Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4296 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4296 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8809/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE -intimate- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della RAGIONE_SOCIALE n. 8083 del 2023, depositata il 5 ottobre 2023 non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento n. 29520149012003617/000 e n. 29520149012003516/000, notificate il
Ud.09/01/2026 CC
21.10.2014 da RAGIONE_SOCIALE, per la somma di complessivi euro 5.389,98, dovuta in ragione del mancato pagamento, negli anni di imposta 1999 e 2000, di IRAP, IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ed interessi.
La CTP di Messina aveva rigettato il ricorso e condannato il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore RAGIONE_SOCIALE resistenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La CGT di II grado della RAGIONE_SOCIALE, adita in appello dal contribuente, aveva respinto il gravame sostenendo, in particolare, che sanzioni ed interessi sarebbero soggetti a prescrizione decennale ove riscossi unitamente ai tributi erariali a cui si riferiscono e aveva, quindi, condannato il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la sentenza della CGT di II grado il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, mentre l’ RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE non si sono difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 111 cost. comma 6, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. attuaz. c.p.c. in quanto la CGT di II grado avrebbe erroneamente liquidato le spese di giudizio a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, costituita con un funzionario delegato invece che con l’Avvocatura dello Stato o con un legale, ed avrebbe omesso del tutto di motivare la decisione relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art . 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art 2948 comma 1 n. 4 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. nella parte in cui la CGT di II grado aveva applicato la disciplina della prescrizione ordinaria a sanzioni ed interessi, mentre tali crediti sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
L’ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte dal ricorrente impone di esaminare preliminarmente il secondo motivo che è fondato.
3.1. Iniziando dall’esame della disciplina della prescrizione dell’obbligazione di interessi , l ‘art. 2948 n. 4 c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
3.2. Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte la norma relativa alla prescrizione degli interessi è norma speciale rispetto alla disciplina della prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, posto che non fa alcuna distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi e che il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione di interessi rispetto all’obbligazione principale da cui sorge si manifesta nel suo momento genetico ed estintivo ma non nel corso della maturazione progressiva del corso degli interessi che vanno a costituire un’obbligazione autonoma e indipendente soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dalla norma speciale.
A tale proposito, infatti, « Questa Corte ritiene – in conformità a quanto osservatosi in dottrina che il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene unicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all’obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l’estinzione dell’obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l’obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell’obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale dalla quale sono sorti (…) (in termini, Cass. S.U. n. 22281 del 2022 cit.; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del 30/09/2019; Cass. n. 17020 del 2014; Cass. n. 4554 del 22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass. n. 16123 del 18/08/2004). La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già
separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale .» ( da ultimo Cass. n. 23052 del 2025). E la disciplina del diritto comune, in assenza di norma speciale, si applica anche all’obbligazione di interessi in materia tributaria ( Cass. n. 13781/2023).
3.2. Con riguardo, in particolare, alla disciplina applicabile all’obbligazione accessoria per interessi dovuti in relazione al debito tributario, la giurisprudenza della Corte è, infatti, consolidata nell’affermare che « In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione – che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione – deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari RAGIONE_SOCIALE sanzioni, nonostante l’assenza di norme speciali.» ( Cass. n. 23052 del 2025 Cass n. 2095 del 2023; Cass. n. 7486 del 2022).
3.3. A ll’obbligazione di interessi accessoria dell’obbligazione tributaria si applica, dunque, in ogni caso, la prescrizione quinquennale secondo la disciplina generale prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c.
3.4. Con riferimento, invece, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, la norma speciale contenuta all’art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente che «il diritto alla riscossione di norme tributarie della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».
La Corte, però, ha sottolineato la necessità di distinguere in relazione al fatto che il diritto alla riscossione derivi o meno da sentenza passata in
giudicato ed ha enunciato il principio secondo cui «il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019, citata dalla ricorrente).» (Cass. n. 7486 del 2022).
In ordine alla disciplina applicabile a ll’obbligazione relativa alle sanzioni connesse alla violazione di norme tributarie, quindi, la giurisprudenza della Corte « distingue tra: i) il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l’art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012 (…); ii) il diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 2022; Cass. n. 13781 del 2023; Cass. n. 12740 del 2020; Cass. n. 28576 del 2017). » ( Cass. n. 23052 del 2025)
3.5. In materia di sanzioni derivanti da violazioni tributarie, dunque, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione è decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., se derivante da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile e quinquennale, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472
del 1997, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile.
3.6. Nel caso di specie la CGT di II grado ha sostenuto che il termine di prescrizione decennale dei tributi erariali si applica anche alle obbligazioni accessorie per interessi e sanzioni ‘ attesa l’unitarietà dello stesso quando il credito per tali voci accessorie venga fatto valere unitariamente a quello principale ‘ , equivocando il senso della pronuncia della Cass. Sez. U. n. 25790 del 2009 che ha, invece, sottolineato l’unitarietà del termine decennale di prescrizione dell’obbligazione tributaria e di quella accessoria relativa alle sanzioni solo nell’ipotesi di esistenza del giudicato sul diritto alla riscossione.
La CGT di II grado ha così errato nell’interpretazione del regime della prescrizione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni, tanto più che neanche ha specificato se, nel caso concreto, il diritto alla riscossione derivasse o meno da sentenza passata in giudicato.
L’accoglimento del ricorso in relazione al secondo motivo assorbe il primo motivo.
Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al secondo motivo, assorbito il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 09.01.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME