Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8191 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22757/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 1611/29/23 depositata il 24/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1611/29/23 del 24/05/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 1552/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP), che aveva accolto il
ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di un avviso di intimazione per IRPEF, sanzioni e interessi relativi all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di intimazione fa riferimento ad una cartella di pagamento precedentemente notificata.
1.2. La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che: a) non vi era prova della regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione; b) il credito per IRPEF non era comunque prescritto in ragione dell’applicazione del termine decennale di prescrizione; c) doveva, invece, ritenersi la prescrizione di interessi e sanzioni in ragione del diverso termine quinquennale.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME COGNOME non si difendeva in giudizio, restando, pertanto, intimato.
Con decreto datato 24/01/2024, questa Corte formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con istanza del 31/01/2024 AE chiedeva la decisione del ricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non avere la CGT2 considerato che il termine di prescrizione era stato interrotto dal ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento indicata nel contesto dell’avviso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione di sanzioni ed interessi maturati su un credito erariale sia di cinque anni.
Il primo motivo, con il quale si vuole far valere l’efficacia interruttiva di un fatto diverso da quelli considerati dalla CGT2, è inammissibile.
2.1. La sentenza impugnata fa riferimento esclusivo a delle raccomandate postali che, nella prospettiva di AE, si riferirebbero ad alcuni avvisi di intimazione, senza che sia stata acquisita in giudizio la prova certa di questo fatto. Nessun riferimento, invece, viene effettuato al giudizio di impugnazione della cartella di pagamento prodromica all’impugnazione.
2.2. La ricorrente, che ne ha il relativo onere, non ha dedotto di avere allegato detto fatto nelle fasi di merito del giudizio, trascrivendo le parti degli atti dove la questione è stata affrontata e indicando specificamente i luoghi in cui la stessa trova collocazione nel fascicolo d’ufficio.
2.3. Deve, pertanto, ritenersi che il rilievo sia stato proposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità per novità, involgendo lo stesso la trattazione di una questione di diritto che presuppone un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito (Cass. n. 15196 del 12/06/2018).
Il secondo motivo, con il quale si contesta la ritenuta prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, è infondato.
3.1. Secondo un recente orientamento di questa Corte, che ha superato pregresse diverse valutazioni, « Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una
volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale » (Cass. n. 2095 del 24/01/2023) .
3.2. Analogo termine prescrizionale si applica per le sanzioni, anche in ragione di una espressa previsione normativa (art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) (cfr. Cass. n. 7486 del 08/03/2022).
3.3. Il recente superamento dell’orientamento cui fa riferimento la difesa erariale, con conseguente assorbimento del contrasto interpretativo, rende del tutto superflua la fissazione della pubblica udienza, per come richiesto con la memoria del 31/01/2024.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.1. Nulla per le spese e per la cd. responsabilità aggravata in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’intimato.
4.2. AE va, invece , condannata, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/01/2025.