Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19059 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19059 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2592/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 831/2021 depositata il 21/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 6/10/2016 l’Agente della Riscossione notificava a NOME l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA000 relativa alle cartelle di pagamento nn. 093/2000/0046702113/501, notificata in data 03/01/2001, 093/2002/0035034316/000, notificata in data 05/07/2002, 093/2002/0035197769/501, notificata in data 05/02/2002 e 093/2003/1000665831/000, notificata in data 29/01/2004, tutte portanti crediti tributari erariali.
Il contribuente impugnava l’atto di intimazione dinanzi alla CTP di Ravenna rilevando la nullità dell’atto in quanto notificato con raccomandata A.R. direttamente dall’Agente della Riscossione, senza supporto di un agente notificatore qualificato, l’illegittimità della notifica in quanto avrebbe dovuto essere notificato ex art. 140 c.p.c., stante la temporanea assenza del destinatario, l’illegittimità della notifica per mancanza di una relata ex art. 148 c.p.c. e l’assenza di un timbro di notifica, la violazione degli artt. 7 primo comma Statuto del contribuente e 3 della Legge 241/1990, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, nonché la violazione dell’art. 1454 c.c. per non aver l’Ente concesso al contribuente almeno quindici giorni per poter adempiere al pagamento ovvero richiedere una rateizzazione.
La CTP adita, con sentenza n. 176/1/2018 del 28/03/2018 e depositata il 27/07/2018, accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo prescritte le sanzioni, gli interessi e il contributo al servizio sanitario nazionale, relativi alle cartelle di pagamento notificate negli anni 2001 e 2002, nonché tutti i crediti relativi alla cartella di pagamento n. 093/2003/1000665831/000.
Avverso tale sentenza l’Agente della Riscossione proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna
che, con sentenza n. 831/13/2021 del 18/06/2021 e depositata il 21/06/2021, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’Agente della Riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si adombra la violazione dell’art. 2946 c.c. e falsa applicazione dell’art. 24 D.lgs. 472/1997, in relazione all’art. 360 comma primo, n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR applicato alle sanzioni relative a crediti per tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine orinario decennale previsto per i tributi erariali.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR applicato agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono.
I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, appaiono infondati e vanno respinti.
Nessun contrasto con norme di legge, invero, si riscontra. La sentenza impugnata risulta conforme ai principi condivisibilmente affermati da questa Corte.
Avuto riguardo agli interessi la censura si sgretola dinanzi al condivisibile principio nomofilattico a tenore del quale ‘ Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4,
c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale ‘ (Cass. n. 2095 del 2023).
Con riferimento alle sanzioni giova rilevare che l’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni’ . Su tali basi questa Corte ha più volte ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta ” actio iudicati “, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, come nel caso di specie, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (Cass. n. 7486 del 2022; cfr. pure Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019).
Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.