Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34118 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34118 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9832/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Napoli, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
COMUNE DI POZZUOLI;
-intimato
–
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIA n. 6864/2022, depositata il 19/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6864/2022, depositata il 19/10/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva rigettato il
ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento nr. NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla Tari 2014, per l’importo di euro 319,34.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, mentre il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di ricorso si denunciano violazione e falsa interpretazione dell’art. 2948, n. 4, c. c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello applicato la normativa in tema di decadenza (ex art. 1, comma 161, legge n. 296/06), nonostante il contribuente avesse eccepito la prescrizione del credito tributario, ed inoltre erroneamente individuato il medesimo dies a quo tanto per la decadenza quanto per la prescrizione, anziché stabilire che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dal 31 dicembre dell’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (nella specie, il 2014), che l’avviso di accertamento impugnato dovesse, quindi, essere notificato entro il 31/12/2019 e che, pertanto, alla data di notifica dello stesso, avvenuta il 1/9/2020, fosse già maturata la prescrizione, essendo decorso il termine di cinque anni dal 31/12/2014.
2. Il motivo è infondato.
La Corte di merito, chiamata ad esaminare la questione della tempestività o meno della notifica dell’avviso di accertamento impugnato (relativo a TARI 2014), ha giustamente applicato la norma in tema di decadenza dal potere impositivo, ossia l’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, essendo in contestazione l’osservanza del termine di legge per l’esercizio di quel potere.
Correttamente, dunque, il giudice di appello, proprio alla stregua delle deduzioni del contribuente, ha riqualificato l’eccezione formulata con riferimento alla prescrizione, affermando che, quando si contesta il tempestivo esercizio del potere impositivo, viene in discussione il diverso istituto della decadenza.
E’, invece, il ricorrente ad errare nel sovrapporre le due discipline, in tema di prescrizione e di decadenza, laddove insiste nel dire che il credito fosse prescritto, per essere stato notificato l’avviso di accertamento il 1/9/2020, quindi oltre il termine di cinque anni dal 31/12/2014.
Trattandosi di atto impositivo, e non meramente riscossivo, l’estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo ( id est , la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale, il quale è assoggettato ad un limite temporale riconducibile all’istituto della decadenza (Cass. 16229/2022).
Nell’ordinamento tributario, infatti, la decadenza si riferisce all’esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di “recupero” del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/2016, citata da Cass. 16229/2022).
Ne discende che, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza ” la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto ” (Cass. Sez. Un. 40543/2012 cit.), con l’ulteriore conseguenza che il credito tributario divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto al regime della prescrizione (Cass. n. 32048/2021; Cass. SSUU n. 23397/16, cit.).
In conclusione, con riferimento all’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina, dal legislatore espressamente definita decadenziale, propria dell’accertamento.
Disciplina che, nel caso dei tributi locali, si rinviene nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, ai sensi del quale:
«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ».
Ebbene, questi principi la sentenza impugnata mostra di aver tenuto in debita considerazione, laddove, ferma la distinzione legale tra l’attività di accertamento e quella di riscossione, nel risolvere la controversia sul tempestivo esercizio del potere impositivo, applica la disciplina decadenziale ex art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, anziché quella in tema di prescrizione, appunto perché ad essere contestata era la tardiva notifica dell’avviso di accertamento, cioè di un atto di esercizio del potere impositivo.
Ne discende, pertanto, che, applicandosi, come correttamente ha fatto il giudice di merito, il citato art. 1, comma 161, la notifica dell’avviso di accertamento impugnato risulta tempestiva, in quanto compiuta il 1/9/2020, nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui alla norma.
Ed invero, pacifico che la dichiarazione relativa alla TARI 2014 dovesse essere presentata dal contribuente nel 2015, il termine legale di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento veniva a scadere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ovvero il 31/12/2020.
Infine, non coglie nel segno neppure l’ulteriore profilo di censura per cui la CTR avrebbe individuato il medesimo dies a quo tanto per la decadenza quanto per la prescrizione, essendo vero il contrario, poiché il giudice di appello ha ritenuto che non fosse spirato il termine di decadenza, decorrente dal 31/12/15, né ‘ a maggior ragione quello di prescrizione, decorrente dalla notifica dell’accertamento ‘ (v. pg.3 sentenza).
Il ricorso è, pertanto, infondato. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 novembre 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO