Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23052 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2575/2020 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata in data 8 settembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Con apposito avviso veniva intimato alla società RAGIONE_SOCIALE il pagamento di ventotto cartelle.
La CTP accoglieva l’eccezione di prescrizione con riferimento ad alcune cartelle e la respingeva con riferimento ad altre, per le quali
PRECRIZIONE INTERESSI SANZIONI
veniva proposto gravame respinto però dalla CTR con la sentenza riportata in epigrafe.
La contribuente ha proposto ricorso in cassazione avverso quest’ultima, affidato ad un unico motivo.
L’ Agenzia della riscossione ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico mezzo si denuncia l a citata società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 cod. civ. e 20, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo l’applicabilità de l termine quinquennale della prescrizione del credito per interessi, sanzioni e altri oneri di riscossione, in tal senso censurando la CTR che, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che anche per gli accessori in materia tributaria andrebbe applicato il termine decennale.
1.1. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
Come già in plurime occasioni affermato, ‘Questa Corte ritiene – in conformità a quanto osservatosi in dottrina – che il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene unicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all’obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l’estinzione dell’obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l’obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell’obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione
autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale dalla quale sono sorti (…) (in termini, Cass. S.U. n. 22281 del 2022, cit.; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del 30/09/2019; Cass. n. 17020 del 2014; Cass. n. 4554 del 22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass. n. 16123 del 18/08/2004). La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale’. Pertanto ‘deve dedursi che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l’assenza di norme speciali. Né si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune’ ( in questi complessivi termini cfr. la recente Cass. n. 13781/2023)
1.2. In ordine alle sanzioni l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l’art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 ‘la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l’art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012 (…); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)’.
Del resto ‘la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.’
Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, infine, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce
principio generale dell’ordinamento tributario, non ravvisandosi in merito alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
2. Alla stregua di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e derivante rinvio alla CGT del Lazio, che -in diversa composizione – si uniformerà al seguente principio di diritto: ‘ la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l’assenza di norme speciali ‘ .
Il giudice di rinvio provvederà anche alle sulle spese di lite del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.