Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3195  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2086/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore.
-intimata –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,  già  RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore.
-intimata –
Avverso  la  sentenza  della  COMM.TRIB.REG.  RAGIONE_SOCIALE -SEZIONE DISTACCATA  DI  CATANIA  n.  5711/2022,  depositata  in  data  21 giugno 2022.
Opp. PDA (Avv. Int. IRES 2006)
Udita la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  14  gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
In data 27 novembre 2017 la RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi G.I.T.A.) proponeva ricorso contro l’RAGIONE_SOCIALE – e RAGIONE_SOCIALE in relazione all’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, riconducibile alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa ad IRAP, IRES ed IVA anno 2006 e pari ad € 160.761,23; si costituivano in giudizio sia l’RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE, ciascuna sostenendo la legittimità del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 5241/15/2018, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando dovute le imposte liquidate ma annullando le sanzioni e gli interessi per intervenuta prescrizione.
 Contro  tale  sentenza  proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi  la  C.t.r.  della  RAGIONE_SOCIALE;  si  costituiva  anche  la  contribuente, chiedendo conferma della sentenza impugnata.
 Con  sentenza  n.  5711/05/2022,  depositata  in  data  21  giugno 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio.
 Avverso  la  sentenza  della  C.t.r.  della  RAGIONE_SOCIALE,  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  affidato  a  un  solo motivo; sia la contribuente che l’ente della riscossione rimanevano intimate.
 Sul  ricorso,  ritenuto  infondato,  veniva  effettuata  proposta  di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva  comunicata  alle  parti  in  data  22  giugno  2024  e  l’RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di opposizione alla stessa in data 12  agosto  2024  chiedendo,  a  norma  dell’art.  380  bis,  secondo comma cit., di decidere la causa.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 gennaio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, degli artt. 24, comma 1, e 20, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione quinquennale, non accorgendosi che essi erano collegati direttamente al tributo e non erano da questo scorporabili, non afferendo a separato avviso.
Il motivo di ricorso proposto è infondato.
2.1. L’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto  alla  riscossione  della  sanzione  irrogata  si  prescrive  nel termine di  cinque  anni»,  mentre  l’art.  2948,  primo  comma,  n.  4, cod.  civ.  prevede  che  «si  prescrivono  in  cinque  anni:  […]  gli interessi e, in RAGIONE_SOCIALE, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
2.2.  In  materia  di  crediti  erariali  la  Suprema  Corte  a  S.U.  (Cass. 30/04/2024, n. 11676), si è pronunciata sulla questione recentemente.
Il credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento definitivo è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. in quanto la prescrizione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e RAGIONE_SOCIALE relative obbligazioni non può considerarsi una prestazione periodica derivando il debito, anno per anno da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi
(Cass. 15/04/2019, n. 10549; Cass. 14/05/2018, n. 11624; Cass. 09/08/2016, n. 16713).
2.3. Si è dunque chiarito che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente, mentre in materia di interessi e sanzioni, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale, questa Corte ha elaborato i seguenti principi: – il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per i crediti relativi alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., il quale disciplina specificamente e in via RAGIONE_SOCIALE la c.d. actio iudicati ; -per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., nonostante l’assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. n. 11113/2024, Cass. n. 4969/2024, Cass. n. 17234/2023 e Cass. n. 13781/2023).
2.4. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali vigenti in materia laddove ha ritenuto  assoggettati  al  termine  di  prescrizione  di  cinque  anni  i crediti  erariali  relativi  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  la violazione della normativa tributaria e quelli riferiti ad interessi che si  pongono  in  rapporto  di  accessorietà  rispetto  ai  tributi  erariali contestati.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese essendo i controricorrenti rimasti intimati.
4.1.  L’ente  erariale  deve  essere  condannato  al  pagamento  di somme -liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente,
ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma,  cod.  proc. civ., nonché  della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  non  si  applica  l’art.  13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE  al  versamento  di  €  2.500,00  in favore  della  cassa  RAGIONE_SOCIALE  ammende,  ai  sensi  dell’art.  96,  quarto comma, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2025.