Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 567 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10129/2023 R.G. proposto da
:
COGNOME COGNOME difeso da sé medesimo Avv. COGNOME (DMRCRD38S13H282W)
-ricorrente-
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE ROMA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1116/2023 depositata il 01/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR Lazio dichiarava cessata la materia del contendere per le cartelle con credito inferiore a 1.000,00 euro, ex art. 4, d.l. n. 119 del 2018 ed il difetto di giurisdizione per le cartelle non relative ai crediti tributari; rigettava l’appello proposto dal contribuente, concernente un’intimazione di pagamento, in relazione a sette cartelle (ad esclusione del ruolo INPS);
ricorre in cassazione il contribuente con due motivi di ricorso (1violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., omessa pronuncia; 2- violazione e falsa applicazione degli art. 1, d. lgs. n. 472 del 1997, art. 2934 e 2948, primo comma, n. 5, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto.
…
Considerato che
Il ricorso è in parte fondato e deve accogliersi con cassazione della sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorrente non contesta la dichiarazione di difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e neanche la mancata prescrizione dei crediti tributari erariali, di anni 10; come accertato dalla sentenza impugnata.
Si è limitato a prospettare, nei due motivi di ricorso, che si trattano unitariamente per evidente connessione logica, l’omessa pronuncia e, comunque, la prescrizione di cinque anni delle sanzioni e degli interessi. Domanda sulla quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi.
La controricorrente rappresenta, comunque, la sospensione dei termini di prescrizione dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014, con la legge n. 147 del 2013, commi da 618 a 623.
Vengono in rilevo solo le sette cartelle indicate dalla CTR, al di sopra dei 1.000,00 euro e relative a crediti tributari erariali, ritenute notificate nelle seguenti date: 6 maggio 2009; 18 maggio 2010; 21 marzo 2011; 23 ottobre 2012 (due cartelle); 3 luglio 2012; 21 gennaio 2013.
L’avviso di intimazione , relativo alle cartelle suddette, è stato notificato il 12 settembre 2017.
Non sono contestati, nel ricorso in cassazione, questi elementi di fatto, così come accertati dalla sentenza impugnata.
Sussiste sul punto omessa pronuncia della sentenza con accertamenti relativi alla interruzione della prescrizione di 5 anni voce per voce.
Il termine di prescrizione per le sanzioni e per gli interessi è di cinque anni («In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.», Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137 – 01).
Il termine è sempre di cinque anni, anche se non sono state impugnate le cartelle, non trovando applicazione l’art. 2953 cod. civ., che risulta applicabile solo per un titolo giudiziale definitivo (vedi Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01).
…
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 11/10/2024.