Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10139/2022 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in RAGIONE_SOCIALEricca (NA), in persona dell’ amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa d all’ AVV_NOTAIO, con studio in Nocera Inferiore (SA), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 31 gennaio 2022, n. 1292/10/2022;
IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE PRESCRIZIONE DECORRENZA DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 31 gennaio 2022, n. 1292/10/2022, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ il 18 luglio 2019 dall’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di coobbligata in solido per l’imposta di registro su una sentenza depositata dal Tribunale di Napoli col n. 9711/2006, per l’importo di € 20.258,58 (con i relativi accessori), ha rigettato l’appello principale de ll’ RAGIONE_SOCIALE e d ha accolto l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 18 dicembre 2020, n. 9633/10/2020, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
2. La Commissione tributaria regionale ha confermato (seppure con diversa motivazione) la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuente per carente motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento sul periculum in mora – sul rilievo che « per stessa affermazione dell’Ufficio, l’Avviso di Liquidazione è stato notificato il 5 giugno 2009 ( dies a quo ) e la Cartella di pagamento per cui è causa è stata notificata il 18 luglio 2019 ( dies ad quem ): oltre la scadenza, dunque, del termine decennale previsto, a pena di prescrizione, dall’art. 78 del DPR 131/1986 ».
3. La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata da giudice di secondo grado la prescrizione ordinaria RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva sottesa alla cartella di pagamento.
« Ciò, in quanto, secondo la sentenza d’appello, il termine di prescrizione dovrebbe computarsi dalla data di notifica dell’atto interruttivo (nel caso di specie, l’avviso di liquidazione, notificato il 5.6.2019) e non anche dal momento in cui questo si è reso definitivo per mancata impugnazione ».
Richiamando la decisione di prime cure, la ricorrente ritiene che debba farsi « coincidere il termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale dalla cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE pretesa fiscale avvenuto con il decorrere del termine di 60 gg. dalla notifica dell’avviso, avvenuta, come detto, il 04.08.2009 (e con la sospensione del feriale dei termini di impugnazione che allora decorrevano fino al 15.09, il 16.09.2009 (…) termine che all’atto RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale opposta, ovvero il 18.07.2019, on era ancora interamente maturato ».
Il predetto motivo è infondato.
2.1 La censura attinge la sentenza impugnata nell’individuazione del dies a quo per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento nel momento RAGIONE_SOCIALE notifica dell ‘avviso di liquidazione e non dalla scadenza del termine per la relativa impugnazione, con la conseguenza che, alla data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento il 18 luglio 2019, il termine prescrizionale era ormai decorso sin dal 5 giugno 2019.
2.2 Dunque, la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente si fonda sul presupposto che il termine decennale di prescrizione decorra dal momento in cui scade il termine per impugnare l’avviso di liquidazione,
aggiungendo così alla data di notifica dell’avviso di liquidazione un prolungamento di ulteriori sessanta giorni.
2.3 Secondo questa Corte (Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31283), si tratta di una erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme in esame, poiché in tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, previsto dall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione (Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2009, n. 14301; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23261; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez. Trib., 10 gennaio 2024, n. 1008). Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell’atto interruttivo e non alla scadenza dell’eventuale termine per impugnarlo o contestarlo; l’art 2954 cod. civ. stabilisce, infatti, che per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l’azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 cod. civ., tra i quali non è compresa la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento.
2.4 Ne discende che il giudice di appello ha correttamente computato il termine decennale con decorrenza dalla notifica dell’avviso di liquidazione (5 giugno 2009), ritenendo essersi ormai perfezionata la prescrizione ordinaria al momento RAGIONE_SOCIALE
successiva notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento (18 luglio 2019).
Pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.305,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME