Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24449 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25660/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 1164/2022 depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME propose appello avverso la sentenza n. 7407/32/2019 con la quale la RAGIONE_SOCIALE di Roma respinse il suo ricorso avverso l’intimazione di pagamento riferita a tre cartelle per crediti di natura tributaria (Irap, IVA 2015, IVA 2009 e 2010) per complessivi 18.500,00 euro. La RAGIONE_SOCIALE respinse il ricorso constatando la regolare notificazione delle cartelle di pagamento; si affermò inoltre che la notifica delle cartelle avesse interrotto il termine di prescrizione. Il giudice di seconde cure respinse l’appello. Per quel che rileva in questa sede venne affermata l’utilizzabilità delle copie fotostatiche prodotte dall’Agenzia e fu richiamata al riguardo Cass. n. 27181 del 2017. Si statuì quindi che ‘il mero disconoscimento effettuato dal contribuente non è idoneo ad escludere l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche che dimostrano l’avvenuta notifica delle cartelle che, come ricordato dalla Cassazione (Cass. 11722/2010), non debbono essere allegate all’atto di intimazione non debbono essere allegate all’atto di intimazione di pagamento che è efficace anche se richiama semplicemente, con una motivazione “per relationem”, i precedenti atti di accertamento. Si respinse, infine, l’eccezione di prescrizione, trattandosi nella specie di tributi erariali (crediti Irpef, Iva, Irap e imposta di registro), soggetti alla prescrizione decennale, ‘ non producendosi alcuna riduzione dell’ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020 )’.
Impugna la contribuente la sentenza con due motivi e resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente in data 20/06/2024 ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria di parte ricorrente perché depositata tardivamente, soltanto in data 20/06/2024 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni dalla data della odierna camera di consiglio, previsto dall’ art. 380-bis1 c.p.c. nella versione introdotta dalla legge n. 149 del 2022, applicabile al ricorso in esame ex art. 35 della medesima disposizione legislativa.
Venendo al merito, con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1. Secondo NOME COGNOME il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere inammissibile il disconoscimento effettuato dallo stesso in primo grado, nonostante fosse stato compiuto secondo i criteri statuiti da questa Corte in materia (motivando peraltro l’inammissibilità con la mancanza dell’obbligo di allegazione delle notifiche all’avviso di intimazione).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, 2948 n. 4 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3.1. Secondo la ricorrente la C.T.R. ha erroneamente ritenuto non maturato il termine prescrizionale applicando il termine decennale a sanzioni ed interessi.
Il primo motivo è fondato. La C.T.R. ha escluso la validità dell’operato disconoscimento che invece era stato fatto ritualmente, come risultante dalla memoria depositata dalla parte contribuente in
primo grado e inserita nel PCT, da cui risulta che la stessa ha negato l’esistenza stessa degli originali.
4.1. Cass. n. 21054 del 2020, richiamando Cass. n. 7775/2014, ha in merito affermato che « in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 -01; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 -01), con la precisazione che « Una contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale » (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014), come è avvenuto nel caso di specie.
4.2. Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento è stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente con la conseguenza che era onere della C.T.R. ordinare all’RAGIONE_SOCIALE la produzione degli originali, o, comunque, di effettuare la valutazione della documentazione prodotta, cosa nella specie non avvenuta. Invero, il giudice di merito non solo non ha onerato l’RAGIONE_SOCIALE di produrre gli originali ma non ha, comunque, valutato la documentazione in relazione ai rilievi effettuati limitandosi ad affermare ‘nella specie il
mero disconoscimento della documentazione effettuata dal contribuente non è idoneo ad escludere l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche che dimostrano l’avvenuta notifica al contribuente.’
Il secondo motivo è fondato. Preliminarmente deve darsi atto che la cartella n. 097/2009/0087836668/000 è stata annullata e pertanto, con riferimento alla stessa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Il controricorrente, infatti, al riguardo, ha rappresentato che il summenzionato atto esattivo è stato annullato ex lege integralmente, essendo stato dapprima oggetto di stralcio ex d.l. n. 119 del 2018 e, successivamente, per le parti residuate, essendo stato oggetto dello stralcio totale ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021.
Tornando alla seconda doglianza, essa è fondata avendo il giudice di merito ritenuto che le sanzioni e gli interessi fossero soggetti a prescrizione decennale.
6.1. Invero, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (Cass. n. 2095 de 2023).
6.2. Ancora, deve ribadirsi che in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per
gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486 del 2022).
6.3. Difatti, come già statuito da Cass. n. 7486 del 2022, premesso che l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», questa Corte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché In materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del
2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza per l’effetto cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 097/2009/0087836668/000.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024