Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17575 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17575 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17505 -20 23 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAILavvocaturastatoEMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL;
– controricorrente –
Oggetto: prelievo irregolare di energia elettrica -sanzioni -prescrizione -decorrenza
avverso la sentenza n. 1003/14/2023 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 02/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni emesso dall’Ufficio Dogane nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’ importo di euro 3.110,06 euro, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione, a sua volta emesso a seguito di una verifica ENEL, che aveva accertato il prelievo irregolare di energia elettrica, attraverso l’allaccio diretto al contatore, con manomissione del gruppo di misura, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo prescritta la sanzione.
1.1. I giudici di appello, muovendo dal l’insuperabile dato letterale dell’art. 57 del d.lgs. 26/10/1995 n. 504, «che individua la data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni correlate al loro inadempimento in quella della scoperta d ell’illecito, a nulla rilevando la data successiva di comunicazione della scoperta all’Ufficio delle Dogane, tale da rendere incerto ed opinabile il termine iniziale di decorrenza», riteneva intempestiva la notifica dell’a tto di irrogazione della sanzione effettuata in data 13/12/2019 rispetto all’accertamento dell’illecito, effettuato con v erbale di verifica di prelievi irregolari del 20/05/2014
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 15, 57 e 59 del d.lgs. n. 504 del 1995.
1.1. Sostiene la ricorrente che «Nel caso di specie, il verbale di verifica è stato redatto dai funzionari dell’Enel in data 20.05.2014. La comunicazione da parte dell’Enel dell’ammontare dei consumi e dell’accisa evasa è stata inviata il 14.8.2017 ed assunta al protocollo dell’Agenzia de lle Dogane di Napoli 2 che ha potuto solo in quella data quantificare la sanzione da irrogare. La CTR, violando le norme citate, ha affermato che la notifica dell’atto impugnato, essendosi perfezionata in data 13.12.2019, sarebbe avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data della scoperta degli indebiti consumi e di tal che sarebbe da travolgere anche la sanzione comminata. Nel caso in esame, in realtà, l’atto di irrogazione delle sanzioni risulta essere stato notificato nel termine di decadenza previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Va, infatti, evidenziato come, versandosi in un caso di evasione di imposta sui consumi di energia elettrica prelevati in frode, richiamando la norma sopra citata, opera ‘il diverso termine’ previsto per l’accertamento dei singoli tributi fissato dall’art. 15 D.Lgs. 504/1995 per la contestazione dell’imposta evasa in ‘ cinque anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta ‘, termine che ‘ è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria ‘».
Il motivo, diversamente da quanto sostiene la controricorrente, è ammissibile perché lo stesso non denuncia un vizio di motivazione né sollecita una rivisitazione dei fatti di causa, peraltro pacifici, ma enuclea precise violazioni di legge, coerentemente ragguagliandole al corretto paradigma censorio e alle ragioni della
decisione impugnata, fondata sull’applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione delle sanzioni.
Nel merito, il motivo è fondato e va accolto.
Nel caso di specie si verte in materia di sanzioni applicate per la fraudolenta sottrazione dell’energia elettrica all’imposta di consumo.
4.1. Va premesso che il d.lgs. n. 504 del 1995 detta disposizioni in materia di imposta di consumo sull’energia elettrica (artt. da 52 a 58) e di accise (art. 60) oltre che in materia di entità delle sanzioni applicabili alle relative violazioni (art. 59). Contiene, inoltre, disposizioni in materia di decorrenza e termine di prescrizione dell’imposta ma non delle sanzioni, la cui disciplina sul termine va, pertanto, rinvenuta nell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, che prevede il termine quinquennale praticamente identico a quello dell’imposta (art. 57 del citato d.lgs. n. 504 del 1995) , mentre per la decorrenza dello stesso deve farsi riferimento alle disposizioni contenute in tale ultimo decreto legislativo (art. 57).
4.2. Orbene, c on specifico riferimento all’imposta sull’energia elettrica, di cui al titolo secondo del d.lgs. n. 504 del 1995, l’art. 57 prevede, al comma 3, che « Il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito », ed al comma 4 che « La prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l’atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata ».
4.3. Tali disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle ‘ generali ‘ di cui all’art. 15 del medesimo d.lgs. che prevede termini di decadenza (comma 2) e di prescrizione (comma 3) in materia di accise.
4.4. Il comma 2 del citato art. 15, dopo aver previsto che « l’avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni », che nella specie decorre, ai sensi del sopra citato art. 57, dalla data in cui è avvenuto il consumo o dalla scoperta del fatto illecito, nella seconda parte prevede che « Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria ».
4.5. Il comma 3 prevede che « Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell’Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni ».
4.6. Il comma 5, infine, prevede che « La prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale ».
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni, previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995, in mancanza di specifiche disposizioni sul termine di decadenza e di prescrizione delle stesse, non rinvenibili né nella predetta disposizione né in altra del citato d.lgs., deve farsi riferimento alla disciplina generale, valevole cioè per tutte le violazioni in materia tributaria, di cui a ll’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 che al comma 1, prima parte, prevede che « L’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi ». Al comma 3 prevede che « Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento ».
5.1. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 ha mutuato l’impostazione penalistica distinguendo tra termine di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione (o di irrogazione), indicato al comma 1 (e corrispondente ai termini di prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p.) e termine di prescrizione del diritto alla riscossione, indicato al comma 3 (e corrispondente ai termini di prescrizione delle pene di cui all’art. 172 c.p.); ne consegue che, a livello applicativo, ove l’atto di contestazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza previsto dal comma 1 ma solo quello di prescrizione di cui al comma 3, trattandosi di “esecuzione” mediante iscrizione a ruolo e successiva notificazione della cartella di pagamento, non già di un titolo giudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente» (Cass., Sez. 5, n. 2613 del 05/02/2020, Rv. 656959 -01; conf. Cass. n. 19180/2022).
5.2. In tali pronunce si è affermato che «L’art. 20 cit. distingue, ora, nettamente, tra il termine di decadenza entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l’accertamento del singolo tributo (comma 1), prorogato di un anno nel caso di notificazione eseguita nei termini ad almeno uno degli autori o degli obbligati in solido (comma 2), ed il termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall’impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento (comma 3)».
Così ricostruita la disciplina legislativa in materia, deve osservarsi che nel caso in esame è pacifico tra le parti che l’illecita sottrazione di energia elettrica venne accertata il 20/05/2014, data
di redazione del verbale di verifica da parte dei funzionari dell’Enel, che quest’ultima comunicò all’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’ammontare dei consumi e dell’accisa evasa il successivo 14/08/2017 e che l’atto di irrogazione delle sanzioni venne notificato alla società contribuente in data 13/12/2019.
6.1. Orbene, diversamente da quanto sostiene la CTR, è la data del 14/08/2017, di comunicazione all’Agenzia della violazione accertata, che costituisce il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 504 del 1995, in quanto è in tale momento che va collocata la « scoperta del fatto illecito » (comma 3 dell’art. 57 cit.) da parte dell’amministrazione finanziaria . Né il comportamento tenuto nella specie dall’Enel, che ha ritardato sensibilmente la comunicazione all’Agenz ia, può andare a detrimento delle ragioni di quest’ultima, che può essere chiamata a rispondere solo della propria inerzia e non di quella di altri soggetti, precisandosi al riguardo, che il contribuente nulla può lamentare al riguardo essendo esclusivamente sua la responsabilità per l’illecito accertato, intercorrendo il rapporto tributario tra lui e l’amministrazione finanziaria, là dove il rapporto tra il fornitore (ENEL) ed il consumatore è di natura contrattuale e si pone su un piano distinto rispetto a quello tributario.
6.2. A tale conclusione è pervenuta questa Corte in un caso analogo ancorché in materia di accise, sottoposto a medesima disciplina (vedasi precedente par. 4.3. con riferimento all’art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995), affermando che «In tema di accise, costituisce comportamento omissivo tale da far decorrere il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell’imposta dal momento della scoperta del fatto illecito, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo previgente al d.lgs. n. 40 del 2010), la condotta volta a celare la debenza del tributo – attraverso alterazioni documentali o contabili (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni,
omesse fatturazioni) o altro – di non immediata né di facile percezione da parte dell’Amministrazione, tanto da essere “scoperta” solo a seguito di indagini o di autodenuncia del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso agenziale, ritenendo che la CTR avesse correttamente escluso l’applicazione dell’art. 15 cit., in assenza di alcun occultamento del debito d’imposta, avendo il contribuente semplicemente effettuato un’illegittima, perché tardiva, compensazione del proprio debito con un corrispondente credito)» (Cass., Sez. 5, sentenza n. 22707 del 20/10/2020, Rv. 659339 -01, cui ha fatto seguito Cass., Sez. 5, ordinanza n. 35903 del 22/11/2021, Rv. 662893 – 01), o, come nel caso di specie, a seguito di denuncia di terzi.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025