Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31277 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31277 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29215-2022, proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il quale è elett.te dom.to;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 769/02/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 09/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò ad NOME COGNOME una intimazione di pagamento conseguente alla precedente notifica di una cartella di pagamento con cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2004 ;
che il contribuente impugnò detta intimazione innanzi alla C.T.P. di Verona che, con sentenza n. 180/2019, accolse parzialmente il ricorso;
che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 769/2022, depositata il 09/06/2022, accolse il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come erroneamente la C.T.P. avesse dichiarato prescritto il diritto dell’Ufficio alla riscossione delle sanzioni, considerato che la domanda di ammissione al passivo per le obbligazioni tributarie sottese alle riprese predette aveva avuto l’effetto di interrompere la prescrizione anche per le sanzioni, considerato il carattere accessorio di queste ultime rispetto all’obbligazione tributaria principale;
che avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione o falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c. e dell’art. 60, lett. bbis dpr 602/73 in relazione all’asserita notifica della
cartella di pagamento del 16.10.2008 ‘ (cfr. ricorso p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la domanda di ammissione al passivo della ditta individuale del RAGIONE_SOCIALE, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avuto riguardo alla cartella di pagamento sottesa alle sanzioni per cui è causa, abbia avuto l’effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione anche relativamente a queste ultime, senza tuttavia considerare che la notifica di detta cartella era affetta da nullità o inesistenza;
che il motivo è inammissibile;
che esso, infatti, oltre ad introdurre argomentazioni e questioni giuridiche del tutto nuove, di cui non v’è cenno nella decisione impugnata e che non sono state localizzate se, come e quando proposte nei precedenti gradi di merito, non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale indugia -ai fini della individuazione dell’atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione relativamente alle sanzioni – non già sul momento in cui avvenne la notifica della cartella di pagamento (del tutto estraneo al thema decidendum) quanto, piuttosto, sulla data (a quello successiva) in cui l’ RAGIONE_SOCIALE presentò istanza di insinuazione al passivo fallimentare;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna di NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.300,00
(quattromilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione