Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3912/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, pec EMAIL (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), – controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7190/2016
depositata il 15/07/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato l’intimazione di pagamento, richiamante la cartella esattoriale per l’i.c.i. dal 1994 al 1999.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto all’esito dell’appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge «rileva il collegio che l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria avanzata dal contribuente anche in questo grado di giudizio può trovare accoglimento poiché il relativo termine può essere stabilito, come implicitamente opina il ricorrente, in cinque anni e non, come argomentato dRAGIONE_SOCIALE appellata, in dieci anni».
3.Avverso la sentenza di appello la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione.
4.Il contribuente si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale. In corso di causa è pervenuta la rinuncia al mandato dell’originario difensore, sostituito da un nuovo difensore, che ha depositato memoria.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 10 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod.proc.civ., non avendo la Commissione tributaria regionale rilevato la tacita rinuncia di controparte all’eccezione di prescrizione avanzata in primo grado, ma non riproposta in appello, nonostante il suo mancato accoglimento; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 2946 cod.civ., 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, 1 d.m. n. 321 del 1999, 20 e 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, dovendo applicarsi il termine di prescrizione decennale una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento ed essendo richiamati nella sentenza impugnata precedenti non pertinenti.
2.Il controricorrente ha chiesto rigettarsi il ricorso ed ha proposto, con ricorso incidentale, un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui ha lamentato la violazione dell’art. 142 cod.proc.civ., avendo la sentenza impugnata affermato la validità della notifica effettuata nel territorio nazionale, nonostante egli risultasse regolarmente iscritto all’A.i.r.e.
3.Il ricorso principale è infondato.
3.1. La prima censura è infondata, in quanto, come risulta dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e dall’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, p.2 (allegato al ricorso per cassazione, doc 10), l’eccezione di prescrizione è stata riproposta dal contribuente in appello, essendo del tutto irrilevante l’omessa indicazione della stessa nelle conclusioni, formulate in modo tutto sintetico.
3.2.Neppure può accogliersi l’ulteriore motivo, in quanto, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di
legittimità, l’imposta comunale sugli immobili soggiace RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod.civ., configurandosi RAGIONE_SOCIALE stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche uno actu, con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., Sez. 6-5, 3 luglio 2020, n. 13683). A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto prospettato dRAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente, la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dRAGIONE_SOCIALE possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. (Cass., Sez. U., 1 novembre 2016, n. 23397).
Il ricorso incidentale resta assorbito dal rigetto di quello principale.
5.In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento di quella incidentale. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
rigetta il ricorso principale, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/10/2024.