Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
Oggetto: interessi sanzioni amministrative pecuniarie -prescrizione -principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2227/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC EMAIL),unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3336/9/17, depositata l’8 .6.2017 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 8340/13/16 di rigetto del ricorso introduttivo avverso l’ iscrizione ipotecaria conseguente a mancato pagamento della cartella di pagamento n.097205028166795 per l’importo di euro 374.227,88 oltre sanzioni ed interessi in relazione all’anno di imposta 2001.
Il giudice d’appello confermava integralmente la decisione resa dal giudice di prime cure, ritenendo da un lato che il credito posto a base dell’iscrizione ipotecaria fosse divenuto definitivo a seguito di sentenza sfavorevole alla contribuente e passata in giudicato, con la conseguenza che ogni contestazione relativa al merito della pretesa impositiva fosse estranea all’odierno giudizio.
Dall’altro, la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria ben poteva avvenire da parte dell’agente della riscossione anche a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/73 e, in ogni caso, eventuali vizi della
notifica sarebbero comunque stati sanati dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente, avendo l’atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 codice di procedura civile. Infine, il termine di prescrizione applicabile era decennale in virtù dell’art. 2953 codice civile dal momento che nel caso di specie era intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi, cui replica con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, mentre l’agente della riscossione non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso alle pagg.6-7, viene dedotta l’ «illegittimità della sentenza per errata e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla carenza di motivazione dell’atto impugnato».
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La tecnica di formulazione della censura è gravemente carente dal momento che non solo non individua il pertinente paradigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., ma neppure una singola previsione di legge che pure assume essere stata violata. Inoltre, come eccepito in controricorso, la doglianza è una mera aspecifica riproposizione di una questione di merito già vagliata dal giudice e non accolta.
Con il secondo motivo di ricorso, senza indicazione del paradigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., comunque individuabile nel n.3, la ricorrente prospetta l’ «illegittimità della sentenza per errata e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative alla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria».
La censura si appunta sul capo della sentenza d’appello che ha stabilito: «più volte la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria può avvenire anche a mezzo a posta secondo la previsione dell’art. 26 d.P.R. 602/73(per tutte, Cass. n. 5898/2015). In ogni caso deve rilevarsi che eventuali vizi della notifica risulterebbero comunque sanati dalla proposizione
del ricorso da parte del contribuente, avendo l’atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.» .
Al proposito, la ricorrente sostiene in primo luogo che la procedura dell’art.26 del d.P.R. n.602/73 non sarebbe stata rispettata e, in secondo luogo, che l’iscrizione ipotecaria impugnata «non ha natura riscossiva, al contrario riveste totalmente una valenza cautelare, e pertanto deve essere inoltrato al soggetto passivo destinatario con gli strumenti previsti dal codice di rito per la notifica degli atti giudiziari».
La censura è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
4.1. È inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui ritiene, apoditticamente, che l’art. 26 del d.P.R. n.602/73 non sarebbe stato rispettato, non chiarendo perché e non riproducendo copia della notifica nel ricorso per permettere di apprezzare la decisività della censura a fronte di un accertamento da parte del giudice del merito di regolarità della notificazione.
4.2. È infondata nella parte in cui ritiene non applicabile l’art.26 cit. Per interpretazione giurisprudenziale cui va data ulteriore continuità (Cass. Sez. 5, n. 17248 del 13/07/2017), dev’essere affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la notifica dell’ iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Infatti, la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario
della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
La terza censura denuncia, senza indicazione di alcun paradigma di cui a ll’art.360 primo comma cod. proc. civ., individuabile nondimeno nel n.3, « l’ illegittimità della sentenza per errata e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative alla prescrizione del diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni», con riferimento alla statuizione del giudice d’appello in punto di prescrizione quanto agli interessi sulle sanzioni, che sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale. Dal momento che la cartella di pagamento sottesa all’iscrizione ipotecaria è «divenuta definitiva in data 4 gennaio 2010 per passaggio in giudicato della sentenza della CTP del 13/11/2008 (…) la sentenza del Giudice di Prime Cure è errata laddove tiene in considerazione gli interessi conteggiati nella cartella esattoriale oggetto già del giudizio conclusosi con provvedimento passato in giudicato. Il fatto è che successivamente al passaggio in giudicato della sentenza sono stati conteggiati ulteriori interessi sui tributi, nonostante sia trascorso il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della stessa alla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.».
Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
6.1. La censura innanzitutto è aspecifica e contraddittoria nella sua tecnica di formulazione nella parte in cui non individua con precisione il titolo giudiziale né gli interessi e ciò è causa di inammissibilità perché preclude ancora una volta di apprezzare la decisività della censura.
6.2. In ogni caso, la doglianza non può trovare ingresso nella parte in cui fa riferimento alla prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e agli interessi
sulle sanzioni successivi al passaggio in giudicato della sentenza perché, ragionando da Cass. Sez. U, n. 25790 del 10/12/2009 e Cass. Sez. 5, n. 9431 del 09/04/2024, va affermato nella fattispecie il principio di diritto secondo il quale: « Il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie, sorte a seguito del ritardo nel pagamento dell’imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell’avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l’art. 2953 cod. civ., che disciplina, in via generale, l ‘ actio iudicati . ».
In applicazione del principio suddetto, la prospettazione alla base della censura è anche infondata in diritto.
Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in favore dell’RAGIONE_SOCIALE costituita.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE in euro 5.800 per compensi, oltre spese generali prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 4.7.2024