Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29081/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), e quindi ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dal predetto avvocato ricorrenti-
-contro-
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. CATANIA n. 3796/2022 depositata il 28/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano avanti la CTP di Catania l’intimazione di pagamento n. 293 2012 9080866204/000 notificata in data 09/10/2012 per IVA in relazione all’a.i. 2007.
La CTP, nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE, la quale controdeduceva che la cartella di pagamento sottesa alla impugnata intimazione era stata notificata in data 24/09/2003, con sentenza n. 9649/2018 dep. il 26/09/2018, rigettava il ricorso, osservando (come da ricorso per cassazione) che ‘l’agente della riscossione ha provato l’avvenuta notifica della cartella esattoriale prodromica all’impugnazione …. Ne consegue la tardività delle censure relative all’esistenza del titolo ed al merito delle impugnate iscrizioni a ruolo, non tempestivamente sollevate, e l’infondatezza delle censure relative alla prescrizione ed alla decadenza dell’Amministrazione finanziaria’.
I contribuenti proponevano appello, rigettato dalla CTR della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione.
-La parte appellante censura la sentenza sostenendo che erroneamente il Giudice di Primo Grado ha rigettato la eccezione di intervenuta prescrizione del credito intimato, omettendo d rilevare che, trattandosi nella fattispecie di sanzione pecuniaria IVA ed interessi, era ampiamente decorso, dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella di successiva notifica della intimazione, il termine di prescrizione quinquennale : Violazione dell’art. 20 del D. Lgs 472/1997 e dell’art. 2948 n. 5 .
-La parte appellata ritiene immune da vizi la sentenza appellata poiché, diversamente da quanto sostenuto dagli
appellanti, la cartella di pagamento cui si riferisce l’atto d’intimazione opposto, è stato preceduto dalla regolare notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 24/09/2003, come da documentazione e referto di notifica prodotto in giudizio ed ha ad oggetto l’IVA per l’anno 1997 e i relativi interessi e non le sanzioni, come si evince peraltro dall’estratto di ruolo prodotto in copia.
Chiede, quindi, il rigetto dell’eccezione sulla omessa pronuncia riguardo alla dedotta prescrizione del credito e delle sanzioni, precisando che alla data di notifica dell’atto d’intimazione 09/10/2012 non era spirato il termine di dieci anni, previsto nelle ipotesi come quella in specie di ruolo avente ad oggetto le imposte non pagate liquidate a seguito del controllo del Modello di dichiarazione IVA.
-Il Collegio osserva che la censura prospettata dagli appellanti deve essere disattesa in quanto infondata, priva di pregio ed inammissibile.
4.1. -La cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, prodromica all’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, è stata regolarmente notificata e si è resa definitiva per mancata impugnazione. Sul punto non v’è più contestazione.
4.2. -L’intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta .
4.3. -Nell’ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l’eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta
eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella (v. Cass. n. 3743 del 14 febbraio 2020, n. 3743).
4.4. -In mancanza di detta impugnazione, la notifica della cartella di pagamento è da ritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto iniziati nuovamente a decorrere dalla data della notifica (24 settembre 2003) e sono stati ulteriormente interrotti dalla data di notifica dell’intimazione di pagamento, impugnata nella presente sede (09.10.2012).
4.5. -Nella fattispecie in esame, giusta specifica descrizione contenuta nella pagina ‘Dettaglio degli addebiti’ dell’intimazione di pagamento impugnata, la somma per la quale è stato richiesto il pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non comprende in alcun modo sanzioni ma riguarda tributi erariali (IVA e IVA interessi 2007) e quindi, è da ritenere non ancora decorso il termine prescrizionale decennale, ai medesimi applicabile (cfr. ex multis, Cass. n. 16713 del 2016).
Propongono i contribuenti ricorso per cassazione con un motivo. L’agente della riscossione resta intimato.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione del’art. 2948 coma 1 n. 4 del Codice Civile in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (Nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge per non avere la Commissione Tributaria Regionale accolto la censura di prescrizione quinquennale del credito portato da interessi)’.
1.1. ‘A norma dell’art. 2948 n. 4 C.C. gli interessi si prescrivono in cinque anni. Ebbene, con l’unico motivo di impugnazione
proposto con l’atto di appello spiegato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 9649/2018, COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano censurato la sentenza di primo grado per non avere il Giudice di prime cure dichiarato la prescrizione, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, non solo del credito portato dalle sanzioni ma anche del credito portato dagli interessi e soggetto al termine di prescrizione quinquennale e non a quello decennale previsto per i tributi erariali. Si trascrive di seguito il relativo capo di censura: .’ ‘Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale dopo avere rilevato che la somma per la quale era stato richiesto il pagamento non comprendeva le sanzioni ma riguardava sia IVA sia i relativi interessi, ha ritenuto applicabile all’intero credito portato dalla impugnata intimazione di pagamento, comprendente anche gli interessi di ritardata iscrizione e gli interessi di mora maturati successivamente alla notifica della cartella, il termine lungo di prescrizione decennale ‘. ‘Orbene , sia l’obbligazione relativa alla sanzione pecuniaria sia quella relativa agli interessi, ove non scaturiscano da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, sono legate dal vincolo di accessorietà con la obbligazione principale solo nel momento genetico della loro nascita e formazione, sicché una volta sorte, sono del tutto svincolate ed autonome rispetto alla obbligazione di pagamento del tributo principale e le loro vicende rimangono indipendenti dal debito di imposta’. ‘La Commissione Tributaria Regionale nel ritenere applicabile il termine lungo di prescrizione decennale non solo allIVA ma anche agli interessi iscritti a ruolo ed agli interessi di mora maturati successivamente alla notificazione della prodromica cartella di pagamento, ha violato il disposto di cui al sopra richiamato art 2948 n. 4 c.c., e ciò in quanto il ‘Giudice a quo’ avrebbe dovuto dichiarare prescritti sia gli interessi di ritardata iscrizione, dettagliatamente e distintamente
riportati in Euro 1.493,71 nella intimazione di pagamento, sia gli interessi di mora maturati successivamente alla data di notificazione della cartella di pagamento e fino alla data del 08/10/2007 e per l’effetto annullare la impugnata intimazione’.
Il motivo è fondato ai sensi e nei limiti della motivazione in appresso.
2.1. Deve muoversi dall’incensurato accertamento in fatto compiuto dalla CTR secondo cui, nella specie, si verte di intimazione di pagamento conseguente a cartella di pagamento avente a sua volta ad oggetto esclusivamente IVA ed interessi, escluse sanzioni.
Il diverso tenore del motivo sul punto, d’altronde, non trova riscontro neppure nel testo dell’intimazione riprodotta a fini di autosufficienza, ove il debito originario (da cui scaturisce la voce: ‘Totale tributi’) si compone delle due sole seguenti voci: ‘001 010I 1997 Imposta sul valore aggiunto 6.002,26’ e ‘002 014I 1997 IVA interessi 1.493,71’.
2.2. A mente di ciò, vero è quanto afferma la CTR secondo cui i vizi della cartella possono essere fatti valere solo con la relativa impugnazione, ragion per cui, resasi definitiva la cartella, gli stessi non possono essere recuperati con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento.
2.3. Nondimeno, con specifico riferimento agli interessi, la relativa obbligazione è meramente accessoria alla – e pertanto non si fonde con la -principale, riguardante l’imposta. Pertanto, l’obbligazione per interessi, portata dalla cartella pur in uno a quella riguardante l’imposta, continua a soggiacere alle regole sue proprie, anche in punto di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ.
2.4. In tal senso si è ‘funditus’ espressa questa Suprema Corte, laddove ha rammentato che, ‘in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.’ (Sez. 6 -5, n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137 -01, la quale, in motivazione, citando precedenti conformi, rammenta che, in materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.’).
2.5. Completa il quadro esegetico quanto condivisibilmente osservato in un ampio sviluppo motivazionale da Sez. 5, n. 13781 del 08/11/2022:
5.9.1. La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
5.9.2. La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell’obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in
caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass. n. 11655 del 16/06/2020), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass. n. 14214 del 05/05/2022) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass. n. 28930 del 05/10/2022), quali quelli previsti dall’art. 1499 cod. civ. (Cass. n. 11605 del 14/05/2018).
5.9.3. Una analoga impostazione del legislatore si rinviene in tema di collocazione nel grado ipotecario. L’art. 2855, secondo comma, cod. civ. dispone che il privilegio ipotecario opera «qualunque sia la specie di ipoteca», collocando nello stesso grado gli «interessi dovuti»; che si tratti, pertanto, di interessi prodotti da capitale di ipoteche iscritte su fonte volontaria (dove gli interessi sul capitale sono di natura corrispettiva) o di ipoteche giudiziali, derivanti da provvedimenti giurisdizionali (dove gli interessi prodotti sono di natura moratoria), vi è sempre collocazione privilegiata sul ricavato del bene liquidato, quale che sia la natura, corrispettiva o moratoria, dell’interesse prodotto (Cass. n. 17044 del 28/07/2014). 5.9.4. Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell’obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi, propri del diritto commerciale, e moratori, quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le originarie e distinte discipline.
5.9.5. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) – come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell’obbligazione ‘accessoria’ degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall’obbligazione pecuniaria, l’obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all’obbligazione principale; e lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, attraverso l’introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzione dell’obbligazione degli interessi rispetto all’obbligazione principale si rinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione del pagamento (art. 1194 cod. civ., che prevede la preventiva imputazione del pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale), quale conseguenza automatica del pagamento, inteso quale estinzione satisfattiva dell’obbligazione pecuniaria (Cass. n. 10692 del 20/05/2005).
5.10. Del tutto avulso dalla giurisprudenza di questa Corte appare, inoltre, l’ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell’obbligazione degli interessi risulterebbe agganciata a quella dell’obbligazione in sorte capitale. Questa Corte ritiene -in conforto osservatosi in
dottrina -che il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene unicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all’obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l’estinzione dell’obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l’obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell’obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili «di autonome vicende rispetto all’obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente» .
5.11. La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale .
5.13. Se questo è il quadro che si trae dalla disciplina ordinaria, deve dedursi che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l’assenza di norme speciali. Né si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune .
Alla luce di quanto precede, duplice è l’errore in cui la CTR ritenendo la prescrizione decennale – è incorsa nella sentenza impugnata:
-per un verso, non ha verificato la già eventualmente maturata, al momento della notificazione dell’intimazione di pagamento, della prescrizione quinquennale in riferimento alla somma nell’intimazione pretesa come: ‘Iva interessi 1.493,71’, ossia interessi a valere sul dovuto a titolo di imposta secondo il titolo;
-per altro verso, non ha limitato la maturazione degli interessi di mora, separatamente esposti nell’intimazione per l’ammontare di euro 5.105,84, al solo quinquennio anteriore alla notificazione dell’intimazione stessa.
Il tutto, come detto, in ragione dell’unico termine, giust’appunto quinquennale, di prescrizione degli interessi di qualsivoglia natura, salvi, ovviamente, atti di interruzione o cause di sospensione.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione;
cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 29 maggio 2024.