Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13563 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12256/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (incorporante del RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa d giusta procura
speciale in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende.
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, n. 7942/2022, depositata il 19 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO.
Udito, per l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO , l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha per oggetto il rimborso di crediti di imposta (IRPEG) risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli anni dal 1988 al 1993 dall’incorporata della ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
L’istanza di sollecito del rimborso rigettata dall’RAGIONE_SOCIALE, per quanto qui innanzitutto rileva, per intervenuta prescrizione.
La contribuente propose ricorso avverso il diniego, sostenendo, per quanto qui pregiudizialmente interessa, l’infondatezza della eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti, per violazione dell’art. 2, comma 58, della Legge n. 350 del 2003, il quale stabilisce che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede alla erogazione RAGIONE_SOCIALE eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
Tale sentenza è stata impugnata dalla contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , con la sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’appello.
Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandolo a tre motivi, supportati da memoria.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 58 della L. n. 350/2003, dell’art.97 Cost. e dell’art.10 della legge n.212/2000. Natura precettiva della norma in caso di rimborsi d’ufficio. Tutela del buon andamento della pubblica amministrazione e dell’affidamento del contribuente (art.360, comma 1 n.3 c.p.c.)».
Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha errato perché non ha considerato la natura precettiva dell’art.2, comma 58 della legge n.350 del
2003, in caso di rimborsi d’Ufficio per IRPEF ed IRPEG su dichiarazioni relative a periodi d’imposta fino al 1997.
Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce « Violazione dell’art. 2, comma 58 della L. n. 350 del 2003 e degli articoli 2934, 2937 e 2946 C.C.. Non rilevabilità della prescrizione in caso di rimborso d’ufficio (art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.).».
La sentenza viene, altresì, censurata perché « non considerando la portata precettiva della norma, ne ha altresì ignorato la natura derogatoria rispetto alle norme di carattere generale sulla prescrizione e sulla sua rilevabilità. Queste, in caso di ricorrenza dei presupposti stabiliti dal citato articolo 2, devono infatti essere infatti disapplicate.».
2.1. Il primo ed il secondo motivo devono essere trattati congiuntamente, per la loro connessione, se non sovrapponibilità. Essi sono fondati, nei termini che seguono. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti recentemente chiarito che « l’art. 2 co. 58^ legge 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso RAGIONE_SOCIALE eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore (1^ gennaio 2004) della legge stessa’. (Cass., S. Un., 07/05/2024, n. 12284). In ragione di tale principio, pertanto, l’art. 2, co. 58, della legge n. 350 del 2003 ha natura precettiva, ma efficacia temporale limitata, non escludendo che sia legittimamente opponibile dall’Amministrazione la prescrizione maturata successivamente alla data di entrata in vigore della medesima norma.
La sentenza impugnata, avendo attribuito a monte carattere non precettivo, ma di mera sollecitazione non vincolante, al l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, non è quindi conforme a tale principio e deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice a quo , al quale competono i necessari accertamenti in fatto ( rilevanti ai fini dell’accertamento del la maturazione o meno della prescrizione dall’1 gennaio 2004) propedeutici all’applicazione del criterio nomofilattico appena esposto al caso di specie.
Con il terzo, subordinato, motivo di ricorso, la contribuente deduce « In via subordinata. Computo degli interessi, interessi ultradecennali e onere della prova. Violazione e/o falsa applicazione degli art.44, 44 bis del DPR n.602/1973 e dell’art. 1, comma 139 della legge n.244/1997 (art.360, comma 1 n.3 c.p.c.)».
D eve darsi atto che, secondo l’interpretazione offerta in via principale nel mezzo dalla medesima ricorrente, la pronuncia sulla spettanza degli interessi nella sentenza di appello «è stata inscindibilmente legata alla questione di fatto relativa alla mancata interruzione della prescrizione e dunque sostanzialmente ignorata», poiché «Nella sentenza impugnata si legge che “….Ne discende che, non ritenendosi spettante il rimborso richiesto, di conseguenza alcuna somma a titolo di interessi può essere riconosciuta”.».
Invero, tale tranciante premessa, espressa dal giudice d’appello, appare integrare la ratio decidendi univoca, basata sulla prescrizione maturata ed eccepibile, sulla quale si fonda il rigetto dell’appello e della pretesa della contribuente, tanto per la sorte quanto per gli accessori del credito d’imposta, risultando quindi un mero obiter dictum le successive argomentazioni spese dalla CTR a proposito (neppure di tutti gli accessori, ma solo) degli interessi ultradecennali, in alcun modo esclusi, nella prospettiva della decisione di secondo grado, dal premesso effetto estintivo della ritenuta prescrizione.
Pertanto il motivo, prospettato come subordinato al rigetto dei due precedenti, è assorbito dall’accoglimento di questi ultimi.
P.Q.M.
Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.