Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 12767/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate, nelle persone dei rispettivi Direttori pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, INDIRIZZO sono domiciliate.
(pec: EMAIL)
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della LIGURIA n. 918/02/2022, depositata il 6 dicembre 2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata in data 25 settembre 2019, ed il sotteso avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_CARTA, recante crediti erariali IRES, IVA e IRAP (anno 2009).
I giudici di secondo grado, per quel che rileva in questa sede, hanno affermato che:
-) l ‘Agenzia delle Entrate, senza che né l’Agente della Riscossione ne avesse fatto espressa richiesta, né che i primi giudici ne avessero disposto la chiamata, si era legittimamente costituita con atto di «intervento volontario» ex articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in una fattispecie non di litisconsorzio necessario, ma di litisconsorzio facoltativo;
-) era pacifico e non contestato che l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA era stata regolarmente notificata in data 25 settembre 2019 e che il sotteso avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_CARTA, emesso e notificato dall’ente impositore , aveva ad oggetto crediti erariali IRES, IVA e IRAP (anno 2009);
-) nella fattispecie in esame, il contribuente aveva dimostrato di avere ricevuto la notifica contestata e, infatti, aveva provveduto all’impugnazione evocando in giudizio l’ente della riscossione ;
-) dalla definitività della cartella di pagamento potevano decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi e la prescrizione da applicare dopo la irrevocabilità della cartella di pagamento non era quella dell’ actio judicati prevista dall’art. 2953 c .c. ma era quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l’interprete era tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione;
-) nel caso di specie si controverteva in tema di tributi erariali relativi a IRES, IVA e IRAP (IVA, IRAP, Addizionali, imposta di registro, ritenute alla fonte e, in ordine a siffatti tributi, assimilabili all’IRPEF , la riscossione dell’imposta era soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c., bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non poteva considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi; pertanto, i crediti riportati nelle cartelle non erano prescritti.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi, cui resistono con un unico controricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione e l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la n ullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sul terzo, quarto e quinto motivo di appello: 3) per non aver rilevato la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2013; 4) per non aver rilevato l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni che
l’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 stabiliva in cinque anni; 5) per non aver rilevato l’intervenuta prescrizione della riscossione degli interessi che l’art. 2948 c.c. stabiliva in cinque anni.
2. Il secondo motivo deduce la v iolazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado non rilevata dai giudici di appello. I giudici di secondo grado avevano del tutto evitato di motivare in ordine al rigetto della censura mossa dall’appellante di inapplicabilità dell’art. 14, terzo comma, del d.lgs. n. 546/1992 all’intervento della parte «pubblica» limitandosi ad affermare di ritenere legittimo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate . L’intervento dell’Agenzia delle Entrate non poteva ritenersi legittimato dall’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, che era disposizione volta a disciplinare le fattispecie di litisconsorzio necessario e, per quanto concerneva il terzo comma, di litisconsorzio cd. facoltativo originario, perciò applicabile alle sole parti private, né da altra norma non essendo specificamente contemplato.
3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sulla nullità delle notifiche del prodromico avviso di accertamento, non rilevata dai giudici di appello. Dalla documentazione versata in atti dall’Agenzia delle Entrate si evinceva che la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita due volte: nel primo caso con il deposito dell’atto effettuato ex art. 140 c.p.c. presso il Comune di Genova (e non presso il Comune di Napoli, residenza del legale rappresentante risultante dal frontespizio dell’avviso di accertamento) dopo che il messo notificatore recatosi presso la sede legale della società in Genova, alla INDIRIZZO presso lo studio del commercialista COGNOME si era sentito rispondere non che la RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito la propria sede o che risultava sconosciuta, ma che non era più cliente dello studio commerciale, e nel
secondo caso, invece, sarebbe avvenuta direttamente ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, con affissione al Comune di Genova giacché altro messo notificatore a 12 giorni di distanza dal primo aveva dichiarato di non aver rinvenuto sede, ufficio o azienda della società (che invece era stata rinvenuta 12 giorni prima) e che il legale rappresentante «non risulta residente nel Comune di Genova». Le notifiche erano entrambe irregolari: nel primo caso, infatti, non risultando al messo notificatore un trasferimento di sede ma solo la non accettazione dell’atto da parte del dottore commercialista presso il cui studio la società risultava domiciliata, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita, ex art. 145, secondo e terzo comma c.p.c., presso il domicilio del legale rappresentante indicato in atti (Napoli, INDIRIZZO, anche utilizzando, nel caso di irreperibilità dello stesso, la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., del cui perfezionamento, però, controparte avrebbe dovuto fornire prova; nel secondo caso la richiamata lettera e) dell’articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, prevedeva, ai fini della validità della notifica, che avveniva il distinto deposito presso la Casa Comunale di due diversi atti, ovvero dell’avviso di accertamento medesimo e, poi, dell’avviso di deposito dello stesso avviso e tale secondo documento non era mai stato depositato con l’effetto di rendere comunque nulla la procedura notificatoria.
4. Il quarto motivo deduce la v iolazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sulla prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le sanzioni ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 non rilevata dai giudici di appello. In particolare, t ra la data di asserita definitività dell’avviso di accertamento (che poteva individuarsi al più tardi il 23 novembre 2013 se si considerava l’ultima notifica prodotta da controparte del 24 settembre 2013) e la data di notifica dell’impugnata intimazione (25 settembre 2019) era decorso un periodo superiore ai cinque anni
previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, con conseguente prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione irrogata.
Il quinto motivo deduce la v iolazione dell’art. 2948, n. 4, c .c., in relazione all’art. 360, primo motivo, n. 3, c.p.c., sulla prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere gli interessi ex art. 2948 c.c. non rilevata dai giudici di appello. Ed invero, la prescrizione degli interessi che accedevano a obbligazioni tributarie era regolata, secondo la giurisprudenza di legittimità, da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi rivestiva natura autonoma rispetto al debito principale e soggiaceva al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione.
Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria, è infondato.
6.1 La norma che rileva, in primo luogo, è l’art. 39 del d. lgs. n. 112 del 1999 (rubricato «Chiamata in causa dell’ente creditore») che prevede che « Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite » e che statuisce un precetto che riguarda l’onere della chiamata imposto al concessionario, per le ipotesi in cui i motivi di impugnazione riguardino in via mediata, il merito della pretesa tributaria – e non solo od anche gli atti esecutivi – da cui discendono alcuni corollari:
-) il legittimato passivo, quando sia posto discussione il fondamento del credito erariale, è l’ente impositore ( Cass., Sez. U., 25 luglio 2007 n. 16412);
-) la citazione del concessionario in luogo dell’ente titolare della pretesa tributaria non comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda (Cass., 18 febbraio 2020, n. 3955) essendo, al contrario, previsto che il primo resti soggetto alle conseguenze della lite, qualora ometta di provvedere alla chiamata in causa dell’ente impositore ;
-) fra Ente impositore e concessionario non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, posto che il contribuente è indifferente ai rapporti di responsabilità intercorrenti fra l’uno e l’altro ( Cass., Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412);
-) l ‘assenza del litisconsorzio necessario implica l’insussistenza del dovere del giudice di disporre d’ufficio la chiamata dell’ente impositore (Cass., 18 febbraio 2020, n. 3955);
-) l ‘agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione del giudice per chiamare in causa l’ente impositore, in quanto la chiamata di cui all’art. 39 d. lgs. 112 del 1999 assume la natura di litis denuntatio , posto che essa « è preordinata a rendere edotto l’ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili » (Cass., 21 giugno 2019, n. 2286).
6.2 Dai richiamati principi, discende che laddove il concessionario non abbia adempiuto al dovere di chiamar e l’Ente impositore, non ne discende l’inammissibilità dell’intervento volontario . L’ente impositore è, infatti, il titolare della pretesa tributaria messa in discussione e non può ritenersi che egli abbia la facoltà di intervenire se chiamato e che, invece, non possa farlo se il concessionario non abbia provveduto, ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. n. 112 del 1999, a denunciare la lite.
6.3 Come precisato, di recente, da questa Corte, « La previsione secondo la quale laddove il concessionario non provveda alla chiamata dell’ente impositore ‘risponde delle conseguenze della lite’ inerisce esclusivamente al rapporto fra il primo ed il secondo ed all’estensione all’ente impositore degli effe tti del giudicato formatosi nei confronti dell’agente della riscossione, indipendentemente dalla litis denuntiatio (Sez. 5, Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021; Sez. 5 – , Ordinanza n. 31476 del 03/12/2019), e non autorizza ad escludere la legittimità dell’intervento volontario del legittimato passivo (ente impositore) che,
a prescindere dalla sua chiamata in causa, sia venuto a conoscenza della lite. La chiamata in causa, infatti, ha quale scopo la sollecitazione della parte chiamata all’intervento e non è pensabile che chi non è sollecitato, non possa autonomamente svolgere quelle stesse difese che avrebbe potuto svolgere se lo fosse stato, tanto più se si tratta del legittimato passivo della pretesa e se il giudicato formatosi fra le parti originarie gli sia comunque esteso, indipendentemente dalla sua partecipazione al giu dizio, come accade nell’ipotesi configurata dall’art. 39 d. lgs. 112/1999 » (Cass., 31 gennaio 2025, n. 2286).
6.4 In questi termini, l’art. 39 cit ato si pone come eccezione al disposto dell’art. 14, commi 1 e 2 , del d.lgs. n. 546 del 1992 – che regola l’intervento nel processo tributario ed impone la partecipazione al giudizio di tutte le parti su cui possono riverberarsi gli effetti giuridici della pronuncia rispetto all’oggetto del ricorso – perché ammette che il legittimato passivo -ente impositore possa essere sostituito dall’agente della riscossione, quando questi non provveda alla chiamata, sul primo ricadendo in ogni caso l’efficacia del giudicato. Dall’altro, la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 14 cit ato secondo la quale « Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente sono destinatari dell’atto impugnato o par ti del rapporto tributario controverso » va ritenuta applicabile anche all’ente impositore, non potendo dubitarsi che sia parte «del rapporto tributario controverso» e che l’Agenzia delle entrate può intervenire autonomamente in giudizio, anche in assenza di chiamata in causa da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, laddove sia portatrice di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato anche dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti anche dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato (Cass., 15 settembre 2021, n. 24785; Cass., 10 dicembre 2019, n. 32188; Cass., 11 settembre 2013, n. 20803; Cass., 12 gennaio 2012, n. 255).
6.5 È chiaro, nondimeno, che l’intervento volontario soggiace alle decadenze e preclusioni già formatesi in giudizio, nel momento in cui l’intervento viene spiegato, secondo il disposto dell’art. 268, comma 2 c.p.c. , applicabile al processo tributario ai sensi dell’art. 1, comma 2 , del d. lgs. n. 546 del 1992 e che si pone l’obbligo per l’interventore di accettare il processo nello stato in cui si trova al momento della sua costituzione, in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie, non essendo consentito – ove sia già intervenuta la relativa preclusione – dedurre nuove prove costituende o produrre documenti. Siffatto divieto, tuttavia, opera solo sul piano probatorio e non coinvolge quello assertivo, in quanto attività coessenziale all’intervento stesso (Cass., 25 gennaio 2018, n. 1859; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25620; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25798; Cass., 26 maggio 2014, n. 11681).
6.6 L’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, è, dunque, ammissibile, in quanto parte del rapporto tributario controverso e parte sostanziale destinataria, in ogni caso, degli effetti della lite, così nel caso in esame, dove l’Agenzia delle Entrate , Direzione Provinciale di Genova, è intervenuta volontariamente in quanto ente impositore preposto alla notifica dell’accertamento esecutivo n. TL3032803523/2013 (a nno d’imposta 2009), oggetto del contendere fin dal ricorso introduttivo del giudizio.
6.7 Deve pure affermarsi che questa Corte ha precisato che « Qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’Ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed
autorizzato a ricevere il pagamento » (Cass., 14 settembre 2020, n. 19074; Cass., 12 maggio 2021, n. 12512) e che « Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore, quanto del concessionario e, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’Agente della riscossione evocato in giudizio, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, ha la facoltà di chiamare in giudizio l’ente creditore in ossequio all’art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 » (Cass., 4 aprile 2018, n. 8295; Cass., 3 aprile 2019, n. 9250; Cass., 12 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412).
6.8 La sentenza impugnata, laddove ha affermato che « L’Agenzia delle Entrate, senza che né l’Agenzia della Riscossione ne avesse fatto espressa richiesta né che i primi giudici ne avessero disposto la chiamata, si è legittimamente costituita con atto di ‘intervento volontario’ ex art. 14 comma 3° del D.Lgs 5 46 del 1992, in una fattispecie non di litisconsorzio necessario, ma di litisconsorzio facoltativo », è conforme ai principi suesposti.
Il primo motivo è infondato.
7.1 Con specifico riferimento al l’omessa pronuncia sul terzo motivo sulla nullità della notifica dell’avviso di accertamento n. TL3032803523/2013, deve affermarsi che il vizio di omessa pronuncia, che può determinare la nullità della sentenza, non è configurabile in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito, come è quella in esame, ma solo rispetto al mancato esame di questioni di merito (cfr. Cass., 6 ottobre 2020, n. 21376; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154). In ogni caso non sussiste il vizio di omessa pronuncia perché i giudici di secondo grado hanno espressamente
affermato che « Risulta pacifico e non contestato che l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA è stata regolarmente notificata in data 25/09/2019, e che il sotteso avviso di accertamento esecutivo N. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_CARTA, emesso e notificato dall’ente impositore RAGIONE_SOCIALE GENOVA, ha ad oggetto crediti erariali IRES, IVA e IRAP (anno 2009) » (pag. 5 della sentenza impugnata), così espressamente esaminando la questione posta dalla società appellante.
7.2 Con riguardo all’omessa pronuncia sul quarto e quinto motivo di appello, relativo alla prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni che l’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce in cinque anni e alla prescrizione della riscossione degli interessi che l’art. 2948 c.c. stabilisce in cinque anni, deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 4 gennaio 2024, n. 272; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 16 luglio 2018, n. 18797; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308).
7.3 Ed invero, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura
diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass.,3 marzo 2020, n. 5730).
7.4 Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha espressamente ritenuto che « Nel caso di specie si controverte in tema di tributi erariali relativi a IRES, IVA e IRAP (IVA, IRAP, Addizionali, imposta di registro, ritenute alla fonte. In ordine a siffatti tributi, assimilabili all’IRPEF, la Corte (sempre con la sopra richiamata ordinanza n. 16235/2020) ha avuto occasione di affermare che “il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ.- ‘Per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” -bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007,) (Cass 24322/14). Pertanto, i crediti riportati nelle cartelle non sono prescritti» (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata). Dunque, nella vicenda in esame, non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto i giudici di secondo grado si sono espressamente pronunciati sulle questioni relative alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi (già oggetto del ricorso di primo grado) e introdotte nel giudizio di appello.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
8.1 Ed invero, la parte che prospetta una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi in modo difforme da quanto delibato dal giudice d’appello (che nel caso di specie ha rilevato che l’avviso di accertamento sotteso all’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione era stato emesso e n otificato dall’Ente
impositore, cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) deve, ad avviso di questa Corte, provvedere alla trascrizione del contenuto di tutti gli atti relativi al procedimento notificatorio, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità (Cass., 4 luglio 2022, n. 21112).
8.2 E’, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa corte quello secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo » (Cass., 17 gennaio 2019, n.1150; Cass., 30 novembre 2018, n. 31038).
8.3 Dunque, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica degli atti impugnati, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio in misura sufficiente a consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 11 luglio 2022, n. 21791; Cass., 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., 28 febbraio 2017, n. 5185), onere che nel caso in esame non è stato ottemperato dalla società ricorrente.
Il quarto e il quinto motivo, che devono essere trattati unitariamente perché connessi, sono fondati.
9.1 Con riferimento alle sanzioni, premesso che l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente che « il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni » e che, a sua volta, l’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto chiaramente che « si prescrivono in cinque anni : gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi », questa Corte ha più volte ribadito che « il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive
entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile », come nel caso di specie, « vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario », ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., 5 dicembre 2009, n. 25790; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., 8 marzo 2022, n. 7486).
9.2 In materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass., 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31430).
9.3 Va, poi, ricordato come questa Corte, con pronunce recenti, abbia ribadito che la prescrizione del credito derivante da sanzioni inerenti violazioni fiscali, quando non accertati in sede giurisdizionale, come nella specie, è soggetta al termine quinquennale (cfr. Cass., 24 gennaio 2023, n. 2044; Cass., 18 maggio 2023, n. 13781).
9.4 In particolare, è stato affermato che « Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Si legge, infatti, in Cass. 24/01/2023, n. 2095: Cass.,
Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito, ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio trova conforto nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni -come alcuni tributi non erariali -hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, be neficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ. » (Cass., 24 gennaio 2023, n. 2095 e, più di recente, Cass., 26 febbraio 2024, n. 4969).
10. Per le ragioni di cui sopra, vanno accolti il quarto e il quinto motivo, rigettati il primo e il secondo motivo e dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2025.