applicabile alle sanzioni e, ponendosi in frizione con il diritto vivente, dev’essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 secondo comma cod. proc. civ., la controversia va decisa nel merito attraverso l’accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni per le quali è maturato il termine di prescrizione quinquennale, non essendo stato dedotto alcun atto interruttivo utile.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni.
Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023