Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18022 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2184/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2965/2021 depositata il 10/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
NOME COGNOME impugnava avanti la CTP di Roma la proposta di compensazione ex art. 28 ter del DPR n.602/1973, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE e notificata il 10/09/2018, con la quale veniva proposta la compensazione del credito IRPEF di € 1.057,47 vantato dall’attore con i presunti debiti scaturenti dall’asserito mancato pagamento della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA. Il ricorrente deduceva di non aver mai avuto notifica di quest’ultima cartella e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa tributaria.
Nel corso del procedimento, a fronte della produzione di copia degli atti notificati, il ricorrente contestava la corrispondenza agli originali RAGIONE_SOCIALE copie ex art. 2719 c.c., ma la Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso.
Analoga sorte subiva il gravame proposto dal contribuente avanti la CTR del Lazio, che con la sentenza n. 2965/2021, oggetto qui di impugnazione, confermava la declaratoria di inammissibilità respingendo l’appello del sig. COGNOME.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con atto iscritto al numero di R.G. NUMERO_DOCUMENTO.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 2965/2021, dep. il 10.06.2021, si fonda su due motivi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2712 E 2719 COD. CIV., ARTT. 23 E SS. D.LGS. 82/2005 IN RELAZIONE ALL’ART. 360, CO. 1, N. 3, COD. PROC. CIV.
La sentenza in oggetto, si sostiene, è suscettibile di censura in quanto ha ritenuto inammissibile il disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato da parte ricorrente relativamente alla documentazione prodotta dalla controparte.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 20, COMMA 3, D.LGS. N. 472/1997 E 2948, N. 4 C.C., GLI ARTT. 19 E 21 D.LGS. 546/1992, IN RELAZIONE ALL’ART. 360, CO. 1, N. 3, COD. PROC. CIV.
Secondo il ricorrente, pur essendo il primo motivo di impugnazione del tutto assorbente ai fini della valutazione dell’intervenuta prescrizione, anche in presenza dell’asserita notifica della cartella di pagamento, la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni intervenuta tra la data di asserita notifica della cartella e la notifica dell’atto impugnato.
Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso risulta infondato, posto che lo stesso si limita a ribadire un generico disconoscimento della conformità RAGIONE_SOCIALE copie dei documenti prodotti dall’ Amministrazione rispetto agli originali, che è fattispecie ben diversa dal disconoscimento della scrittura privata di cui all’art. 214 c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata, del resto, sul punto appare diffusa e si compendia su di una triplice argomentazione:
assoluta genericità del disconoscimento della conformità della copia dei documenti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE rispetto agli originali;
diversità degli effetti del disconoscimento della conformità della copia rispetto al disconoscimento della scrittura privata;
idoneità degli atti prodotti a dimostrare che ‘ la cartella di pagamento de quo è stata notificata in data 8.2.2011 a mani del figlio del contribuente NOME COGNOME.
Quanto agli argomenti sub a) e c) il ricorso tende a sovvertire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, così come la valutazione del materiale probatorio che lo stesso ne ha fornito. Risultati, questi, che non possono certo essere perseguiti attraverso il ricorso in sede di legittimità.
A tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di un costante indirizzo, la più recente Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024 per la quale ‘deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme’; in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 ha affermato esplicitamente che ‘È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’.
Del resto, con più specifico riferimento alla valutazione probatoria dei documenti operata dal giudice del merito, Cass. n. 20553 del 19/07/2021 secondo cui ‘La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma
dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito’.
Peraltro, il motivo neppure si confronta con l’accertamento espresso per cui l’atto notificato fu consegnato ‘a mani proprie’ al figlio dello stesso ricorrente, ragione per cui anche sotto questo profilo il motivo di censura appare inammissibile.
Lo stesso motivo è, peraltro, anche infondato nella misura in cui protesta l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE copie oggetto di disconoscimento, in quanto, come da tempo si è ritenuto, ‘il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni’ (Sez. 5, sent. n. 1324 del 18/01/2022 ; in precedenza anche Sez. 5, sent. n. 14950 del 08/06/2018).
Quanto ai documenti relativi alla notifica della cartella, infine, è sufficiente rinviare a Cass., Sez. 6 – 5, ord. n. 25292 del 11/10/2018, secondo cui nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui
all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
3. Il secondo motivo di ricorso appare invece fondato.
Questa Corte ha, infatti, superato il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 17506 del 12/10/2012 il cui richiamo, nella sua assolutezza, neppure è pertinente al caso di specie in cui si assume che la cartella di pagamento sia stata notificata in data 08/02/2011, mentre la fattispecie decisa nel lontano 2012 aveva riguardo ad un avviso di irrogazione di sanzioni divenuto definitivo prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997.
E’ invece rilevante quanto affermato, tra l’altro, da Cass.,Sez. 6 5, ord. n. 7486 del 08/03/2022, secondo cui in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Trattasi di principio che ben può essere applicato anche alla proposta di compensazione ex art. 28ter del d.p.r. n. 602 del 1973, la quale consente al concessionario, qualora il contribuente abbia degli importi a debito e al contempo, su segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE, si appuri che debba essere destinatario di un rimborso, di formulare una proposta di compensazione (anche parziale) tra credito da rimborsare e debito da assolvere. Con tale atto, qui oggetto di impugnazione, infatti comunque si fa valere la pretesa impositiva che, per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi indicati sono sottoposti non già a prescrizione decennale -come implicitamente ritenuto nei gradi di merito giungendo alla
declaratoria di inammissibilità del ricorso -bensì a prescrizione quinquennale.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio al fine di verificare in concreto quali importi risultino prescritti e debbano essere espunti dall’atto di compensazione impugnato, rideterminando perciò quanto effettivamente dovuto dal contribuente.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo per quanto in motivazione e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione