Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo EMAIL.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza n.129/11/21 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 12 gennaio 2021;
Rilevato che:
la controversia trae origine da ll’impugnazione da parte di NOME COGNOME COGNOME intimazione di pagamento cui erano sottese 25 cartelle di
Tributi- SanzioniInteressi-Prescrizione
pagamento, contenenti sanzioni ed interessi, in merito alla quale i giudici tributari di primo grado ritenevano valevole la prescrizione decennale per cui, ritenendo maturata la prescrizione per nove cartelle, accoglievano parzialmente il ricorso, respingendolo per il resto.
La decisione, appellata dalla parte privata, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorreva affidandosi a un unico motivo.
Resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso veniva avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/97 e art. 2948 cc. Violazione art. 112 cpc ‘, il ricorrente lamenta la mancata pronuncia della C.T.R. adita sull’eccezione di prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi portati dalle cartelle. La C.T.R. si sarebbe, infatti, limitata genericamente ad affermare che le pretese impositive non fossero prescritte, ‘ riferendosi tali cartelle a non meglio specificati crediti erariali la cui prescrizione sarebbe da ritenersi comunque decennale’.
Di contro, la questione posta all’attenzione del Collegio sul punto, risulterebbe, secondo la prospettazione difensiva, ben diversa, riferendosi specificamente alla prescrizione tanto RAGIONE_SOCIALE imposte (questione non riproposta con il gravame per cassazione) quanto RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni ed interessi, per i quali il capo di domanda fu posto in modo specifico.
2.La censura appare fondata nei seguenti termini. La C.T.R. ha genericamente ritenuto che la prescrizione nel caso di specie fosse decennale, senza valutare che la domanda dell’appellante fosse per tabulas anche limitata a sanzioni ed interessi, in merito ai quali il Collegio non ha dato risposta.
Ciò detto, con riferimento alle sanzioni, premesso che l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», questa Corte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; Cass. n. 7486 del 08/03/2022; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019, citata anche dalla ricorrente). In materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e
suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022 cit.; Cass. n. 31430/22).
2.2 Va, poi, ricordato come questa Corte, con pronunce recenti, abbia ribadito che la prescrizione del credito derivante da sanzioni inerenti violazioni fiscali, quando non accertati in sede giurisdizionale, come nella specie, è soggetta al termine quinquennale (cfr. Cass.2044/2023; id 13781/2023). Si legge, infatti, in Cass. 24/01/2023, n. 2095: ‘Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito, ossia dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio trova conforto nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni -come alcuni tributi non erariali -hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento RAGIONE_SOCIALE prescrizioni brevi in forza dell’ actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ. ‘.
1.1. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2024.