Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23522 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
Sanzioni ed interessi -termini di prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17581/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio digitale presso l’indirizzo EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 106/4/2022, depositata in data 12 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE impugnazione avverso l’intimazione di pagamento notificat agli ad
istanza RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e basata su 5 cartelle relative a diversi tributi (alcune relative a pretese RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE).
La CTP accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando l’intimazione di pagamento per vizi di notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle, ad eccezione di quella recante n. NUMERO_CARTA per € 9.847,85, e dichiarando la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in relazione alle pretese dalla RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva appello producendo documentazione comprovante la ritualità RAGIONE_SOCIALEe notifiche di tutte le cartelle di pagamento; dalla definitività di queste derivava l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale per i crediti erariali.
Anche l’RAGIONE_SOCIALE interponeva appello avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa CTP eccependone, preliminarmente, la nullità per la sua mancata estromissione.
La CTR, riuniti i gravami, affermava, anzitutto, la regolarità RAGIONE_SOCIALEe notifiche RAGIONE_SOCIALEe quattro cartelle ancora oggetto del contendere (la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella n. NUMERO_CARTA era stata, infatti, acclarata dalla CTP con statuizione non appellata); evidenziava, poi, che la loro definitività non modificasse il termine prescrizionale dei crediti, indicato in 10 anni quello dei crediti erariali ed in 5 anni quello RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e degli interessi; dichiarava, quindi, prescritti solo i crediti per sanzioni ed interessi portati dalle cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, per essere spirato il termine quinquennale.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente ha resistito con controricorso. Fissata l’udienza camerale per il 20/06/2024 il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis cod. proc. civ..
Considerato che:
1. Con il suo primo strumento di impugnazione l’A DER deduce la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 c.c., falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.lgs. n. 472/1997, giacché la Commissione Tributaria Regionale ha applicato alle sanzioni relative a crediti per tributi erariali il termine di prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)».
Il motivo è infondato.
1.1. Come recentemente chiarito da questa Corte l’art. 20, d.lgs. n. 472/1997, a mente del quale «il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» (comma 3), « costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria RAGIONE_SOCIALEa decadenza, come RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a u na specifica norma di legge. Il legislatore ha manten uto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALEa riscossione RAGIONE_SOCIALEe pene pecuniarie), assoggettando la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario » (Cass. 24/01/2023, n. 2044).
Diversamente, l’art. 24 d.lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni (in fase di esecuzione e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinq uennale, così come previsto dall’art. 20,
comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 (Cass. 08/03/2022, n. 7486, Cass. 22/07/2021, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito e cioè dall’emissione RAGIONE_SOCIALE‘atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa (allora) soprattassa (Cass. 07/11/2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 23397/2016), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘effetto RAGIONE_SOCIALE‘allungamento RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni brevi in forza RAGIONE_SOCIALE‘ actio iudicati a temini RAGIONE_SOCIALE‘art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 d.lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale RAGIONE_SOCIALE‘illecito tri butario (Cass. 02/10/2000, n. 12989).
1.2. Questa disciplina speciale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata ritenuta conforme al sistema ed alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova « fondamento nei vincoli di competenza del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato, in forza dei quali l’amministrazione deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascuna anno il gettito fiscale ed i tempi RAGIONE_SOCIALEa riscossione, tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALEe proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione) » (Cass. Sez. U., 10/12/2009, n. 25790; conf. Cass. 09/08/2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche ad esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione stessa.
1.3. Nella specie, la CTR, individuando in cinque anni il termine prescrizionale del credito per le sanzioni, ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, n. 4) c.c., giacché la Commissione Tributaria Regionale ha applicato agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali il termine di
prescrizione quinquennale in luogo del termine ordinario decennale previsto per i tributi erariali a cui accedono (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)»; deduce, in particolare, l’erroneità del riferimento all’art. 2948, n. 4, cod. civ..
Anche questo motivo è infondato.
2.1. Come costantemente affermato da questa Corte « a differenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione » (Cass. 24/01/2023, n. 2044; conf., ex multis , Cass. 14/09/2022, n. 27055, Cass. 28/04/2022, n. 13258, Cass. 08/03/2022, n. 7486, Cass. 03/10/2021, n. 31283, Cass. 15/10/2020, n. 22351, Cass. 10/07/2020, n. 20955, Cass. 27/11/2019, n. 30901).
2.2. Né sussistono elementi tali da condurre ad una rivisitazione di questo orientamento granitico in materia.
Come opportunamente e diffusamente evidenziato nella sentenza n. 3044/2023 di questa Corte:
-la norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione RAGIONE_SOCIALEa sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi;
-rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue, in linea di principio, il regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura o RAGIONE_SOCIALEa fonte degli interessi. Il codice civile conosce diverse categorie di interessi (corrispettivi, moratori e compensativi), per cui appare ancor più significativa la disciplina unitaria RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di interessi;
-la generalizzata applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale agli interessi risponde, poi, ad una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione), ovvero sganciare la riscossione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione «accessoria» degli interessi da quella del capitale ; nonostante si tratti di due obbligazioni pecuniarie (quella di interessi scaturente da quella per capitale), il legislatore ha inteso liberare il debitore da quella avente ad oggetto gli interessi in termini più rapidi rispetto a ll’obbligazione principale, differenziando il periodo di esigibilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione accessoria e dando maggiore tutela al debitore attraverso l’introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria ;
-il carattere RAGIONE_SOCIALE‘accessorietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione degli interessi attiene solo all’aspetto genetico (sorgendo essa unitamente all’obbligazione principale); una volta sorta, l’obbligazione di interessi vive di vita propria in virtù RAGIONE_SOCIALEa progressiva maturazione degli interessi; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili di autonome vicende rispetto all’obbli gazione tributaria configurata a carico del contribuente ;
-la conclusione che si trae è che la disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto già sorti separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione principale .
2.3. Anche in parte qua la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR è immune da censure, avendo correttamente applicato il termine quinquennale di prescrizione al credito per interessi.
In definitiva il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con attribuzione all’avvocato NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all’avvocato NOME COGNOME .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.