Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30340 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 13715-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME COGNOME
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO per procura speciale alle liti in atti
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 5276/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 9.11.2020; della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO
udita la relazione COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ivi indicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3970/2019 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso di NOME e NOME COGNOME avverso cartella esattoriale per omesso pagamento di imposta di registro su atto giudiziario (sentenza del Tribunale di Napoli n. 64/2005).
I contribuenti resistono con controricorso, RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo l’Ufficio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2953 c.c., 78 D.P.R. n.131/1983 ed 1, comma 623, Legge n. 147/2013 per avere i Giudici di appello erroneamente ritenuto applicabile all’imposta di registro il termine di prescrizione quinquennale.
1.2. Le censure sono fondate.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha affermato quanto segue:«… La Suprema Corte, con riferimento all’applicazione dell’art. 2953 cod.civ., ha affermato che l’atto con cui inizia il procedimento di RAGIONE_SOCIALE forzata, qualunque sia il credito cui si riferisce – e quindi, sia
che attenga al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, sia che si riferisca a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative e così via-, pur avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo, risulta privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: esso è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. Pertanto, l’inutile decorso del termine perentorio per proporre l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’articolo 2953 cod. civ., ai fini della prescrizione. L’effetto dello spirare del termine perentorio summenzionato consiste nella cristallizzazione della pretesa tributaria, il cui credito diviene irretrattabile. Ciò, però, non comporta il cambiamento del regime prescrizionale, perché manca un titolo giudiziale definitivo, così come richiesto dall’articolo 2953 cod. civ. Dunque, nella richiamata sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato tout court che ‘Il principio, di carattere generale, … si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad RAGIONE_SOCIALE dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via’. E quindi esso si applica anche all’avviso di liquidazione concernente l’imposta di registro, qualora non sia intervenuto alcun titolo giudiziale definitivo tra la cartella di pagamento e l’avviso di liquidazione, con la conseguenza che il diritto di credito deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, essendo stato azionato ben oltre il termine quinquennale per esso previsto, come evidenziato correttamente dalla CTP».
1.4. Ciò posto, con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve,
eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato.
1.5. In altri termini è stato ribadito come l’effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.
1.6. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo o comunque di RAGIONE_SOCIALE coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad RAGIONE_SOCIALE dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018).
1.7. Va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un’altrettanta consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la RAGIONE_SOCIALE dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e RAGIONE_SOCIALE relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
1.8. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l’ actio judicati .
1.9. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass., 15 aprile 2019, n. 10547), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019) e per l’imposta di registro (Cass. n. 12740/2020), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018), dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 26013/2014) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale.
1.10. È d’uopo altresì ribadire che in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della RAGIONE_SOCIALE del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 33154/2023).
1.11. Nel caso in esame, è incontestato che la cartella esattoriale impugnata attiene ad imposta di registro.
1.12. I Giudici d’appello hanno dunque in primo luogo omesso di verificare l’effettuata notifica dell’avviso di liquidazione sotteso alla cartella impugnata, come dedotto dall’Ufficio appellante in relazione all’omesso decorso del termine decadenziale di cui all’art. 78 cit.
1.13. La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che anche il credito scaturente da mancato pagamento di imposta di registro sarebbe sottoposto alla prescrizione quinquennale, non si è inoltre attenuta ai principi dianzi illustrati circa il termine di prescrizione decennale relativo all’imposta di registro.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)