Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18523 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6082/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOME COGNOME, con studio in Pietravairano (CE), elettivamente domiciliat a presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
E
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO COMPETENZA PER TERRITORIO
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2021, n. 6174/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2021, n. 6174/10/2021, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 028/2019/00088680/64 per la somma di € 6.294,33 (con i relativi accessori) da parte del l’Agenzia delle Entrate Riscossione -Ufficio di Caserta, in dipendenza di avviso di liquidazione n. 08/00627/000029 per imposta sulle successioni da parte dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma I, in riferimento alla dichiarazione di successione del 15 dicembre 2008, n. 29 -vol. 627 in morte di NOME COGNOME deceduta il 2 novembre 2007, n. 29, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell ‘Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta l’1 luglio 2020, n. 1148/11/2020 , con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione fosse articolata in uffici territoriali con competenza estesa all’intero territorio nazionale.
L ‘ Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione sono rimaste intimate.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia: « I. Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. Errata interpretazione dell’art. Art 1 DL 193/2016 conv. in legge 01 dicembre 2016, n. 225 », giacché « la CTR erra del tutto nella interpretazione della normativa indicata, pertinente proprio al caso di specie, normativa che non giustifica la notifica della cartella di pagamento da parte di soggetto territorialmente incompetente e che si applica indiscutibilmente anche all’Agenzia Entrate Riscossione. La cartella di pagamento è, pertanto, NULLA per incompetenza del soggetto notificante ».
A suo dire: « La CTR erra ove riporta la motivazione della sentenza di I grado giudicando apoditticamente ‘non pertinente’ il richiamo della normativa da parte del ricorrente che al contrario non solo riporta la tesi sostenuta nel I grado di giudizio ma la documenta con dovizia di riferimenti normativi e giurisprudenziale (al limite da non condividere ma certamente pertinenti e specifici nell’impugnare quanto sostenuto dalla CTP) ».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia: « II. Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. Falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in una con l’art. 11, comma 1, del D.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. Con mod. dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, applicazione dell’art. 11 d.l. 151/91 », giacché « la CTR erra nella motivazione sopra riportata ove ritiene che nel caso in parola la sussistenza del domicilio di uno degli obbligati in solido (non più, scilicet , vedi oltre sub B.) è Caserta, l’agente della riscossione territorialmente competente per quest’ultimo
territorio lo sarebbe anche a notificare cartelle di pagamento a soggetti non residenti nella provincia di Caserta ».
A suo dire: « A. La tesi non può esser condivisa perché stravolge il senso letterale e logico della norma di riferimento ( id est: art 11 d.l. 151/91), la cui interpretazione letterale e logica della norma depone a favore della tesi del ricorrente . (…) B. Infine, la tesi sostenuta è infondata in pectore perché falciata dalla inesistenza della solidarietà per rinunzia alla stessa da parte dell’Agenzia » .
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia: « III. VIOLAZIONE dell’art. 360 n.4 c.p.c. , violazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronunzia », giacché il giudice di appello non si sarebbe pronunciato -al pari del giudice di prime cure -sull’eccepita prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento.
A suo dire: « Sia nel ricorso di I grado (cfr. all. II, sub motivo 2, I paragrafo= <>), sia nel ricorso di II grado (cfr. all. III, sub motivo 2, ultimo paragrafo= <>), si chiedeva dichiararsi la prescrizione del diritto dell’Agenzia al recupero delle somme intimate alla predetta ricorrente per decorrenza del termine decennale ».
Il primo motivo ed il secondo motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione della competenza territoriale dell’agente della riscossione sono infondati.
2.1 Secondo un recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23889), il criterio che individua la competenza dell’organo giurisdizionale a decidere in ordine alle controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione viene individuato in base alla « sede nella loro circoscrizione ». La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l’accentramento della funzione di risco ssione in un unico ente -per quanto dotato di modalità organizzative flessibili – non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» di cui all’art. 1, lett. c) , del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, che trova esatta corrispondenza nell’art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ai fini dell’individuazione del giudice tributario competente) , e deve essere riferita all’articolazione degli uffici dell’ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione.
Continua, pertanto, a trovare applicazione l’art. 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal l’anno 2005.
Tale interpretazione, in primo luogo, trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l’impugnazione degli atti dell’agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello
del proprio domicilio fiscale. Sul punto, occorre richiamare quanto precisato dal giudice delle leggi (Corte Cost., 3 marzo 2016, n. 44) e cioè che: « In generale, questa Corte ha chiarito, con riferimento all’art. 24 Cost., che «tale precetto costituzionale ‘non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti purché non vengano imp osti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’ esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale’ (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza n. 386 del 2004) ».
Dunque, la competenza delle commissioni tributarie (e adesso delle corti di giustizia tributaria) viene, quindi, determinata in base alla sede dell’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato (Cass., Sez. Trib., 24 agosto 2022, n. 25194).
In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all’agente della riscossione che opera nell’ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2025, n. 1668).
2.2 Nella specie, la cartella di pagamento è stata emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione -Ufficio di Caserta, su incarico dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma I.
In base alla previsione dell’art. 11 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1991, n. 202: « Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle
entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».
Secondo questa Corte, in tema di riscossione di crediti tributari nei confronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1991, n. 202, è legittima la formazione di un’unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31054; Cass., Sez. Trib., 16 agosto 2023, n. 24677).
2.3 Tuttavia, la ricorrente non ha specificato di essere la prima intestataria della partita iscritta a ruolo, desumendosi dal tenore della stessa cartella di pagamento (allegata alla produzione del fascicolo di parte in questa sede) soltanto che altri coobbligati solidali erano NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il che non
consente di verificare ed escludere la competenza territoriale dell’agente della riscossione.
2.4 Aggiungasi che la suddivisione del carico tributario per distinti importi nei confronti dei coeredi coobbligati (in base all’avviso di liquidazione) non basta a far venir meno la loro solidarietà ex art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, trattandosi di norma inderogabile a tutela della potestà di riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria .
Per cui, l’eventuale emanazione di autonome cartelle di pagamento (in luogo della prevista comunicazione informativa) anche nei confronti degli altri coeredi coobbligati per l’imposta sulle successioni non esclude che la competenza territoriale dell’agente della riscossione debba essere determinata in relazione alla precedenza nell’iscrizione a ruolo , che non è stata dedotta né documentata.
Il terzo motivo è fondato.
3.1 Il giudice di appello non si è assolutamente pronunciato sull’eccezione di prescrizione, che era stata espressamente riproposta con il motivo n. 2) di gravame (in base alla trascrizione fattane in ricorso, secondo il principio di autosufficienza).
3.2 Ora, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878;
Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 791).
3.3. Invero, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il credito per l’imposta sulle successioni (dopo il definitivo accertamento) si prescrive in dieci anni.
Nella specie, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, è agevole verificare che t ra la notifica dell’avviso di liquidazione (15 aprile 2009) e la notifica della cartella di pagamento (16 luglio 2019) è decorso più di un decennio, anche considerando il pagamento del 23 giugno 2009. Peraltro, non risultano allegati né documentati atti interruttivi della prescrizione.
In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del terzo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e l’annullamento della cartella di pagamento.
Le spese dei giudizi di merito possono essere interamente compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in
dispositivo. Per queste ultime, se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di parte contribuente con l’annullamento della cartella di pagamento; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna le intimate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv. NOME COGNOME COGNOME da Pietravairano (CE), per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio