Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18893 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18893 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5435/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 7527/2022, depositata il 09/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1976 (presentata nel 1977), La Banca di credito cooperativo ‘La Riscossa’ di Regalbuto esponeva un credito pari ad €.3.154,74, chiedendone formalmente il rimborso. Seguivano solleciti nel 1988 ed una compensazione parziale nel 1992.
Perdurando l’inadempimento, nel 2010 era impugnato il silenzio rifiuto avanti al giudice di prossimità che però rigettava il ricorso.
Ricorreva in appello l’istituto di credito, rilevando che, in ogni caso, non poteva opporsi la prescrizione del diritto, stante l’espresso divieto contenuto nell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 che specificamente riguarda i crediti Irpeg ed Irpef degli istituti di credito.
L’appello era favorevole alla parte contribuente, ma la sentenza era cassata con rinvio da questa Corte.
Il giudizio di riassunzione non apprezzava le ragioni della parte contribuente, ritenendo maturata la prescrizione e non vincolante la prefata disposizione speciale, per cui l’Agenzia non sarebbe tenuta a rinunciare all’eccezione di prescrizione dei credit i in oggetto.
Avverso questa sentenza propone ricorso la Banca di credito cooperativo RAGIONE_SOCIALE di Regalbuto, affidandosi a due motivi, successivamente illustrati con memoria, mentre l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta illegittimità della sentenza impugnata nella misura in cui attribuisce natura meramente facoltativa alla previsione di cui dell’art. 2, comma 58, della Legge
n. 350/2003. Violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
In altri termini, vi sarebbe un palese errore normativo concernente il ruolo e la funzione attribuiti all’art. 2, comma 58, della Legge n. 350/2003, laddove la Commissione tributaria regionale -aderendo implicitamente all’interpretazione fatta propria dall’Ufficio nella presente controversia -ha concluso nel senso ‘(…) che l’art. 2, comma 58, della Legge n. 350/2003 non impedisce all’Agenzia delle Entrate di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso’.
1.2. Con il secondo motivo si profila violazione dell’art. 10 della Legge 212/2000 con riferimento ai principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. Illegittimità della sentenza impugnata in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
In sostanza, le argomentazioni fatte proprie dalla sentenza in scrutinio violano i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della L. 212/00 secondo cui ‘i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede’.
Il primo motivo è fondato ed assorbente. La questione è già stata affrontata e definita con sentenza resa a sezioni unite di questa Suprema Corte di legittimità, cui occorre dare continuità.
Ed infatti, l’art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell’amministrazione finanziaria l’obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d’Ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall’entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004) (così Cass. S.U. n. 12284/2024).
La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi, donde il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.
Il secondo motivo resta assorbito.
Conseguentemente, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopra esposti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/07/2025.