Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32172 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32172 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11980/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che le rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, SEZ.DIST. PESCARA n. 482/07/20 depositata il 29/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 482/07/20 del 29/10/2020, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (di
seguito CTR) rigettava l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME avverso la sentenza n. 345/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Chieti (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso del contribuente nei confronti di un’intimazione di pagamento relativa a trentatré cartelle esattoriali concernenti tributi vari, contestualmente impugnate.
1.1. La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) le cartelle impugnate unitamente all’intimazione di pagamento erano state regolarmente notificate; b) il termine di prescrizione dei crediti recati dalle cartelle di pagamento era di dieci anni, salvo che per le tasse automobilistiche; c) detti crediti non erano prescritti in ragione della notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento e preavviso di fermo amministrativo), tutti notificati a mani del figlio o della moglie, senza necessità di alcuna raccomandata informativa.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resistevano con unico controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a cinque motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per avere la CTR omesso di pronunciarsi e di motivare nel dettaglio sulla eccepita nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE singole cartelle di pagamento sottostanti l’intimazione opposta.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. b bis ) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e dell’art. 139 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che in tema di procedimento di notifica della cartella di pagamento la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presumerebbe iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica e non sarebbe necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che i crediti tributari portati dall’intimazione di pagamento opposta siano tutti assoggettati, ivi comprese le somme pretese a titolo di interessi di mora e sanzioni, alla prescrizione ordinaria decennale e non già a quella quinquennale.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancata indicazione, nelle ricevute di pagamento, del numero civico del destinatario degli atti da notificare.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2697 cod. civ., dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuta perfezionata nei confronti del sig. NOME COGNOME, residente in INDIRIZZO, la notifica RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento del 12/09/2012, avvenuta a mani del figlio NOME COGNOME NOME residente in INDIRIZZO, nonostante nella detta raccomandata non fosse indicato il numero civico di destinazione dell’atto, addossando a carico
del ricorrente l’onere probatorio dell’individuazione del luogo dell’avvenuta consegna.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia omessa pronuncia sulle singole notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, è infondato.
2.1. La sentenza impugnata ha affermato espressamente che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate, poi indicando la data di notifica di otto cartelle e allegando, altresì, la circostanza della regolare notificazione anche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento concernenti le tasse automobilistiche.
2.2. La motivazione della CTR, pur non entrando nel dettaglio RAGIONE_SOCIALE singole notificazioni, è sicuramente omnicomprensiva, sicché la censura di omessa pronuncia non è accoglibile.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione della CTR per la quale la notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento effettuata nelle mani di un familiare convivente non abbisogna della raccomandata informativa, è in parte inammissibile e in parte infondata.
3.1. La censura è inammissibile prima di tutto nella parte in cui si ritiene che i rilievi concernenti la regolarità della notifica effettuata nelle mani di familiari conviventi riguardi le cartelle di pagamento. In realtà, l’affermazione della CTR concerne esclusivamente gli atti interruttivi della prescrizione e non anche le cartelle di pagamento, sicché il rilievo non coglie, sotto questo profilo, la ratio decidendi .
3.2. Con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento e preavviso di fermo), la CTR afferma che le notifiche sono state tutte effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a mani di familiari del contribuente.
3.3. Ne consegue che, correttamente, il giudice di appello ha ritenuto la non necessarietà della raccomandata informativa, prevista
unicamente nel caso di notificazione a mezzo messo notificatore, con conseguente infondatezza della censura in parte qua . Sono, peraltro, necessarie le precisazioni che seguono.
3.4. Questa Corte ha più volte affermato che nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa dì nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso (Cass. S.U. n. 8214 del 20/04/2005; Cass. n. 4627 del 16/12/2013; Cass. n. 22151 del 27/09/2013).
3.4.1. Invero, l’art. 139 cod. proc. civ. prevede, ai suoi commi terzo e quarto, che «in mancanza RAGIONE_SOCIALE persone indicate nel comma precedente» – e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, «la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda (…)»; nel qual caso, «il portiere (…) deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata». In questa ipotesi è richiesto un minor grado di conoscibilità, rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 140 cod. proc. civ., dove il momento di perfezionamento della notifica esige quel quid pluris costituito dalla ricezione della raccomandata.
3.4.2. Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta, come nel caso di specie, ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente (e, dunque, anche le intimazioni di pagamento e il preavviso di fermo). Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario
e non quelle previste dalla l. 20 dicembre 1982, n. 890; con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o a soggetto autorizzato, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di una ulteriore raccomandata (Cass. n. 9866 del 11/04/2024; Cass. n. 10037 del 10/04/2019; Cass. n. 9240 del 03/04/2019; Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass. n. 8293 del 04/04/2018; Cass. n. 12083 del 13/06/2016).
Il terzo motivo, con il quale si contesta la prescrizione decennale dei crediti erariali, è fondato nei limiti di cui appresso si dirà.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla riscossione dei tributi (o RAGIONE_SOCIALE sanzioni) previsti per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, è soggetto al termine di prescrizione generale decennale previsto dall’art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità ( ex multis , Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del 09/08/2016).
4.1.1. Diversamente, nel caso in cui il tributo o la sanzione non siano stati accertati da sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione è soggetto ai termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi ordinari dell’azione amministrativa/tributaria e, quindi, ai termini specificamente previsti per i singoli tributi o per le singole sanzioni (cfr. Cass. n. 24278 del 03/11/2020).
4.1.2. In caso di interruzione della prescrizione, inoltre, il relativo termine ordinario di prescrizione (come detto, diverso per i singoli tributi) ricomincerà a decorrere, nella sua interezza, dalla notifica dell’atto impositivo, della cartella di pagamento e di ogni altro atto
validamente interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).
4.2. Nel caso di specie, la CTR ha chiarito che i crediti di cui all’avviso di intimazione sono tutti soggetti alla prescrizione decennale (ad eccezione dei crediti per tasse automobilistiche). Con riferimento a detti crediti (e non anche ai crediti per tasse automobilistiche, cui nemmeno il ricorrente fa riferimento) ha ritenuto non maturata la prescrizione in ragione RAGIONE_SOCIALE plurime interruzioni dei relativi termini in ragione della notifica di varie intimazioni di pagamento e di un preavviso di fermo.
4.3. Peraltro, i tributi recati dalle cartelle di pagamento impugnate riguardano sicuramente crediti erariali soggetti al termine di prescrizione decennale (Cass. n. 33213 del 29/11/2023), ma anche sanzioni e interessi maturati su detti crediti, soggetti al termine di prescrizione quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023). E la contestazione dell’esistenza di una prescrizione quinquennale della pretesa creditoria è stata formulata dal contribuente fin dal ricorso introduttivo del giudizio.
4.4. Con riferimento a sanzioni e interessi, pertanto, il motivo è fondato, dovendo il giudice del rinvio verificare l’intervenuta maturazione del termine prescrizionale quinquennale.
Il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazioni effettuate nei confronti del figlio del contribuente, sono inammissibili.
5.1. Il ricorrente sostiene che gli atti interruttivi della prescrizione sono stati notificati al figlio presso il domicilio di quest’ultimo (che risiede nello stesso Comune e nella stessa via, ma ad un indirizzo diverso), non già presso il proprio domicilio.
5.2. Tale affermazione, peraltro, si scontra, in primo luogo, con l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, che, invece, ha ritenuto
che la notifica sia stata effettuata al figlio convivente presso il domicilio del contribuente.
5.3. Secondariamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo » (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019).
5.4. I motivi proposti difettano, pertanto, di specificità, non avendo il ricorrente trascritto le relate di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione, così impedendo a questa Corte la compiuta valutazione del vizio denunciato, posto il diverso apprezzamento degli atti compiuto dal giudice di appello.
In conclusione, va accolto, nei limiti di cui si è detto, il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME