Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17395 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30359/2022 R.G. e sul ricorso riunito iscritto al n. 30406/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende in entrambi i procedimenti riuniti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Catania, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende nel solo procedimento n. 30359/2022 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZ. ST. CATANIA n. 4974/06/22 depositata il 27/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4974/06/22 del 27/05/2022 la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE – Sezione staccata di Catania (di
seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 12917/04/18 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di intimazione n. 29320189000273001, nonché avverso la prodromica cartella esattoriale n.NUMERO_DOCUMENTO ed il sottostante ruolo.
1.1. Con i predetti atti RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) invitava la società contribuente al pagamento della somma di euro 155.968,94 per IVA relativa all’anno d’imposta 2004.
Avverso la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE proponeva due distinti ricorsi per cassazione, di analogo contenuto, entrambi affidati a tre motivi e illustrati con memorie.
NOME resisteva con controricorso nel solo procedimento n. 30359/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 30406/2022 al procedimento n. 30359/2022, essendo stati proposti due ricorsi avverso la medesima sentenza.
1.1. Il ricorso n. 30406/2022 va, peraltro, dichiarato inammissibile: trattasi di ricorso di contenuto analogo a quello iscritto al n. 30359/2022 e, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, iscritto per mero errore.
1.2. Va, dunque, esaminato il solo ricorso n. 30359/2022.
Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che il ricorso è ammissibile -diversamente da quanto affermato dalla controricorrente -in quanto dall’esposizione in fatto in esso contenuta si apprezza pienamente sia l’oggetto del giudizio, sia la portata RAGIONE_SOCIALE censure proposte dal ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente: a) in ordine al rilievo concernente la necessità che la documentazione tardivamente prodotta in primo grado debba essere tempestivamente riprodotta in appello; b) in ordine al rilievo sollevato dalla società contribuente di mancata conformità dell’intimazione al modello ministeriale.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
3.3. Orbene, con riferimento alla censura sub a), la CTR ha affermato che la tardiva costituzione di RAGIONE_SOCIALE, in ragione della non perentorietà del termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, non impedisce la difesa in giudizio della parte resistente, né la produzione di documenti.
3.4. Tale motivazione non è affatto apparente perché idonea a rendere palese la ratio decidendi : il giudice di appello ha ritenuto ammissibili sia le difese spiegate da RAGIONE_SOCIALE, tardivamente costituitasi, sia la relativa produzione documentale, con ciò assorbendo anche l’ulteriore questione posta dalla ricorrente.
3.5. Con riferimento alla censura sub b), la CTR ha affermato che «L’intimazione contiene un chiaro riepilogo ‘dettaglio del
debito’ della cartella e della pretesa a cui si riferisce e soddisfa i requisiti previsti dalla norma dall’art. 50 D.P.R. 602/73».
3.6. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, con la quale, peraltro, il giudice di appello chiarisce che l’avviso di intimazione risponde ai requisiti previsti dalla legge. Ne consegue che, anche in questo caso, la motivazione non è apparente, in quanto idonea a rendere palese la ratio decidendi .
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente circa la maturata prescrizione quinquennale del credito relativo alle sanzioni ed agli interessi.
4.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, n. 4, e 2953 cod. civ., nonché dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente ritenuto decennale la prescrizione del credito per interessi e sanzioni.
Il secondo motivo è infondato, mentre è fondato il terzo motivo di ricorso.
5.1. La CTR ha affermato, sia pure motivando per relationem ad altra sentenza, che «le cartelle non impugnate nei termini prescrizionali diventano titolo esecutivo la cui prescrizione si riconduce al termine ordinario (dieci anni) e non a quello e relativo all’imposta ovvero alle sanzioni e agli interessi di cui è oggetto la cartella stessa».
5.2. Trattasi di motivazione niente affatto apparente, perché idonea a rendere evidente la ratio decidendi su cui si è fondato il ragionamento del giudice (con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso).
5.3. Tuttavia, la motivazione è erronea, essendo pacifico, nella giurisprudenza della S.C., da un lato, che il termine prescrizionale sia quello ordinariamente previsto per le singole imposte o tributi anche a seguito della notifica di una cartella di pagamento non opposta, atteso che il termine prescrizionale ordinario si applica solo a seguito di titolo giudiziale passato in giudicato (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. n. 11800 del 15/05/2018; Cass. n. 33797 del 19/12/2019); dall’altro lato, che a sanzioni e interessi si applica in ogni caso la prescrizione quinquennale (Cass. n. 13781 del 18/05/2023; Cass. n. 2095 del 24/01/2023; Cass. n. 7486 del 08/03/2022).
In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso n. 30406/2022; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
Va, invece, accolto il terzo motivo del ricorso n. 30359/2022, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso n. 30359/2022, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Di chiara inammissibile l’impugnazione proposta con il ricorso n. 30406/2022.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, dPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza, limitatamente al ricorso n. 30406/22, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/11/2023.