Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24616 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18918/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 467/49/16 depositata il 25/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 467/49/16 del 25/01/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 12889/30/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di intimazione concernente IRPEF, IRAP, IVA ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2003.
1.1. La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME, evidenziando che: a) la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente secondo le modalità previste per l’irreperibilità relativa; b) la contestazione della conformità della copia della relata all’originale era del tutto generica; c) il termine prescrizionale non era maturato, trattandosi di termine decennale, anche per ciò che concerne interessi e sanzioni; d) inammissibile era la richiesta di ritenere non dovuta l’IRAP.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) si costituiva in giudizio con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Va pregiudizialmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato da ufficiale giudiziario incompetente ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.
1.1. Invero, come statuito da questa Corte, « In tema di notificazioni, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non configura una causa di nullità della notificazione. In particolare, detta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari, non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione » (Cass. S.U. n. 17533 del 04/07/2018).
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2498 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la prescrizione decennale dei tributi recati dalla cartella di pagamento impugnata.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli interessi e le sanzioni IRPEF e IVA siano soggette ad un termine di prescrizione decennale.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati. Il primo motivo è infondato, mentre il secondo è, invece, fondato.
3.1. Con riferimento al primo motivo, va evidenziato che, a seguito della notificazione della cartella di pagamento, viene interrotto il termine di prescrizione del tributo, che -ove la cartella non venga impugnata -inizia a decorrere nuovamente per una durata analoga a quella prevista per il singolo tributo (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).
3.2. Ne consegue che correttamente la CTR ha ritenuto che, con riguardo a IRPEF ed IVA, il termine di prescrizione (decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento) è decennale e non già quinquennale, sicché lo stesso non è decorso alla data di notificazione dell’avviso di intimazione.
3.3. Il secondo motivo è invece fondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. » (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.m. n. 37 del 1997 e dell’art. 53 Cost., per non avere la CTR proceduto a sgravare l’imposta con riferimento all’IRAP, essendo tale sgravio obbligatorio a fronte di un’imposta non dovuta.
4.1. Il motivo va disatteso.
4.2. Ove si ritenga che il ricorrente abbia impugnato l’avviso di intimazione chiedendo l’annullamento della pretesa IRAP, detta impugnazione è inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell’atto impositivo e non già nei confronti dell’avviso di intimazione.
4.3. Ove, invece, si assuma che il ricorrente abbia contestato l’omesso esercizio del potere di annullamento dell’atto impositivo in autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria, ritenuto obbligatorio in ragione della necessità di ristabilire la giusta imposizione nel rispetto della capacità contributiva, il motivo è
infondato, presupponendo l’esercizio di detto potere l’esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione (cfr. Cass. n. 26087 del 11/12/2014; Cass. n. 25524 del 02/12/2014; Cass. n. 25659 del 04/09/2023; Cass. n. 161 del 03/01/2024), interesse che non è stato nemmeno dedotto dal contribuente, limitatosi a contestare l’erronea imposizione e, cioè, un profilo inerente in via esclusiva l’interesse privato ad evitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta (cfr. Cass. n. 1965 del 26/01/2018; Cass. n. 4937 del 20/02/2019).
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 1 12 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso qualsiasi pronuncia in ordine all’idoneità della copia della relata di notifica, disgiunta dalla cartella cui si riferisce, ad attestare l’avvenuta effettuazione della stessa, anche in ragione della contestazione concernente il difetto di qualifica dell’agente notificatore .
5.1. Il motivo è complessivamente inammissibile.
5.2. Per ciò che concerne la contestazione dell’idoneità della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE a comprovare la notifica della cartella di pagamento, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento , non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata,
stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020).
5.2.1. Peraltro, allorquando venga contestata la conformità all’originale della relata di notificazione prodotta in copia dall’Agente della riscossione, senza che detta copia sia supportata da una valida attestazione di conformità all’originale, trova applicazione la regola prevista dall’art. 2719 cod. civ., secondo la quale il giudice non può limitarsi ad escludere sic et simpliciter l’efficacia probatoria della copia prodotta, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, tra cui anche l’eventuale attestazione, da parte dell’Agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017, cit. ; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; di recente, si veda anche Cass. n. 17841 del 21/06/2023).
5.2.2. Invero, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice
all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015).
5.2.3. Quanto all’onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013).
5.2.4. Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione « va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale » (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’Agente della riscossione si vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021).
5.3. Applicando i menzionati principi di diritto al caso di specie, la censura proposta si rivela inammissibile, perché, a fronte RAGIONE_SOCIALE chiare indicazioni della CTR in ordine ad una genericità del disconoscimento, il contribuente si è limitato a censurare la validità della produzione di una notificazione in copia, senza preoccuparsi della affermata
invalidità del proprio disconoscimento e, in tal modo, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.
5.4. Quanto all’ulteriore rilievo concernente la nullità della notifica per difetto di potere in capo all’ufficiale notificante, va evidenziato che, in mancanza della trascrizione/allegazione della relata di notificazione nella sua interezza, la censura difetta all’evidenza di specificità (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017), non essendo possibile apprezzare aliunde il vizio denunciato (Cass. n. 1150 del 17/01/2019), soprattutto alla luce di una valutazione di legittimità della notifica da parte del giudice di appello.
6. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 25/06/2024.