Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 797 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 797 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/01/2026
ORDINANZA
Sul ricorso n. 19703-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dal l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE –
Intimato
Avverso la sentenza n. 2597/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 29.04.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13.06.2025 dal AVV_NOTAIO,
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza emerge che NOME COGNOME il 19.03.2008 presentò istanza di rimborso di un credito Iva di € 36.091,56, riferito all’anno
Iva -Rimborso -Prescrizione Decorrenza
d’imposta 199 6, per cessazione dell’attività nel 1997. L’ufficio negò il rimborso.
Avverso il provvedimento dell’amministrazione finanziaria il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 438/2012 rigettò la domanda.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia accolse invece l’appello con sentenza n. 2597/2020, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale, dopo aver riportato i precedenti giurisprudenziali in materia, ha ritenuto che non potesse trovare applicazione il termine biennale prescritto dall’art. 21, d.P.R. n. 633/1972, ma quello decennale, peraltro decorrente dopo anni due e mesi tre dalla presentazione della dichiarazione fiscale, al fine del consolidamento della pretesa.
L’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza, affidata ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato.
All’esito dell’adunanza camerale del 1 3 giugno 2025 la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’ufficio ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2962 e 2963 c.c., nonché dell’art. 38 bis, d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3, c.p.c. Erroneamente il giudice regionale avrebbe ritenuto che il termine di prescrizione decennale doveva decorrere dopo due anni e tre mesi dalla presentazione della dichiarazione iva, sull’assunto che tale termine era necessario per il consolidamento del credito per il quale si faceva istanza di rimborso.
Il motivo è fondato e trova accoglimento.
Principio ormai consolidato è quello secondo cui in tema di IVA, l’istanza di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale “RX4”, che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello “VR” costituisce, ai sensi dell’art. 38bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, ove si tratti di istanza di rimborso relativa
all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività, la fattispecie è regolata dall’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, assoggettata all’ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (ex multis, Cass., 32424/2019; 24 luglio 2020, n. 15867; 5 dicembre 2022, n. 35717).
Tale termine decorre dalla presentazione della dichiarazione, mediante compilazione del quadro ‘TARGA_VEICOLO‘. Non si aggiunge ad esso l’intervallo temporale, come invece statuito nella sentenza impugnata (anni due e mesi tre).
Si è infatti affermato che i rimborsi iva dell’eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto, attesa la sua autonomia sia da una specifica istanza di rimborso, necessaria ai soli fini di un procedimento di esecuzione, sia dai poteri di liquidazione dell’Amministrazione finanziaria e dall’eventuale credito risultante da un accertamento definitivo (Cass., 13 aprile 2016, n. 7223; 26 giugno 2019, n. 17191).
Sulla decorrenza del termine decennale dal suo riporto in dichiarazione, senza attendere il consolidamento del credito medesimo, è stato chiarito che «Prevede tale norma che, se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all’ufficio le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso. Lungi dal fondare la decorrenza della prescrizione dal momento in cui l’accertamento sia diventato definitivo, quale raggiunta certezza del credito del contribuente, la norma rappresenta la decisiva conferma dell’interpretazione in chiave di autonoma configurazione del diritto al rimborso, che è situazione giuridica indipendente da quella del credito risultante dall’accertamento definitivo, e dunque munita di un proprio termine prescrizionale. L’obbligo del contribuente di versare le somme indebitamente rimborsate, all’esito della notifica di avviso di rettifica
o accertamento, presuppone non solo l’esistenza di tale autonomo diritto al rimborso, rispetto al credito risultante dall’accertamento definitivo, ma anche che tale diritto sia stato esercitato e soddisfatto mediante il rimborso effettuato dall’Amministrazione finanziaria» (Cass., 17 dicembre 2014, n. 26513).
Dunque, l’unico ulteriore periodo che possa essere preso in considerazione è quello dei tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie, a fronte di un credito relativo all’anno d’imposta 1996, volendo considerare che i rimborsi iva dell’eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, pur facendo decorrere il termine di prescrizione decennale dopo i suddetti tre mesi, l’istanza di rimborso presentata il 19.03.2008 era ormai tardiva, perché il credito si era ormai prescritto.
La sentenza va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, provvederà all’esame dell’appello, tenendo conto del principio di diritto qui enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza e rinvia il processo alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME