Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8614  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26540 -2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA,  presso  l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso  la  sentenza  n.  1601/2021  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/3/2021; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 25/3/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME  COGNOME  propone  ricorso,  affidato  a  quattro  motivi,  per  la cassazione  della  sentenza  indicata  in  epigrafe,  con  cui  la  Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 24531/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento e relative cartelle esattoriali.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Il contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., «nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ, in relazione alla specifica eccezione, contenuta nel ricorso in primo grado e riproposta in chiave impugnatoria in appello, concernente la nullità della gravata intimazione di pagamento in ragione del mancato perfezionamento della notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento, stante la mancata prova dell’invio RAGIONE_SOCIALE raccomandate informative prescritte dalla Legge n. 890/1982, in combinato con gli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. bbis, del D.P.R. n. 600/1973».
1.2.  Con  il  secondo  motivo  il  ricorrente  denuncia,  in  subordine,  ai sensi  dell’art.  360,  primo  comma,  n.  3),  c.p.c.  «violazione  e/o  falsa
applicazione degli artt. 7 e 14 della Legge n. 890/1982, in combinato con gli artt. 26 del D.P.R.n. 602/1973 e 60, comma1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600/1973» per avere «i Giudici regionali … implicitamente ritenuto regolare la notifica RAGIONE_SOCIALE c artelle di pagamento, prodromiche all’ intimazione di pagamento impugnata, nonostante la eccepita mancanza di prova dell’invio RAGIONE_SOCIALE prescritte raccomandate informative, con conseguente ‘nullità’ per un verso, dell’ intimazione, in quanto non preceduta dalla regolare notifica dell’atto prodromico presupposto, e, per altro verso, ‘prescrizione e decadenza’ dall’azione accertatrice e riscossiva, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, 43 del D.P.R. n. 600/1973, 17,comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 602/1973, 1, comma 5-bis, lett. 5), del D.L. n. 106/2005, nonché degli artt. 42 e 43 del D.P.R.n. 600/1973».
1.3. Per il principio della ragione più liquida va esaminato il secondo motivo, che è inammissibile, con assorbimento del primo motivo.
1.4. Premesso che nella specie la CTR ha espressamente accertato che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate è stata effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la censura è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c. in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme agli ormai consolidati principi giurisprudenziali in materia (cfr. Cass. nn. 20700 e 10131 del 2020, in motiv., Cass. n. 10037 del 2019, Cass. n. 802 e n. 28872 del 2018, Cass. n. 29022 del 2017, Cass. n. 3254 e n. 12083 del 2016, Cass. n. 16949 del 2014), con l’autorevole avallo della Corte costituzionale che con la sentenza n. 175 del 2018 ha dichiarato la conformità a Costituzione della citata disposizione, senza che, peraltro, parte ricorrente abbia dedotto elementi tali da far per pervenire ad un diverso orientamento.
1.5. Infatti, per quanto riguarda la necessità dell’invio della seconda raccomandata  informativa,  per  le  cartelle  notificate  a  mezzo  posta ordinaria,  ex  art.  26  del  DPR  n.  602/1973,  questa  Corte  è  ferma  nel ritenere  che  gli  uffici  finanziari  possono  procedere  alla  notificazione  a
mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, al che consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 e tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, mentre la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e RAGIONE_SOCIALE singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interessa alla società concessionaria -di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale -c on specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata ai portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319 del 2014) -senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.
1.6. In questa direzione, del resto, depone anche il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo.
2.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere  i  Giudici  regionali,  dopo  aver  ‘accertato la  rituale  notifica  RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese all’atto opposto’, negato l’autonoma impugnabilità dell’ intimazione  di  pagamento e  dichiarato  inammissibile  il  gravame  del
contribuente»  con  riguardo  ad  ogni  doglianza  attinente  il  merito  della pretesa tributaria.
2.2. La censura è parimenti inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. in quanto con orientamento ormai consolidato questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 37259 del 2021) ha affermato che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, cosicché non è ammissibile, come nel caso in esame, l’impugnazione de ll’intimazione di pagamento per dolersi di vizi inerenti alla cartella esattoriale prodromica alla stessa, già notificata e non opposta nei termini.
2.3. Il giudice del merito ha fatto correttamente applicazione di tale principio di diritto, senza pronunciarsi sulle «eccezioni di merito riguardanti la pretesa tributaria».
3.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., « violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ, anche in relazione all’art. 24 Cost, avendo i Giudici regionali erroneamente dichiarato ‘assorbiti’ gli ‘ulteriori profili di doglianza dell’appellante’, … perché … la ‘notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese all’atto opposto’ sarebbe stata ‘rituale’ … omettendo … di pronunciarsi sulle ulteriori censure del Contribuente, logicamente e giuridicamente indipendenti rispetto alle questioni decise dalla sentenza di appello, e segnatamente: la specifica domanda, formulata in primo grado e riproposta … in appello, concernente … l ‘illegittimità dell’ intimazione di pagamento impugnata in quanto tardiva, essendo stata la medesima intimazione notificata successivamente al… decorso del termine prescrizionale per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE pretese di cui alle menzionate cartelle, in violazione degli artt. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché dell’art. 28 della Legge n. 68 9/1981 …; i) la specifica domanda, formulata in primo grado e riproposta … in appello, concernente ‘ l’inesistenza giuridica’ dell’ intimazione di pagamento
impugnata per vizi propri, e segnatamente ‘per mancanza dei requisiti essenziali -art. 21septies e 21octies L. 241/90 (difetto di motivazione)’, in quanto ‘priva di elementi essenziali quali: a) l’indicazione dell’autorità competente per territorio a ricevere il ricorso; b) l’indicazione della fattispecie da cui derivano gli importi intimati conseguente impossibilità di individuare l’autorità giurisdizionalmente competente a ricevere e trattare il ricorso; c) l’allegazione degli atti prodromici ai sensi dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 7 della L. 212/2000;d) l’indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi richiesti’ … ; oltre che sottoscritta ‘da funzionari privi dei poteri previsti dalla legge o sprovvisti della delega da parte del direttore dell’ufficio’ … , in violazione dei ‘principi di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2 001’ … , nonché di cui ‘all’art. 42, comma 1, DPR 600/1973 e all’art. 7 L. 212/2000’ ».
3.2. La doglianza è fondata nei limiti di seguito illustrati.
3.3. Quanto al lamentato difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento è dirimente evidenziare che l’avviso di intimazione è normativamente previsto dall’art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973 («2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»).
3.4.  Dalla  dizione  legislativa  si  evince  chiaramente  che  l’avviso  di intimazione  è  un  atto  vincolato,  in  quanto  redatto  in  relazione  ad  un modello ministeriale e avente come contenuto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, al che consegue che non occorre  che  l’avviso  di  intimazione  contenga  una  motivazione  che  si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente
il  riferimento  alla  cartella  di  pagamento  in  precedenza notificata, atteso che la ratio di  tale  norma,  come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell’inidoneità  dell’intervento  dei  soggetti,  ai  quali  è  riconosciuto  un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U. n. 14878 del 2009).
3.5. Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (cfr. Cass. nn. 10692 del 2024 e Cass. n. 28689 del 2018), con conseguente infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze del contribuente.
3.6. Parimenti non trovano fondamento le censure circa il dedotto vizio di sottoscrizione dell’intimazione di pagamento, atteso che, come precisato questa Corte nell’ordinanza n. 6417 del 2019, «l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell’intimazione ad adempiere, «da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la RAGIONE_SOCIALE degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell’intimazione ad adempiere, ex art. SO, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 25773 del
2014): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)».
3.7. A seguire, va premesso che l’ assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, al che consegue che l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (cfr. Cass. n. 26507 del 2023, 12193 del 2020)
3.8. Ciò posto, la sentenza impugnata ha ritenuto assorbito anche il motivo di appello relativo alla dedotta tardività della notifica dell’intimazione di pagamento , affermando che «in mancanza dell’opposizione alle cartelle di pagamento nei termini di legge, le stesse …(erano)… divenute inoppugnabili».
3.9. Le doglianze dianzi illustrate attengono, tuttavia, alla prescrizione che  si  assume  maturata  tra  la  data  di  notifica  RAGIONE_SOCIALE  cartelle  e  quella dell’intimazione  di  pagamento, cosicché,  non  essendo  attinenti all’atto prodromico divenuto definitivo, erano sindacabili nel presente giudizio in
presenza  dell’interesse  del  contribuente  ad  un’indagine  del  Giudice  del merito circa la sussistenza del decorso del termine di prescrizione alla data di notifica dell’atto impugnato , né, d’altra parte, potrebbe configurarsi una pronuncia di rigetto implicito, stante la chiara autonomia logico-giuridica della questione in esame rispetto a quelle oggetto di esame e motivazione in sentenza, come dianzi illustrate.
L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere cassata in accoglimento  del  quarto  motivo  di  ricorso,  nei  limiti  sopra  indicati,  con rigetto  dei  rimanenti  motivi,  e  la  causa  rinviata  alla  Corte  di  giustizia tributaria  di  secondo  grado  del  Lazio  in  diversa  composizione,  la  quale provvederà  ad  esaminare  le  doglianze  dianzi  illustrate,  erroneamente considerate assorbite.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  quarto  motivo  di  ricorso  nei  limiti  indicati  in motivazione, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione  al  motivo  accolto  e  rinvia,  anche  per  le  spese,  alla  Corte  di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.3.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)