Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21513 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21513 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dai Magistrati
Oggetto: registro
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 14176/2023
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14176/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6163/2022, depositata il 21 dicembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA, emessa dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente) a carico di NOME COGNOME (d’ora in poi controricorrente) riguardante il pagamento della somma di € 99.3 972,11 per omesso versamento dell’imposta di registro dovuta per la sentenza n. 1317 del 2006, emessa dal tribunale civile di Roma. La CTP ha rigettato il ricorso, mentre la CTR del Lazio ha riformato la pronuncia di primo grado, per quello che ancora oggi rileva, sulla base delle seguenti ragioni:
-è fondata l’eccezione di prescrizione del credito intervenuta successivamente alla notificazione dell’avviso di liquidazione;
-l’imposta di registro è soggetta al termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 78 del d.p.r. n. 131 nel 1986 e nel caso di specie opera il periodo di sospensione dal 2 gennaio 2014 al 14 15 giugno 2014 stabilito dall’articolo 1, commi 618 e 623, della l. n. 147 del 2013;
-se la decorrenza della prescrizione fosse individuata nel sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione dell’avviso di liquidazione, il termine finale di prescrizione andrebbe fissato tenendo conto anche del sopra indicato periodo di sospensione e, quindi, la cartella oggi impugnata risulterebbe notificata in una data antecedente al termine prescrizionale;
-il collegio, tuttavia, intende aderire all’orientamento della Suprema Corte secondo cui la prescrizione decorre dalla data in cui l’avviso è stato notificato, per cui facendo applicazioni di tale principio, nel caso di specie in cui l’avviso di liquidazione è stato notificato il 13 febbraio 2008, il termine di prescrizione del credito va fissato al 28 luglio 2018, sempre tenendo conto del periodo di sospensione dal 2 gennaio 2014 al 15 giugno 2014;
Numero registro generale 14176/2023 Numero sezionale 3511/2025 Numero di raccolta generale 21513/2025 Data pubblicazione 26/07/2025
-ne consegue che la notificazione della cartella in data 9 agosto 2018 è successiva al decorso dell’indicato termine prescrizionale. La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, la controricorrente si costituisce proponendo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. Contesta la decisione impugnata che ha calcolato la decorrenza della prescrizione decennale dalla notifica dell’avviso di liquidazione prodromico e non, invece, dal momento in cui l’atto impositivo è diventato definitivo, ovvero dalla scadenza del termine di giorni 60 dalla sua notifica e sua conseguente definitività.
1.1. Il motivo è fondato. L’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato». In via generale l ‘art. 2935 c.c. dispone, poi, che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In materia di imposta di registro l’art. 78 del d.p.r. n. 131 del 1986 stabilisce che il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, i n tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito, opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione, né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 di detto decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dal d.p.r. n.
602 del 1973, art. 25, in quanto l’imposta di registro non è
Data pubblicazione 26/07/2025
ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, c. 1, quanto ai termini di decadenza, solo all’IVA (Cass., Sez. 5, n. 15184/2020, Rv. 658360 -01, Sez. 65, n. 11555/2018, Rv. 648378 – 01; Sez. 5, n. 13418 del 2016; Sez. 6-5, n. 20153/2014, Rv. 632343 – 01; Sez. 6-5, n. 15619/2014, Rv. 631684 – 01; Cass., Sez. 5, n. 12748/2014, Rv. 631117 – 01; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028, Rv. 629575 – 01)
Con un consolidato indirizzo interpretativo la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che, ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, l’ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva (Cass., Sez. 5, n. 12838/2022, Rv. 664499 -01; analogamente in tema di tassa di circolazione dei veicoli Sez. 5, n. 14312/2024, Rv. 671428 -01, Sez. 5, n. 13665/2024, Cass., Sez. 5, n. 13516/2024; Cass., Sez. 5, n. 10166/2024.
Nel caso in esame l’avviso di liquidazione è stato notificato il 13.2.2008.
Sulla base di quanto sopra esposto, la prescrizione ha iniziato a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notifica dell’avviso di liquidazione e, dunque, dal 14.4.2008 con scadenza al 27.9.2018, se si tiene conto del periodo di sospensione dal 1.1.2014 al 15.6.2014 (giorni 166).
La cartella di pagamento è stata notificata il 9.8.2018, pertanto, si deve concludere per la tempestività della notifica avvenuta entro il termine previsto per legge.
Numero registro generale 14176/2023
Numero sezionale 3511/2025
Numero di raccolta generale 21513/2025
Data pubblicazione 26/07/2025
La sentenza impugnata, dunque, erroneamente ha ritenuto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse essere individuato nella data di notifica del ricorso, fondando le sue ragioni su una non corretta interpretazione di un precedente di legittimità (Cass., Sez. 5, n. 11605 del 2021) che, invece, si pone sul solco della giurisprudenza ora richiamata.
Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dall’odierna controricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME