Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34327 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34327 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Accertamento – Iva
ORDINANZA
Sul ricorso n. 1733-2024, proposto da:
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , cf 13756881002, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato-
Controricorrente avverso la sentenza n. 4875/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado della RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Messina, depositata il 7.06.2023; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nell’ adunanza camerale del 28 maggio 2025;
FATTI DI CAUSA
La controversia è originata dalla notifica dell’intimazione di pagamento con cui RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE)
richiese il pagamento della somma complessiva di € 140.792,99 -a titolo di Irpef, Irap ed Iva oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, dovuti in ragione della cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2002, risultante notificata il 4.04.2007.
L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina per una pluralità di motivi, tra cui le carenze formali della intimazione e della notifica, nonché la prescrizione dei crediti erariali, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi. Con sentenza n. 6224/2017 il giudice di primo grado rigettò il ricorso.
L’appello con cui il contribuente insisteva nelle sue ragioni fu rigettato dalla Corte di giustizia tributaria della RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Messina, con la sentenza n. 4875/2023, ora al vaglio di questo Collegio.
Il giudice regionale ha confermato la rituale notifica della prodromica cartella di pagamento, compiutasi nelle mani del ricorrente; la tempestiva attivazione dell’ente ai fini del recupero dei crediti nel termine decennale di prescrizione; la rilevanza, sul piano probatorio, della documentazione allegata in fotocopia da ll’ufficio.
Il ricorrente ha chiesto la cassazione della pronuncia, affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 132, I comma, n. 4 c.p.c. 1)», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte di II grado avrebbe motivato la sentenza, con riguardo al merito della controversia, trascrivendo le difese proposte dall’ ente impositore ma ignorando quelle di parte privata.
Il motivo è privo di pregio, quando non inammissibile. A parte l’erroneo richiamo al parametro della nullità della sentenza, che può afferire ad una omessa pronuncia e non ad un vizio di motivazione -che è in concreto l’oggetto della critica formulata con la censura -, la motivazione della sentenza ha sinteticamente ma esaustivamente riportato le ragioni sulle
quali il collegio d’appello ha inteso fondare le statuizioni assunte . Ha peraltro fatto richiamo alle ragioni con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, facendo mostra di esplicita condivisione.
È appena il caso di ribadire che compito del giudice è quello di esprimere una valutazione esaustiva in ordine alla fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALE ragioni, fattuali e giuridiche, addotte dalla parte nel processo, senza necessariamente rispondere a ciascuna RAGIONE_SOCIALE censure o argomentazioni sollevate. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che nella redazione della motivazione della sentenza il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione RAGIONE_SOCIALE parti, essendo necessario e ad un tempo sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass., 20 novembre 2009, n. 24542; 2 dicembre 2014, n. 25509; 9 febbraio 2021, n. 3126, le ultime due con riguardo agli obblighi di motivazione del giudice d’appello). Ancora, il principio risulta ulteriormente esplicitato quando si afferma che ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (Cass., 4 marzo 2011, n. 5241).
Peraltro, in tema di vizio di motivazione, si è anche valorizzato che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 20 giugno 2024, n. 17005; 27415/2018).
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del cod. proc. civ », i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunziarsi sulla prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi relativi ai tributi erariali.
Il motivo è infondato poiché nel pur sintetico sviluppo argomentativo la Corte di II grado ha ritenuto che i crediti -tutti i crediti pretesi con l’intimazione – non si erano prescritti, a tutti evidentemente applicando la prescrizione decennale.
Con il terzo motivo ha lamentato la «violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/97 e dell’art. 2948 cod. civ. », in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di giustizia avrebbe erroneamente ritenuto dovuta l’intera somma , contenuta nella intimazione di pagamento impugnata, e ciò nonostante fossero compresi gli interessi e le sanzioni, iscritte a ruolo con la prodromica cartella di pagamento, applicando il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, né che la RAGIONE_SOCIALE avesse dimostrato la rituale notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale tra la data notifica della cartella di pagamento (04.04.2007) e la data di notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa (06.10.2016).
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art.
2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (cfr. Cass., 2095/2023).
Recente arresto di questa Corte ha peraltro affermato che in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione – che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione – deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari RAGIONE_SOCIALE sanzioni, nonostante l’assenza di norme speciali (Cass., 23052/2025).
Quanto alle sanzioni, trattandosi di credito insorto sulla base di una cartella esattoriale e non di una sentenza definitiva, deve applicarsi il principio secondo cui il termine di prescrizione, entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi, è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass., 7486/2022).
Nel decidere sulla prescrizione relativa alle sanzioni e agli interessi il giudice d’appello non ha fatto applicazione dei suddetti principi, così che la sentenza va cassata sul punto.
Con il quarto motivo si è doluto della «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. », in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte avrebbe omesso la pronuncia sulle eccezioni formulate dal contribuente con le quali si lamentava la nullità dell’intimazione di pagamento impugnata per mancanza di motivazione, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Il motivo è infondato perché dalla piana lettura della decisione si evince che si tratta di questioni per le quali vi è stato un rigetto implicito RAGIONE_SOCIALE doglianze.
Con il quinto motivo, infine, il ricorrente ha denunciato la «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte di II grado avrebbe erroneamente ed illegittimamente condannato l’istante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio , sia in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale poco chiaro sul termine di prescrizione da applicare ai tributi erariali, sia in quanto i giudizi di merito avrebbero dovuto concludersi quantomeno con l’annullamento di sanzioni ed interessi relativi ai tributi erariali contenuti nella cartella di pagamento.
L’accoglimento del terzo motivo assorbe le censure sulle spese processuali.
La sentenza in definitiva va cassata nei termini di cui in motivazione e il giudizio deve essere rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Messina, che in diversa composizione, oltre che procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, procederà al riesame RAGIONE_SOCIALE questioni per le quali il ricorso ha trovato accoglimento (sulla prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi), tenendo conto del principi di diritto enunciati in questa sentenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo, assorbito il quinto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della RAGIONE_SOCIALE, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
NOME COGNOME