Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32818 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32818 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34294/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Milano, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., nonché dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
NONCHÈ
Agenzia delle Entrate -Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 4 giugno 2018, n. 2535/08/2018;
IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE PRESCRIZIONE
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 settembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 4 giugno 2018, n. 2535/08/2018, che, in controversia su impugnazione di ‘ sollecito di pagamento ‘ n. NUMERO_CARTA in relazione alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA avente ad oggetto imposta di registro per l’anno 2008, h a rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti d ell’ Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 7 giugno 2017, n. 4045/11/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente col rito c.d. ‘ degli irreperibili ‘ ex artt. 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. 39 settembre 1973, n. 600, e 140 cod. proc. civ. e che l’attestazione del messo notificatore circa l’osservanza degli adempimenti conseguenziali (deposito presso la casa comunale ed affissione nell’albo comunale) non era stata contestata mediante la proposizione di querela di falso;
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata al contribuente irreperibile, laddove il luogo di residenza non coincideva con il luogo della tentata notifica , a dispetto dell’accertamento fattone in giudicato formatosi in altro giudizio pendente tra le medesime parti dinanzi al giudice civile;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che « la cartella costituisce titolo esecutivo ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario previsto dall’art. 2946 c.c. »;
il primo motivo è inammissibile;
2.1 invero, a fronte dell’accertamento in fatto della sentenza impugnata circa la regolarità della notifica della cartella di pagamento, sul rilievo che « la notificazione da parte del messo notificatore costituisce atto pubblico e le asserzioni risultanti da tale documentazione sono assistite da fede privilegiata (art. 2700 CC) », la mancata proposizione della querela di falso in via incidentale avverso l’attestazione del messo notificatore circa l’esatta osservanza degli adempimenti prescritti dall’art. 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. 39 settembre 1973, n. 600, assicurava l’incontrovertibilità degli atti compiuti secondo le risultanze certificate dal pubblico ufficiale (art. 2700 cod. civ.); difatti, è pacifico che le attestazioni inerenti le formalità della notifica, compiute dal messo notificatore della cui opera si siano avvalsi gli uffici finanziari per notificare un atto del
processo tributario, fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2008, nn. 3422 e 3433; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2011, nn. 25503 e 25540; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2015, n. 10882; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2016, n. 26546; Cass., Sez. 6^-5, 15 maggio 2018, n. 11775; Cass., Sez. 6^-5, 10 novembre 2020, n. 25250; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22578; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21657; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2024, n. 12240);
2.2 quindi, per il tenore della formulazione, la censura attinge in modo mirato la veridicità delle circostanze attestate dal messo notificatore, all’esito dello svolgimento di opportune ricerche, in ordine all’esatta individuazione del luogo di residenza del contribuente, finendo, in tal modo, per risolversi nella sollecitazione ad un rinnovo dell’accertamento in fatto e ad un riesame del merito, che sono inibiti al giudice di legittimità; in altri termini, sotto il velo della denuncia del vizio di violazi one e falsa applicazione dell’art. 2700 c od. civ., il mezzo mira, in realtà, a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, che hanno già costituito oggetto di valutazione ad opera del giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2024, n. 12240); senza contare, poi, la preclusione derivante dalla c.d. ‘ doppia conforme ‘ , che neppure consente di censurare l’l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nella specie, comunque, non dedotto); difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso
depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdott i prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), e il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2024, n. 17782);
2.3 né si può eccepire a contrario il giudicato formatosi -in pendenza del giudizio per cassazione – su sentenza del Giudice di Pace di Milano, parzialmente riformata dal Tribunale di Milano, con riguardo ad analoga questione in controversia tra le medesime parti in ordine all’opposizione ad altra cartella di pagamento per sanzioni amministrative, ostandovi, a monte, la carenza di autosufficienza, che preclude al collegio ogni verifica sull’identità del fatto accertato ; invero, è pacifico che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del
giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41178; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2022, n. 15327; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2023,n. 9032; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2024, n. 2717);
3. il secondo motivo è infondato, ancorché la correttezza in diritto del dispositivo non esima il collegio dalla correzione in parte qua della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.;
3.1 il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. ” conversione ” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province,
dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397); in successive pronunce, questa Corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. ” conversione ” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25
maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33213);
3.2 come è noto, i n base all’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: « Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni »; 3.3 a tale proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del citato d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall’art. 17, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33154);
alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l ‘inammissibilità d el primo motivo e l’infondatezza del secondo motivo, il ricorso deve essere rigettato;
quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:
nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna regolamentazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa;
6. ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 settembre